Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2556 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. III, 04/02/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 04/02/2010), n.2556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. CALABRESE Renato Luigi – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19620-2005 proposto da:

G.I. (OMISSIS), GA.IL. (OMISSIS), in

proprio e sia nella qualità di eredi del de cuius G.A.

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22,

presso lo studio dell’avvocato POTTINO GUIDO MARIA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZAULI CARLO con delega

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

WINTERTHUR ASSIC SPA, B.S.;

– intimati –

sul ricorso 26657-2005 proposto da:

GA.CL. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato

POTTINO GUIDO MARIA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MENOTTO ZAULI con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.S., AURORA ASSIC SPA;

– intimati –

sul ricorso 31417-2005 proposto da:

AURORA ASSIC SPA (OMISSIS), in persona del procuratore speciale

dott. S.V. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C

MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TREDOZI PIERNICOLA

con delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

GA.CL., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA AUGUSTO

IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato POTTINO GUIDO MARIA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZAULI MENOTTO

con delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1324/2004 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

Seconda Sezione Civile, emessa l’11/06/2004; depositata l’11/11/2004;

R.G.N. 1312/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato ANDREA CUCCIA (per delega Avv. CARLO ZAULI);

udito l’Avvocato ANCREA CUCCIA (per delega Avv. GUIDO MARIA POTTINO);

udito l’Avvocato GIANFRANCO RUGGIERI (per delega Avv. GIUSEPPE

CONSOLO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA AURELIO che ha concluso per l’estinzione del ricorso

principale; rigetto ricorso incidentale “AURORA”; accoglimento per

quanto di ragione ricorso incidentale ” GA.”.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza del 5 giugno 2001 il GOA del Tribunale di Ravenna, decidendo su tre cause relative all’incidente stradale avvenuto il (OMISSIS) e proposte rispettivamente da G.M. per il risarcimento delle lesioni da lei subite, da G.I. e G. I., figli di S.E., deceduta dopo 38 giorni dal sinistro, il Ga.Il. anche come rappresentante del proprio padre A., vedovo della stesa e delle figlie S. e M. (nipoti della defunta), nonchè da Ga.Cl., già chiamata in causa nelle precedenti cause su istanza della Veneta Assicurazioni insieme alla UNIPOL sp.a., affermava la esclusiva responsabilità di B.S. e lo condannava in solido con la Winterthur, compagnia cui egli era assicurato per la RCA al risarcimento dei danni a vario titolo riconosciuti, rigettando soltanto le domande di S. e G.M. per la morte della nonna.

Avverso questa sentenza proponevano appello principale Ga.

I., I., A., S. e M. in ordine all’entità dei risarcimenti riconosciuti ai primi tre e contro il diniego opposto alle due nipoti.

La Winterthur, costituendosi, spigava appello incidentale, contestando le avverse pretese e riproponendo l’eccezione della concorrente responsabilità di Ga.Cl., conduttrice della autovettura che venne coinvolta nell’incidente dalla vettura di proprietà e guidata da B.S..

Anche Ga.Cl. proponeva appello incidentale per ottenere l’integrale accoglimento della propria domanda risarcitoria nella misura di L. 408.726.655 e quindi per la di differenza di L. 229.546.235 in più di quanto riconosciutole.

La Corte di appello con sentenza dell’11 novembre 2004 in parziale riforma della decisione di primo grado accoglieva la domanda di M. e G.S.; elevava la condanna del B. e della Winterthur, in solido, al risarcimento del danno morale sofferto da G.A.; con rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal (OMISSIS) alla data di pubblicazione della sentenza e corrispondenti interessi legali sulla somma annualmente rivalutata;

elevava, con i medesimi incrementi di cui in precedenza il risarcimento del danno morale patito da Ga.Il. e G. I. dal (OMISSIS); rigettava ogni altro motivo e l’appello incidentale sia della Ga. che della Winterthur ed infine dichiarava compensate per due terzi le spese del giudizio di appello tra gli appellanti principali – i G. -, la Winterthur e B.S.; dichiarava interamente compensate le spese del grado tra la Ga. e la Winterthur e condannava la Winterthur a rimborsare alla UNIPOL le spese del grado.

Contro questa decisione insorgono con ricorsi autonomi G.I. e Ga.Il., in proprio e quali eredi di G.A. deceduto, intimando lo stesso, con sette motivi, all’Aurora Assicurazioni e a B.S., non costituitisi.

Ricorre, con impugnazione autonoma Ga.Ga. con un ricorso affidato a cinque motivi.

Resiste con controricorso la Aurora Assicurazioni s.p.a., già Veneta e poi Winterthur, che a sua volta propone ricorso incidentale che sembra contenere due censure.

