Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25559 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.27/10/2017),  n. 25559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15904-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del curatore

fallimentare, elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato EDGARDO RUOZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2936/10/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 22/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 16 novembre 2015 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello proposto dalla Vitrans srl avverso la sentenza n. 822/3/14 della Commissione tributaria provinciale di Modena che ne aveva solo parzialmente accolto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRAP, IRES ed altro, IVA 2007. La CTR osservava in particolare che non sussistevano i presupposti di legge per l’utilizzazione della metodologia accertativa di tipo induttivo – che asseriva aver concretamente impiegato l’Ente impositore – nè ai fini delle imposte dirette nè ai fini IVA.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso la curatela fallimentare della (OMISSIS) srl, già Vitrans srl, in quanto nelle more processuali se ne è dichiarato il fallimento.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39,comma 1, lett. d), D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, poichè il giudice tributario di appello ha affermato l’insussistenza dei presupposti dell’accertamento induttivo ai fini dell’imposte dirette e dell’IVA, essendo invece l’atto impositivo impugnato riconducibile alla diversa metodologia dell’accertamento di tipo “analitico-induttivo”.

La censura è fondata.

Risulta infatti evidente l’error in judicando della CTR, avendo la stessa falsamente applicato disposizioni legislative – D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, – palesemente non applicabili nel caso di specie.

Diversamente da quanto affermato dal giudice tributario di appello, l’Ente impositore ha emesso un avviso di accertamento secondo le diverse previsioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, essendo del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che “In materia di IVA, l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 2 e 3, sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26036 del 30/12/2015, Rv. 638203 – 01).

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con rinvio al giudice a qua per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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