Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25559 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. II, 12/11/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 12/11/2020), n.25559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24276/2019 proposto da:

S.Y., rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPINA

MARCIANO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PROCURA GENERALE PRESSO CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto di rigetto n. 6179/2019 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 10/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.Y., nato in (OMISSIS), ricorre per la cassazione del decreto del Tribunale di Milano n. 6179/2019, pubblicato il 10 luglio 2019 e comunicato il 26 luglio 2019, che ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale ed umanitaria emesso dalla Commissione territoriale.

2. Il Tribunale ha confermato sia il giudizio di non credibilità del racconto del ricorrente, sia la valutazione di insussistenza nel Paese d’origine di condizioni socio-politiche tali da rendere rischioso il reimpatrio, sia la mancanza di profili di vulnerabilità in capo al richiedente.

3. Il ricorso per cassazione è articolato in due motivi. Non ha svolto difese in questa sede il Ministero dell’interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e si lamenta che il Tribunale non avrebbe esaminato l’effettiva situazione sociale, politica ed economica del Ghana, paese d’origine del ricorrente, ai fini della protezione sussidiaria.

2. Con il secondo motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo, costituito dai presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5. Secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe considerato la situazione oggettiva del Paese d’origine, venendo meno al dovere di cooperazione istruttoria officiosa, sancito dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e non avrebbe svolto la necessaria comparazione tra la condizione attuale di vita del ricorrente medesimo e quella che si troverebbe a vivere se fosse rimpatriato.

3. I motivi sono inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, come reinterpretato dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 7155 del 2017, secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso che non contenga una critica adeguata all’orientamento giurisprudenziale al quale il giudice di merito si sia attenuto (per successive applicazioni, si vedano tra le altre, Cass. 02/03/2018, n. 5001; Cass. 22/02/2018, n. 4366).

4. Nella fattispecie in esame, il Tribunale ha proceduto ad un’ampia disamina di fonti aggiornate al 2018, in linea con quanto prescritto dalla giurisprudenza di questa Corte (v. tra le molte, Cass. 16/07/2020, n. 15215), ed è giunto alla conclusione che nel Ghana non esiste una situazione di violenza generalizzata ed indiscriminata riconducibile alla previsione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

La conclusione non è scalfita dal motivo di ricorso, che si limita a contestare la mancata cooperazione istruttoria senza richiamare fonti che smentiscano quanto accertato dal Tribunale (in proposito, Cass. 18/02/2020, n. 4037; Cass. 21/10/2019, n. 26728).

5. Analogamente è a dirsi con riferimento all’accertamento dei presupposti per il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Tribunale ha osservato che il ricorrente non ha allegato l’esistenza di cause di inclusione dalle quali poter desumere, all’esito della comparazione, una sproporzione tra i contesti di vita – quello raggiunto nel Paese ospitante e quello che troverebbe nel Paese d’origine, a seguito del rimpatrio – nel godimento dei diritti fondamentali. In questo modo il Tribunale è pervenuto, nel solco della giurisprudenza di questa Corte (v. in particolare Cass. 23/02/2018, n. 4455), a ritenere insussistenti i requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria, ed il ricorso non confuta in alcun modo tale accertamento.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’Amministrazione. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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