Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25559 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 13/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 846-2014 proposto da:

CONSIGLIO DI STATO E IL SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA

AMMINISTRATIVA C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso i cui Uffici domicilia ope legis in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI N. 12;

– ricorrente –

contro

M.M. C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 819/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 27/06/2013 R.G.N. 2554/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. AMENDOLA FABRIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza del 27 giugno 2013 la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accertato il diritto di M.M. e di altri dipendenti del TAR Calabria indicati in epigrafe alla riliquidazione dell’assegno personale loro erogato ai sensi della L. 10 aprile 1964, n. 193, art. 62, in ragione del conglobamento della indennità integrativa speciale nello stipendio a far data dal gennaio 2003 in applicazione di quanto stabilito dall’art. 20, comma 3, del CCNL 2002 – 2005, con condanna del Consiglio di Stato – Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

2.- Per la cassazione di tale sentenza il Consiglio di Stato ed il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa hanno proposto ricorso con tre motivi. Hanno resistito con controricorso gli intimati in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. – I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati:

violazione e falsa applicazione di legge in quanto l’assegno previsto dalla L. n. 193 del 1964, art. 62, è stato soppresso per effetto della L. 15 novembre 1973, n. 734, art. 33, (primo motivo);

violazione e falsa applicazione della L n. 193 del 1964, art. 62, nonchè del CCNL 2002 – 2005, artt. 20 e 21, la L. n. 177 del 1976, art. 15, del D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 43, in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c. ed all’art. 3 Cost.; si argomenta che il richiamo contenuto nella norma istitutiva dell’emolumento allo “stipendio iniziale” costituisce un rinvio “statico” alla nozione di stipendio esistente al momento dell’introduzione dell’emolumento, ovviamente monetariamente adeguato nel tempo, ma senza alcuna possibilità di comprendere in esso titoli genericamente e storicamente autonomi, come la IIS; che il conglobamento nello stipendio previsto dalla contrattazione collettiva non vuole significare che la IIS perda la sua autonoma identificazione, tanto da non incidere sul trattamento pensionistico e sul trattamento economico all’estero e da restare voce distintamente indicata in busta paga; che la tesi accolta dalla Corte territoriale produrrebbe un effetto distorsivo sul sistema pensionistico che non consente la computabilità dell’IIS (o comunque di una sua quota) nel trattamento di quiescenza del personale civile dello Stato, mentre l’incremento dell’assegno personale dovuto al computo dell’IIS nello stipendio produrrebbe come effetto quello di incidere anche sul trattamento pensionistico (secondo motivo);

omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti per vizi motivazionali della sentenza impugnata la quale non avrebbe chiarito l’iter logico in base al quale, in presenza degli elementi già evidenziati nei precedenti motivi, sarebbe pervenuta ad affermare la rilevanza dell’IIS nella base di computo dell’indennità di cui alla L. n. 193 del 1964, art. 62, (terzo motivo).

4.- Il Collegio reputa il ricorso fondato nei sensi espressi dalla motivazione che segue.

Appare indispensabile una preliminare ricognizione delle fonti legislative ritenute rilevanti nella fattispecie.

Con la L. 10 aprile 1964, n. 193, disciplinante l'”Ordinamento delle carriere del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato”, all’art. 62 si stabiliva che: “Al personale cui si riferisce la presente legge, in servizio presso il Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa, è attribuito, con decorrenza dalla stessa data, un assegno personale pensionabile, non riassorbibile, pari a quattro aumenti periodici biennali nella misura del 2,50 per cento ciascuno dello stipendio iniziale della qualifica di appartenenza”.

A partire dall’entrata in vigore di tale disposizione al personale del settore della giustizia amministrativa era erogabile un assegno personale pensionabile e non assorbibile in misura pari ad un incremento del 10% dello stipendio cadenzato in 4 scatti nel biennio. Analoga disposizione fu introdotta per il personale della Corte dei Conti (L. n. 1345 del 1961, art. 43) e dell’Avvocatura dello Stato (L. n. 284 del 1964, art. 49).

Con la successiva L. 15 novembre 1973, n. 734, titolata “Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari”, l’art. 33, comma 2, prescrive: “Gli assegni personali pensionabili previsti dalla L. 10 aprile 1964, n. 193, art. 62, della L. 20 dicembre 1961, n. 1345, art. 43, e la L. 5 aprile 1964, n. 284, art. 46, sono soppressi”.

Su tale ultima norma non ha inciso il D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, (cd. “salvaleggi”), che, pur ponendo l’intera L. n. 193 del 1964, tra quelle contenute nell’allegato 1 del decreto legislativo quali disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1 gennaio 1970 “delle quali è indispensabile la permanenza in vigore” (D.Lgs. n. 179 del 2009, art. 1, comma 1), non ha fatto venire meno l’efficacia precettiva della L. n. 734 del 1973 successiva al 1 gennaio 1970.

