Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25560 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. II, 12/11/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 12/11/2020), n.25560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24015/2019 proposto da:

F.F., rappresentato e difeso dagli avvocati TIZIANA ARESI, e

MASSIMO CARLO SEREGNI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 02/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.F., nato in (OMISSIS), ricorre per la cassazione del decreto del Tribunale di Milano pubblicato il 10 luglio 2019 e comunicato il 16 luglio 2019, che ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale ed umanitaria emesso dalla Commissione territoriale.

2. Il Tribunale ha confermato sia il giudizio di non credibilità del racconto del ricorrente, sia la valutazione di insussistenza nel Paese d’origine di condizioni socio-politiche tali da rendere rischioso il rimpatrio, sia la mancanza di profili di vulnerabilità in capo al richiedente.

3. Il ricorso per cassazione è articolato in due motivi. Non ha svolto difese in questa sede il Ministero dell’interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per mancata valutazione del periodo di permanenza del ricorrente nei Paesi di transito, e delle ragioni che lo hanno indotto successivamente a fuggire dalla Libia.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e art. 14, lett. c) e si contesta la valutazione di non credibilità del racconto del ricorrente, anche sotto il profilo del mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi, in ossequio al principio di cooperazione istruttoria sancito dal D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 8, comma 3.

3. I motivi sono inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, come reinterpretato dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 7155 del 2017, secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso che non contenga una critica adeguata all’orientamento giurisprudenziale al quale il giudice di merito si sia attenuto (per successive applicazioni, si vedano tra le altre, Cass. 02/03/2018, n. 5001; Cass. 22/02/2018, n. 4366).

4. Nella fattispecie in esame, il Tribunale ha proceduto alla disamina del racconto del ricorrente, ritenendolo parzialmente inattendibile, con conseguente rilievo della insussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato. Del pari è stato ritenuto assente il rischio di condanna a morte o trattamento inumano o degradante in caso di rimpatrio (nel solco della giurisprudenza della Corte di giustizia, sentenza C-465/07, Elgafaji), tenuto conto della situazione socio-politica dell’area di provenienza – Delta del Niger – pure caratterizzata da fenomeni di violenza significativa ma non tale da integrare gli estremi di un conflitto armato interno e non raggiunge la soglia della violenza diffusa e indiscriminata che consente il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Quanto alla protezione umanitaria, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte (in particolare Cass. 23/02/2018, n. 4455) per escludere che le attività svolte dal ricorrente nel periodo di permanenza in Italia siano sufficienti a fondare i presupposti della protezione umanitaria. A tal fine, è necessario che, all’esito di una valutazione comparativa in concreto, emerga una sproporzione tra i contesti di vita – quello raggiunto nel Paese di accoglienza e quello che troverebbe nel Paese d’origine, a seguito del rimpatrio – nel godimento dei diritti fondamentali.

5. La conclusione raggiunta dal Tribunale non è scalfita dai motivi di ricorso, incentrati per un verso sul giudizio di credibilità del racconto, e, per altro verso, sulla mancata valutazione del periodo di transito e del trattamento subito dal ricorrente in Libia.

5.1. Il primo profilo di censura attinge un accertamento in fatto, sostenuto dal richiamo alle fonti che il ricorrente non confuta specificamente (sull’onere di contestazione, ex multis, Cass. 18/02/2020, n. 4037; Cass. 21/10/2019, n. 26728).

5.2. Il secondo profilo risulta privo di specificità, in quanto il ricorrente non riferisce di avere allegato nella domanda circostanze specifiche relative alla permanenza nei Paesi di transito, sicchè neppure può ritenersi sorto in capo alla Commissione e poi al Tribunale l’obbligo di acquisire informazioni (ex multis, Cass. 02/07/2020, n. 13565; Cass. 03/02/2020, n. 2355).

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’Amministrazione. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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