Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25558 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 12/07/2017, dep.27/10/2017),  n. 25558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19425-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.f. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

e contro

A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 298/24/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI BARI – SEZIONE DISTACCATA DI LECCE, depositata il

03/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/07/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 2 dicembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 139/3/12 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi che aveva accolto il ricorso di A.G. contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro 2003. La CTR osservava in particolare che, avendo in pari data confermato l’annullamento dell’accertamento nei confronti della A. Auto srl, il cui reddito di partecipazione era oggetto dell’atto impositivo impugnato, non poteva che coerenziarsi a tale parallela/pregiudiziale decisione e quindi confermare l’annullamento anche di tale avviso di accertamento.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi.

L’intimato non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per l’omessa, necessaria, applicazione degli artt. 295 e 337 cod. proc. civ., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, poichè la CTR non ha sospeso il processo, nonostante la pendenza in pari grado della parallela e pregiudiziale/pregiudicante controversia riguardante il reddito societario della A. Auto srl dal quale era desunto quello di partecipazione oggetto dell’atto impositivo emesso nei confronti del socio (al 98,20%) A.G..

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che ” In tema di contenzioso tributario, in caso di pendenza separata di procedimenti relativi all’accertamento del maggior reddito contestato ad una società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio, quest’ultimo giudizio deve essere sospeso, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1 e art. 295 cod. proc. civ., in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituendo l’accertamento tributario nei confronti della società un indispensabile antecedente logico-giuridico di quello nei confronti dei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, e non ricorrendo, com’è per le società di persone, un’ipotesi di litisconsorzio necessario” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23323 del 31/10/2014, Rv. 633099 – 01).

La sentenza impugnata chiaramente collide con tale principio di diritto, avendo deciso il merito dell’appello, invece che disporre la sospensione del processo in attesa dell’esito della controversia pregiudicante concernente il (maggior) reddito societario accertato per l’annualità fiscale de qua nei confronti della partecipata A. Auto srl.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al secondo motivo, assorbiti il primo ed il terzo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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