Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25557 del 30/11/2011
Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 30/11/2011), n.25557
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FILADORO Camillo – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 19090/2009 proposto da:
UNITA’ SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS) REGIONE CAMPANIA in persona
del
Comissario Straordinario Dott.ssa F.M.G.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 318, presso lo studio
dell’avvocato CORAPI DIEGO, rappresentato e difeso dall’avvocato
TORTORANO Franco giusto mandato in atti;
– ricorrente –
contro
L.A., L.M., LI.MA., L.C.
M.R.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 903/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 12/03/2009 R.G.N. 1889/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/09/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso con l’estinzione per
rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che la ricorrente Unità sanitaria locale n. (OMISSIS) della Regione Campania ha rinunciato al ricorso n. 19090/09, proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 12 marzo 2009 n. 903/09, con atto sottoscritto personalmente e dal difensore ed accettato dagli intimati;
ritenuto che il giudizio vada dichiarato estinto;
v. gli artt. 306, 390, 391 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia; nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011