Resiste al ricorso incidentale dell’Aurora la Ga.Ga..

I G. e l’Aurora hanno il 9 dicembre 2009 depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, avendo definito la vicenda dopo la notifica del ricorso.

La Ga. e l’Aurora Assicurazioni hanno depositato rispettive memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I tre ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c..

1.- Per ragioni logiche va esaminato per primo il ricorso incidentale dell’Aurora, cui resiste con controricorso la Ga., nella parte in cui la censura riguarda la responsabilità dell’incidente, ovvero attiene all’ari debeatur.

1.1.- Tuttavia, e prima di entrare nel merito della censura occorre esaminare per prime le eccezioni di inammissibilità della Ga., che a detto ricorso resiste con controricorso.

Tutte le eccezioni vanno disattese.

1.2.- Va disattesa quella che rinviene la inammissibilità nella mancanza della data in cui la procura speciale è stata rilasciata, in quanto il foglio che la contiene è spillato e segue la numerazione del ricorso e in essa è indicato espressamente il presente giudizio di cassazione : il che rende idoneo l’atto a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza (Cass. n. 3189/01) e con la “spillatura” unico è il documento che contiene il ricorso e la procura (Cass. n. 5722/04);

Cass. n. 6070/00).

1.3.- Ad analoga sorte va incontro la eccezione di inammissibilità, consistente nel fatto che nella copia notificata non risulterebbe la ripetizione della sottoscrizione.

Infatti, ciò che rileva è che la sottoscrizione sia presente nell’originale, ove è seguita anche dall’autentica di essa (Cass. S.U. n. 5323/04).

1.4.- Nè diverso esito può avere la eccezione secondo cui l’inammissibilità deriverebbe dalla mancanza di elementi identificativi della sentenza impugnata (numero, deposito, numero del registro generale), in quanto tali omissioni sono irrilevanti, essendo il ricorso stato notificato con l’indicazione dell’atto impugnato (p. 3 controricorso e ricorso incidentale).

1.5.- Nemmeno la eccezione di inammissibilità, consistente nell’affermare che la procura sia stata rilasciata da un procuratore speciale e non da un amministratore delegato può trovare accoglimento.

Da un lato, non si indica chi sia l’amministratore delegato e quali siano i suoi poteri, dall’altro, nella procura speciale si riportano gli estremi del conferimento dei poteri di rappresentanza ad un procuratore speciale identificato e, quindi, l’atto che si contesta nel contenuto è idoneo ad acclarare la identità personale del soggetto che ha conferito il mandato (Cass. n. 7137/04).

1.6.- In merito alla eccezione di omessa indicazione delle norme di diritto violate nei motivi e, quindi, di difetto di specificità degli stessi, oltre che di non autosufficienza osserva il Collegio che il ricorso incidentale, pur in mancanza delle indicazioni suddette, sia inammissibile nella parte in cui (da ritenersi primo motivo) si assume che il conteggio del Tribunale sarebbe errato, perchè non se ne indicano i motivi e le ragioni, mentre è ammissibile lì dove si assume che vi sarebbe vizio di motivazione sul danno patrimoniale e sulla responsabilità riconosciuta come esclusiva del B. (da ritenersi, quest’ultima lagnanza, secondo motivo).

2.- Questa censura non merita accoglimento.

Infatti, allorchè l’Aurora lamenta che erroneamente il giudice dell’appello avrebbe riconosciuto la esclusiva responsabilità del B. va posto in rilievo che le argomentazioni che si rinvengono nella sentenza impugnata sono appaganti sotto ogni profilo logico- giuridico, (p. 12-14).

Infatti, è stata esclusa ogni responsabilità della Ga. in base all’esame della planimetria e delle rilevazioni eseguite dai Carabinieri di Cervia che smentiscono l’assunto della compagnia assicuratrice, nonchè in base alla testimonianza del Carabiniere M., il quale, nel deporre ebbe a riferire che il B. aveva ammesso di non essersi accorto dell’incrocio, ove era segnalato il segnale di stop, che non rispettò, andando ad urtare l’Alfetta condotta dalla Ga., che non poteva certo prevedere che non venisse rispettato quel segnale con tale violenza da spingere l’Alfetta sul lato opposto della strada.

A questo argomentare, va aggiunto per completezza, l’Aurora più che evidenziare, come assume, una contraddittorietà di motivazione, offre una descrizione del sinistro, in contrasto con le risultanze processuali, per cui, come detto, il motivo va completamente disatteso.

