Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25558 del 14/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25558 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Data pubblicazione: 14/11/2013

Condono estinzione
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TECCO GIOVANNI residente ad Ancona,

rappresentato e

difeso, giusta delega a margine del ricorso, dagli
Avv.ti

Carolina

Valensise

e

Claudio

Ascoli,

elettivamente domiciliato nello studio del primo in
Roma, Via Monte delle Gioie, 13,

RICORRENTE

CONTRO
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.206/01/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Ancona – Sezione n. 01, in data

10.06.2010, depositata il 24 giugno 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 09 ottobre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. dott. Raffaele Ceníccold,

che ha

espresso adesione alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.14227/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l) L’Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza
n. 206/01/2010 in data 10.06.2010, depositata il 24
giugno 2010,

con cui la Commissione Tributaria

Regionale di Ancona, Sezione n. 01, ha respinto
l’appello della contribuente e confermato la decisione
di primo grado, che aveva ritenuto fondata la pretesa
fiscale, ai fini IRPEF per l’anno 2002, tenuto conto
che con decisione di pari data era stata definita, con
la causa nei confronti

il rigetto dell’appello,

dell’Associazione professionale partecipata.
Affida l’impugnazione a cinque mezzi.
2) L’intimata Agenzia non ha svolto difese in questa
sede.
4) In via preliminare, deve essere rilevata la nullità
dell’intero giudizio.

2

Renitn, pe.r il rirnrrtantp, l’Avv. Valensise;

Va premesso, infatti, che l’accertamento in questione,
secondo quanto si evince dall’impugnata sentenza,
attiene a reddito di partecipazione in una Associazione
Professionale, e, d’altronde, che al giudizio di

anche l’Associazione e gli altri soci. Ciò stante, in
applicazione del principio di recente affermato dalle
sezioni Unite a mente del quale “La unitarietà
dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della
rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società
ed associazioni di cui all’art.5 del TUIR e dei soci
delle stesse (art.40 dpr n.600/1973) e la conseguente
automatica imputazione dei redditi della società a
ciascun socio proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili, indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso
proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso
un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente
la società ed i soci (salvo che questi prospettino
questioni personali), i quali tutti devono essere parte
nello stesso processo, e che la controversia non può
essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi
(art.14 comma I ° d.lgs n.546/1992), perché non ha ad
oggetto la singola posizione debitoria del o dei
ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune
3

appello ha partecipato solo l’odierno ricorrente, e non

a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta
nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi
comuni

della

fattispecie

costitutiva

dell’obbligazione(Cass.SS.UU.n.1052/2007); trattasi

originario, con la conseguenza che:
– il ricorso proposto anche da uno soltanto dei
soggetti interessati, destinatario di un atto
impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente
collettivo e il giudice adito in primo grado deve
ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che
non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti
separatamente, ai sensi dell’art.29 d.lgs 546/1992);
– il giudizio celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione
del principio del contraddittorio di cui agli artt.101
cpc e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che
può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.UU. 4 giugno
2008 n.14815).
5) Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con
pronuncia che dichiari la nullità dell’intero giudizio,
rimettendo la causa al giudice di primo grado per i
4

pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario

provvedimenti di competenza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Visti gli atti di causa;

29.08.2012 dell’Agenzia Entrate, con cui si comunica
l’avvenuta definizione della pratica per condono e si
chiede, stante l’avvenuto pagamento, dichiararsi
cessata la materia del contendere;
Considerato che non vi è più alcun interesse a
coltivare l’impugnazione;
Considerato, quindi, che ricorrono le condizioni per
una pronuncia di estinzione, con compensazione delle
spese del giudizio;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 09 ottobre 2013
Il Presi

Vista, in particolare, la nota n. 56439/2012 del

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