In tale contesto normativo si inserisce la contesa all’attenzione della Corte che non nasce dalla rivendicazione dei lavoratori circa l’elargizione dell’assegno personale, bensì dalla sua quantificazione, atteso che, in seguito alla previsione dell’art. 20, comma 3, CCNL 2002-2005 – secondo cui dal 1 gennaio 2003 l’indennità integrativa speciale cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce “stipendio tabellare” – hanno richiesto e visto riconosciuto dai giudici del merito che l’aumento del 10% biennale venisse computato tenendo conto di uno stipendio che inglobasse anche l’indennità integrativa speciale.

Con il primo motivo del ricorso per cassazione l’Avvocatura dello Stato obietta che non sussiste nell’ordinamento il precetto su cui si fonda il diritto alla rivendicata riliquidazione, in quanto l’assegno già previsto dalla L. n. 193 del 1964, art. 62 è stato soppresso per effetto della L. n. 734 del 1973; aggiunge che la riconosciuta rivalutazione non trova titolo in alcuna norma giuridica, non essendo neanche prevista dal CCNL del comparto Ministeri che, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, costituisce la fonte primaria del trattamento economico dei dipendenti pubblici.

La censura è ammissibile anche ove non proposta nei precedenti gradi di giudizio in quanto attinente alla competenza del giudice di accertare le norme giuridiche applicabili alla fattispecie sottoposta al suo esame secondo il principio iura novit curia, di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1, operante anche in sede di legittimità laddove non siano richiesti – come nella specie – nuovi accertamenti di fatto (v. tra le altre, Cass. n. 9812 del 2002; Cass. n. 20005 del 2005).

Essa è fondata.

Si controverte della quota incrementale che sarebbe dovuta dall’Amministrazione ricorrente sull’assegno personale pensionabile previsto per il personale di segreteria ed ausiliario del plesso della giustizia amministrativa dalla L. n. 193 del 1964, art. 62; tale incremento deriverebbe dal conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio di quel personale a far data dal gennaio 2003, per cui, aumentando l’ammontare della base di calcolo rappresentata appunto dallo stipendio, si incrementerebbero anche gli aumenti periodici biennali determinati in misura percentuale rispetto a detta base di calcolo.

Orbene, l’esplicita “soppressione”, ad opera della L. n. 734 del 1973, art. 33, degli “… assegni personali pensionabili previsti dalla L. 10 aprile 1964, n. 193, art. 62 … “, non consente di ritenere dovuto quanto rivendicato nel presente giudizio dai dipendenti pubblici in quanto detta soppressione priva dell’indispensabile fondamento normativo – per quanto qui rileva – l’incremento richiesto, precludendo ogni effetto espansivo.

Il fondamento delle spettanze pretese è peraltro escluso anche dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, secondo cui l’attribuzione dei trattamenti economici ai dipendenti pubblici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi (cfr. Cass. SS.UU. n. 11211 del 2008) e le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. Pertanto la stessa sopravvivenza di trattamenti economici di fonte legale è condizionata alla relativa ricezione e modulazione in sede contrattuale, come desumibile anche dal CCNL 1998 – 2001, art. 28, lett. h), secondo cui la struttura della retribuzione del personale delle amministrazioni dello Stato appartenenti al comparto dei Ministeri si compone anche delle “altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge”. La soppressione operata proprio dalla L. n. 734 del 1973, in assenza di altra fonte contrattuale, induce a negare, anche per questo verso, l’incremento dell’ammontare dell’assegno personale oggetto di controversia.

La soluzione offerta non pone dubbi di legittimità costituzionale della L. n. 734 del 1973, art. 33, in quanto, come noto, la conformità della retribuzione ai requisiti di proporzionalità e sufficienza indicati dall’art. 36 Cost., comma 1, deve essere valutata in relazione alla retribuzione nel suo complesso, non già alle singole componenti di essa (fra le tante, Corte cost. n. 366 del 2006 e n. 164 del 1994), poichè si deve valutare l’insieme delle voci che compongono il trattamento complessivo del lavoratore in un arco temporale di una qualche significativa ampiezza, alla luce del canone della onnicomprensività (di recente Corte cost. n. 178 del 2015 e n. 154 del 2014). Il venir meno di un incremento percentuale della retribuzione annua non è certo idoneo a far dubitare che il trattamento complessivo sia conforme al parametro dell’art. 36 Cost., nè suscita questioni di irragionevolezza o di disparità di trattamento con altri dipendenti pubblici considerato, anzi, che si tratta di emolumento destinato ad una ristretta platea di beneficiari.

5. – Conclusivamente, assorbita ogni altra questione, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto a mente dell’art. 384 c.p.c., provvedendo nel merito va respinta la domanda degli originari ricorrenti volta alla riliquidazione dell’assegno L. n. 193 del 1964, ex art. 62; la novità della questione e la sua peculiarità inducono a ritenere sussistenti le condizioni per compensare le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta la domanda degli originari ricorrenti volta alla riliquidazione dell’assegno L. n. 193 del 1964, ex art. 62; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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