Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25559 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. I, 10/10/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 10/10/2019), n.25559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23367-2018 proposto da:

K.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Giacomo Cainarca,

elettivamente domiciliato in Roma viale Regina Margherita 239 presso

lo studio dell’Avv. Valentina Valeri, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui Uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

Avverso il decreto del Tribunale di Milano, n. 2705 depositato il

12/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

GIOVANNA SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto n. 1267 del 2018, il Tribunale di Milano ha rigettato le istanze volte al riconoscimento della protezione internazionale, avanzate da K.L., cittadino del Gambia, il quale aveva narrato di esser fuggito dal suo Paese, perchè il padre lo aveva costretto, anche con percosse, a frequentare la scuola coranica, che aveva in effetti seguito per circa nove anni, mentre egli voleva frequentare la scuola inglese. Il ricorrente ha affermato di temere di rientrare in Gambia, perchè il padre lo costringerebbe a continuare a frequentare quella scuola.

Il Tribunale ha ritenuto il racconto del richiedente credibile limitatamente alla provenienza dichiarata ed alle condizioni personali e sociali, ma inattendibile in ordine alle ragioni dell’espatrio, aggiungendo che, quand’anche credibili, tali ragioni non sarebbero rilevanti ai fini della protezione richiesta. Il Tribunale ha, quindi, ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, del pari insussistente la situazione di conflitto armato nella regione di sua provenienza, nè ravvisabili presupposti tali da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno umanitario.

Per la cassazione del decreto, ricorre il richiedente con due mezzi. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 10 Cost., comma 3. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 in punto di mancato riconoscimento della protezione umanitaria. Il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia glissato sul fatto che egli era entrato nel territorio nazionale da minorenne, afferma che le disposizioni invocate mirano a tutelare dal rischio, che correrebbero in caso di rimpatrio, i soggetti colpiti da “emergenze umanitarie determinate da condizioni socio economiche drammatiche in conseguenza di guerre (civili e non) ancorchè cessate o limitate ad un territorio limitrofo”. A tale stregua, afferma il ricorrente, il titolo di soggiorno doveva essergli riconosciuto, tenuto conto che il Gambia è uno dei paesi più poveri del mondo, in cui è notoria l’assenza di protezione giudiziaria, la corruzione diffusa, deficitario il sistema sanitario e di assistenza sociale; in cui permane un clima generale di instabilità ed insicurezza con grave compromissione delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili dell’uomo, universalmente riconosciuti, come attestato in altre decisioni che avevano, appunto, accolto la richiesta di concessione del titolo di soggiorno.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per avere il Tribunale escluso la protezione sussidiaria senza procedere ad acquisire le necessarie informazioni sulla situazione del Paese e della regione di sua provenienza, e ciò in violazione del dovere di cooperazione istruttoria gravante sull’Ufficio.

3. Il secondo motivo, che va esaminato con priorità attenendo a misura di protezione pozione rispetto a quella umanitaria, è inammissibile. Il ricorrente fa le mostre di non avvedersi che l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato è stata in concreto esclusa dal Tribunale, che, pur in assenza di allegazioni in tal senso da parte dello straniero nel suo racconto (incentrato su dissidi familiari sulla scelta della scuola), non si è sottratto al dovere di cooperazione istruttoria, provvedendo ad escludere la ricorrenza dei rischi tutelati dall’art. 14, lett. c menzionato, sulla scorta di specifici reports espressamente menzionati e pure trascritti.

4. Anche il primo motivo è inammissibile. A fronte della considerazione del decreto impugnato, secondo cui non erano state allegate nè erano emerse cause di inclusione o di vulnerabilità, il ricorrente formula una censura del tutto generica e non deduce quale sua personale situazione di vulnerabilità sotto un profilo economico, sanitario, familiare e politico sarebbe stata in tesi pretermessa. E se è vero che la situazione di vulnerabilità va sempre riconnessa al rischio di subire nel Paese d’origine una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, è altrettanto vero che detta vulnerabilità comunque deve riguardare la posizione del singolo richiedete, diversamente infatti si dovrebbe avere riguardo alla situazione dell’intero Paese, alla cui condizione finisce, in vero, per riferirsi il ricorrente laddove parla di elevatissimo tasso di disoccupazione che è causa di un altrettanto notevole fenomeno di emigrazione. Resta da aggiungere che la circostanza relativa alla minore età del ricorrente al momento del suo ingresso nel Territorio Nazionale (che non sembra in concreto esser stata accertata, cfr. generalità declinate a pag. 2 ultimo rigo e inizio pag. 3) non ha rilevanza, tenuto conto che al momento della decisione impugnata era, certamente, maggiorenne.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna alle spese che liquida in Euro 2.100,00, oltre a spese generali ed a spese prenotate a debito. Dà atto dei presupposti per il versamento del doppio contributo D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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