3. In ordine al ricorso autonomo della Ga. e incidentale della Aurora Assicurazioni nella parte in cui si lamenta della “esorbitante somma” liquidata alla Ga. (p. 8 controricorso) va detto quanto segue:

1.- Con il primo motivo (violazione degli artt. 2059, 2056 e 1226 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 – motivazione mancata, inesistente e/o apparente e/o carente circa un punto decisivo della controversia: la questione relativa alla determinazione del danno morale), la Ga. si duole che il giudice dell’appello non abbia personalizzata la liquidazione del danno morale, richiesto non come nuora della defunta, ma come uno dei danni personali subiti a seguito del sinistro, di cui ella non è stata riconosciuta in alcun modo responsabile.

Questo motivo va esaminato congiuntamente al secondo (dalla stessa intitolazione) e relativa al danno biologico, che si assume non essere stato personalizzato dal giudice dell’appello.

Entrambi motivi vanno disattesi per quanto argomenta il giudice dell’appello.

Infatti, su queste censure il giudice del merito così testualmente motiva:

“Quanto al danno biologico e morale vi è totale rispondenza ai criteri adottati da questa Corte, che tengono conto dell’età della persona offesa, nel caso, di 49 anni, confermando la decisione del giudice di primo grado che li aveva liquidati in L. 57.679.000 per il danno biologico e in L. 28.839.500 per il danno morale (v.p. 3 ricorso), rigettando le maggiori richieste: risarcimento ritenuto adeguato per ciascuna voce liquidata in valuta dal (OMISSIS)” (p. 22 sentenza impugnata).

Ne consegue che nessuno dei vizi denunciati si rinvengono al riguardo, avendo il giudice di appello fatto riferimento, sia pure in maniera implicita nel rigettare la richiesta, alle argomentazioni poste a fondamento della sentenza del Tribunale, a fronte delle quali si oppone solo un diverso calcolo tabellare già contestato in appello (v. p. 12 ricorso).

Nel rigettare le richieste all’uopo formulate in sede di gravame, il giudice dell’appello ha mostrato di condividere del tutto la sentenza del giudice di prime cure, a cui questa Corte può accedere trattandosi di documento processuale non solo richiamato nel ricorso, ma tenuto presente dal giudice del gravame.

Nella decisione di primo grado il danno biologico e quello morale sono stati liquidati atteso il riconoscimento operato dalla CTU svoltasi in quella fase e ritenuta “precisa ed equa nelle risultanze” e stimato al 16% per il primo “sulla base del metodo equitativo cd.

pisano condiviso dalla gran parte della giurisprudenza e facendo riferimento ai parametri equitativi tabellarmente predisposti dai magistrati di questo Tribunale in relazione all’età del danneggiato e al grado di invalidità residuata” (p. 20-21 sentenza di primo grado).

Quindi, non vi è stata alcuna liquidazione automatica, come, invece, ribadisce la ricorrente nella memoria (p. 6).

Anche il danno morale è stato riconosciuto e liquidato, tenendo conto del caso concreto e alla luce delle emergenze processuali (p. 21 sentenza di primo grado).

Pertanto, non vi è stata omessa pronuncia nè vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che, come è noto, attiene esclusivamente all’accertamento e alla valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (Cass. n. 12475/04), censurandosi in sostanza solo l’accertamento di fatto compiuto dai giudici del merito, che hanno ben tenuto distinte le due ipotesi di danno morale risarcibile e di danno biologico, senza riferire la richiesta di quest’ultimo all’altro.

2.- Con il terzo motivo (violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 – motivazione nulla e/o inesistente e/o apparente e/o contraddittoria; violazione (e/o falsa applicazione) degli artt. 2697, 2729 e 2730 c.c.; violazione dell’art. 116 c.p.c.; violazione dell’art. 345 c.p.c.; violazione degli artt. 2043, 2056 e 1226 c.c.;

violazione del D.L. n. 875 del 1976, art. 4, conv. in L. 26 febbraio 1977, n. 39 – la questione del danno patrimoniale) la ricorrente si duole del fatto che il giudice dell’appello non abbia liquidato il danno patrimoniale in misura superiore a quanto effettuato dal primo giudice perchè “i novanta milioni del tempo, tra temporaneo e permanente, superano largamente quanto preteso con raccomandata 24 luglio 1993 (in tutto L. 62.800.000) (p. 22 sentenza impugnata; p. 14 ricorso).

Va premesso che sotto il profilo della violazione dell’art. 345 c.p.c. il motivo non è conferente.

Infatti, il giudice dell’appello non ha affatto affermato che si trattasse di domanda nuova; ha solo preso atto della precedente richiesta formulata dal difensore della Ga., circa dieci anni prima della decisione di primo grado, come elemento indicativo della richiesta.

