Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2556 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2556 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: FASANO ANNA MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 2215-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

BRUNO SAVERIO, EQUITALIA ETR SPA;
– intimati –

2017
2383

avverso la sentenza n. 74/2011 della COMM.TRIB.REG. di
BARI, depositata il 27/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. ANNA
MARIA FASANO.

Data pubblicazione: 02/02/2018

R. G. N. 2215/12

L’Agenzia delle entrate notificava a Saverio Bruno un
provvedimento di diniego della definizione dei carichi di ruolo, ex
art. 12 I. n. 289 del 2002, riguardante tasse automobilistiche, con
cui si comunicava che non si era perfezionata la definizione
riguardante la cartella di pagamento n. 01420010134682576, anno
di imposta 1994. L’atto veniva impugnato innanzi alla CTP di Bari,
che accoglieva il ricorso del contribuente, annullando il
provvedimento di diniego. L’Agenzia delle entrate appellava la
sentenza innanzi alla CTR della Puglia, che rigettava il gravame,
confermando la sentenza della CTP.
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per la cassazione della
sentenza svolgendo due motivi. La parte intimata non ha svolto
difese.

RITENUTO CHE:

1.Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate censura la
sentenza impugnata per violazione di legge per mancata e falsa
applicazione degli artt. 12 e 13 della legge n. 289 del 2002, atteso
che la CTR ha chiaramente violato le disposizioni di cui all’art. 5
quinquies del d.l. n. 282 del 2002 allorquando ha affermato che la
natura della tassa automobilistica è statale e che, pertanto, tale
tassa è un tributo erariale, e quindi non un tributo proprio dell’ente

CONSIDERATO CHE:

locale e conseguentemente ha stabilito corretta la definizione dei
ruoli pregressi ai sensi dell’art.12 della I. n. 289 del 2002.

2.Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art.
10 della legge n. 212 del 2000, atteso che la comunicazione inviata
al contribuente non può essere confusa come obbligazione a
condonare, essendo solo una mera informativa dei carichi pendenti,

l’attività di controllo da parte della pubblica amministrazione.
3.La controversia in esame concerne l’impugnazione del
provvedimento di diniego di condono ex art. 12, legge n. 289 del
2002 dei carichi di ruolo riferibili a tasse automobilistiche per l’anno
1994, impugnazione accolta nei gradi di merito per la ritenuta
applicabilità della norma agevolativa.

4.1 motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di
connessione logica, possono ritenersi fondati nei sensi di cui alle
seguenti considerazioni:
a) Questa Corte ha costantemente affermato che l’art. 12 della
legge n. 289 del 2002 è applicabile esclusivamente con
riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR
(Cass. n. 20746 del 2010; n. 11669 del 2016) o ad IRAP
(Cass. n. 21416 del 2016) incluse in ruoli emessi da uffici
statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della
riscossione: sicché la norma non può dirsi applicabile con
riferimento a cartelle relative a tasse automobilistiche,

b) A decorrere dal 10 gennaio 1993, l’art. 23, comma 1, d.lgs.
n. 504 del 1992 ha attribuito alle regioni a statuto ordinario
l’intera tassa automobilistica, disciplinata dal TAL approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953,
n. 39 e successive mod., che ha assunto contestualmente la

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posto che la legge non prevede un termine decadenziale per

denominazione di “tassa automobilistica regionale”, da
ritenersi, secondo il giudice delle leggi (Corte cost. n. 288 del
2012), “tributo proprio derivato della Regione”: sicché, in
assenza di uno specifico provvedimento del legislatore
statale, la definizione agevolata della tassa automobilistica
era condizionata all’emanazione di un provvedimento in tal
senso del legislatore regionale ai sensi dell’art. 13, legge n.

delle cartelle relative a tasse automobilistiche era stata
disposta da un’apposita norma dettata dall’art. 5 quinquies,
d.l. n. 282 del 2002.
c) Ne consegue che il provvedimento di diniego del condono
chiesto dal contribuente, ai sensi dell’art. 12, legge 27
dicembre 2002, n. 289, deve ritenersi legittimo.
d) Va, inoltre, precisato, con riferimento al secondo motivo di
ricorso che la legge regolatrice non prevede specificamente
un termine per esprimere il provvedimento di diniego di
condono, né la comunicazione dell’Ufficio può essere ritenuta
un esplicito invito del concessionario in tal senso. Come
questa Corte ha avuto modo di stabilire, «i rapporti tributari
per i quali sia stato richiesto il condono fiscale non possono
intendersi

definiti

prima

del

controllo

da

parte

dell’Amministrazione sulla correttezza, completezza e
sufficienza dei necessari adempimenti» (Cass. nn. 636 e
11986 del 2012): controllo che nel caso di specie è avvenuto.

5. In ragione dei rilievi espressi, il ricorso deve essere accolto e la
sentenza impugnata deve essere cassata: ricorrendone le
condizioni la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del
ricorso originario del contribuente.

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289 del 2002, ed, in ogni caso, una definizione agevolata

L’assenza, prima della presentazione del ricorso, di un consolidato
orientamento di questa Corte sul tema giustifica la compensazione
delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa
le spese dell’intero giudizio.

Così deciso, in Roma, il 5.10. 2017

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