Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25557 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 30/11/2011), n.25557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19090/2009 proposto da:

UNITA’ SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS) REGIONE CAMPANIA in persona

del

Comissario Straordinario Dott.ssa F.M.G.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 318, presso lo studio

dell’avvocato CORAPI DIEGO, rappresentato e difeso dall’avvocato

TORTORANO Franco giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

L.A., L.M., LI.MA., L.C.

M.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 903/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/03/2009 R.G.N. 1889/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso con l’estinzione per

rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la ricorrente Unità sanitaria locale n. (OMISSIS) della Regione Campania ha rinunciato al ricorso n. 19090/09, proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 12 marzo 2009 n. 903/09, con atto sottoscritto personalmente e dal difensore ed accettato dagli intimati;

ritenuto che il giudizio vada dichiarato estinto;

v. gli artt. 306, 390, 391 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia; nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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