Sotto il profilo dell’errore di diritto, il motivo appare inammissibile, in quanto nella sua redazione non si spiega quale errore e dove consista l’errore di diritto in cui sarebbe incorso il giudice dell’appello, ma si sostiene che, a fondamento di una decisione del genere, quel giudice non poteva porre le ammissioni contenute in uno scritto extragiudiziale” (p. 14 ricorso).

Il motivo risulta ammissibile sotto gli altri profili.

La ricorrente non contesta che la liquidazione del danno sia avvenuta in via equitativa, ma che sia avvenuta in via “approssimativa”.

Infatti, si assume nel motivo, il danno patrimoniale da permanente invalidità, ovverosia il riconoscimento del cd. lucro cessante, va ribadito che incise sulla capacità della persona a produrre reddito, anche figurativo, per l’avvenuta compromissione della validità psico- fisica, specificamente individuata nella misura del 10-11%, come lavoratrice agricola.

Ben maggiore è invece il danno patrimoniale da casalinga, ove non sussisteva uno scarto tra vita fisica e vita lavorativa (p. 16 ricorso).

In sostanza, si richiede una maggiore determinazione, ritenendo “incomprensibile” il danno quantificato dal primo giudice nella misura di 80 milioni di L. attraverso una valutazione “equitativa”.

Al riguardo, occorre osservare che la decisione del giudice di primo grado, confermata dal giudice del gravame, ha dimostrato di aver considerato i 270 giorni di degenza della Ga., la compromissione della validità psicofisica della capacità lavorativa nella misura del 10-11%, quale evidenziata dalla CTU, ovvero ha dato congrua ragione del processo logico, attraverso il quale è pervenuto alla liquidazione del quantum debeatur, individuando i criteri assunti a base del procedimento valutativo (Cass. 14166/99).

Ne consegue che, contrariamente a quanto assume la ricorrente, non si rinviene alcuna valutazione “approssimativa”, bensì solo equitativa che come tale la ricorrente non contesta e, quindi, il motivo va disatteso.

4.- Con il quarto motivo (violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 ed assenza di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 4 sul punto della liquidazione delle spese non documentate ex artt. 1223, 2056 e 2057 c.c.) la ricorrente si duole che il giudice dell’appello non le abbia riconosciuto, per la gravità delle conseguenze del pregiudizio, la somma di L. 5 milioni per le spese non documentate e costituite da:

1) distruzione del vestiario in conseguenza del sinistro; 2) costi sopportati durante la degenza; 3) spese successive per benzina ed altro di cui non è possibile avere la documentazione.

Questo motivo, rispetto al suo contenuto, si appalesa contraddittorio ed inconferente nella intitolazione, ma è soprattutto generico.

Infatti, la ricorrente si limita a richiedere una maggiore somma rispetto a quella liquidata forfettariamente dal giudice di primo grado (p. 21-22 sentenza di primo grado) senza indicare le ragioni specifiche per cui esso andava esaminato dal giudice dell’appello, che ha rigettato in toto il suo appello incidentale.

Peraltro, proprio la liquidazione forfettaria, ribadita implicitamente dal giudice dell’appello con il rigetto ‘ dell’appello incidentale, risponde a quell’unico strumento di liquidazione equitativa fondata sull’id quod plerumque accidit, invocato nella memoria (p. 15).

5.- Con il quinto motivo (violazione di legge e contraddittorietà della motivazione peraltro nulla per difetto assoluto di motivazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c.) la ricorrente enuncia che non vi fu soccombenza reciproca.

Nella specie, il giudice, però, ha applicato nel governo delle spese in modo corretto il principio della soccombenza.

Infatti se è vero che la Winterthur ha chiesto riconoscersi la responsabilità di sinistro in capo alla Ga. e, quindi, la condanna della stessa a restituire gli 80 milioni di L. e che tale domanda è stata respinta, l’appello incidentale della Ga.

risulta respinto, restando, quindi, assorbito il primo motivo di ricorso incidentale dell’Aurora, per le superiori considerazioni svolte.

Conclusivamente i due ricorsi vanno respinti, ma sussistono giusti motivi, atteso che in questo giudizio entrambe le parti sono risultate soccombenti, per compensare integralmente tra le stesse le spese, mentre per il ricorso dei G., attesa la depositata rinuncia, va dichiarata la estinzione del giudizio; così il giudizio è estinto nei confronti del B..

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara estinto il giudizio vertente tra G.I., Ga.Il. e l’Aurora Assicurazione, nonchè nei confronti di B.S.; rigetta i ricorsi proposti da Ga.Cl. e Aurora Assicurazione e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA