Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25557 del 14/11/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 25557 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Ud.09.10.2013
Oggetto: IRPEF
Sentenza – Vizio
di motivazione.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
Vbignk
CERILLI ANTONELLA residente a 22-=a-
INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.22/40/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione Staccata di Latina n. 40,
in data 22.01.2010, depositata il 10 marzo 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 09 ottobre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Data pubblicazione: 14/11/2013
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.11864/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
n.22/40/2010 in data 22.01.2010, depositata il 10 marzo
2010, con cui la Commissione Tributaria Regionale di
Roma, Sezione Staccata di Latina n. 40, ha accolto
l’appello della contribuente, riformando quella di
primo grado, che, pronunciando sull’originario ricorso
della Cerilli,
avverso l’avviso di accertamento
relativo ad IRPEF dell’anno 2005, lo aveva rigettato,
dichiarando legittimo e fondato l’atto impositivo
impugnato. Affida l’impugnazione a tre mezzi.
2) L’intimata contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
3)
Costituisce,
orientamento
giurisprudenziale
consolidato, quello secondo cui “ricorre il vizio di
omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede
di legittimità, ai sensi dell’art.360, comma I n.5 cpc,
nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di
motivazione apparente, quando il Giudice di merito
ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui
ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali
elementi senza una approfondita disamina logica e
2
l) L’Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza
giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni
controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo
ragionamento” (Cass.n.1756/2006,n.890/2006), ovvero,
rinvii alla motivazione di altra decisione, senza
n.1539/2003, n.985/2000, n.10690/1999).
4)
La decisione impugnata, riconoscendo fondata la
domanda della contribuente, nella considerazione che
fossero
insussistenti
i
presupposti
fattuali
dell’impugnato accertamento, sembra aver fatto
malgoverno dei richiamati principi. Ciò, anzitutto, in
quanto ha dato rilevanza decisiva al fatto che l’atto
impositivo nei confronti della società era stato
annullato con decisione resa nella medesima udienza,
senza considerare che trattavasi di provvedimento non
definitivo e che gli elementi utilizzati nell’iter
decisionale dovevano essere oggetto di autonoma e
critica valutazione, di poi, pure, perché
l’affermazione che la contribuente disponeva di
adeguate risorse finanziarie, non appare logica, avuto
riguardo ai concreti elementi presi in considerazione,
rapportata all’entità della perdita da ripianare, alle
somme versate dai soci alla società, nonché ai remoti
periodi di riferimento di talune operazioni.
5) Si ritiene che la causa possa essere trattata in
3
effettuare una autonoma e critica valutazione (Cass.
camera di consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis
cpc, proponendosene la definizione, sulla base del
trascritto principio, con l’accoglimento, per manifesta
fondatezza.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata
l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR del Lazio, procederà
al riesame e quindi, adeguandosi ai citati principi,
pronuncerà nel merito e sulle spese del presente
giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma il 09 ottobre 2013
Il
nte
DEPOSITATO IN CANCELLO%
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasí.