Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25555 del 21/09/2021

Cassazione civile sez. II, 21/09/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 21/09/2021), n.25555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26170/2019 proposto da:

C.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI

30, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA, IN PERSONA DEL PREFETTO PRO TEMPORE;

– intimata –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il

03/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

C.Y. ricorre per Cassazione avverso il provvedimento, depositato il 3 giugno 2019, con il quale il Giudice di pace di Roma ha respinto la sua domanda di annullamento del decreto di espulsione, emesso il 13 novembre 2018 dal Prefetto di Roma.

L’intimata Prefettura di Roma non ha proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

1. Il primo motivo contesta “violazione e/o mancata applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 e art. 112 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento” per avere l’ordinanza impugnata palesemente eluso i motivi di ricorso.

Il motivo è fondato. Come deduce il ricorrente, a fronte di un primo motivo di ricorso volto a censurare l’avvenuta espulsione senza avergli dato la possibilità di inoltrare la domanda di riconoscimento di protezione internazionale, con conseguente violazione del diritto all’asilo costituzionalmente riconosciuto dall’art. 10 Cost., il Giudice di pace parla invece di “carenza di motivazione”; il Giudice di pace poi si è concentrato sul diritto alla partenza volontaria di derivazione Eurounitaria, mai invocato nel ricorso, laddove si lamentava l’avvenuta adozione di un provvedimento di espulsione senza che fosse stata definita la sua posizione giuridica in merito alla domanda di asilo; infine, a fronte di una censura che lamentava la violazione del diritto di difesa per non essere stata data la possibilità di partecipare al procedimento amministrativo, il Giudice di pace ha invece fatto riferimento alla violazione della normativa in tema di concessione del permesso per motivi umanitari.

La motivazione del provvedimento impugnato, essendo pertanto del tutto slegata dai motivi di ricorso, è da definirsi come motivazione meramente apparente, con conseguente nullità del provvedimento impugnato.

2. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri tre motivi, che denunciano il secondo la violazione del diritto di accedere alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale, il terzo la violazione del principio del giusto processo e il quarto la violazione del diritto a interloquire con l’amministrazione nella fase procedimentale sfociata nella impugnata espulsione.

II. Il provvedimento impugnato va quindi cassato in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Roma, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo, il terzo e il quarto, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

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