Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25555 del 14/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25555 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Data pubblicazione: 14/11/2013

Iscrizione termine
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHINOOK SPA con sede a Piossasco, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
giusta delega in calce al ricorso, dall’Avv. Antonio
Mango ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio
Chinotto, l, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Vacca,
RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata, INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.57/14/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Torino – Sezione n.

14,

in data

08.06.2010, depositata il 13 luglio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 09 ottobre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.2905/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1)

La società ricorre per cassazione avverso la

sentenza 57/14/2010 in data 08.06.2010, depositata il
13 luglio 2010, con cui la Commissione Tributaria
Regionale di Torino, Sezione n. 14, ha rigettato
l’appello della contribuente, confermando quella di
primo grado, che, pronunciando sull’originario ricorso
della contribuente, avverso l’avviso di accertamento
relativo ad IRES dell’anno 2006, lo aveva parzialmente
accolto. Affida l’impugnazione ad unico mezzo.
2) L’intimata Agenzia Entrate, non ha svolto difese in
questa sede.
3) Le doglianze formulate con l’unico mezzo, appaiono
prive

della

specificità,

necessaria

stante

motivazione della decisione di appello,
giustificato

il

decisum,

nella

la

che ha
sostanziale

considerazione che dagli atti prodotti ed esaminati si
evincesse la fondatezza della tesi dell’Agenzia,
2

Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.

secondo

cui

trattavasi

di

unica manifestazione

fieristica e non già di due.
4) Le censure, sembrano, in vero, formulate in spregio
al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo

l’onere di indicare in modo esaustivo le circostanze di
fatto che potevano condurre, se adeguatamente
considerate, ad una diversa decisione, in quanto il
detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi,
contenere in sé tutti gli elementi che diano al Giudice
di legittimità la possibilità di provvedere al diretto
controllo della decisività dei punti controversi e
della correttezza e sufficienza della motivazione della
decisione impugnata, non essendo sufficiente un
generico

rinvio

processuali”

agli

atti

ed alle

(Cass.n.849/2002,

risultanze
n.2613/2001,

n.9558/1997).
D’altronde,

costituisce pacifico principio quello

secondo cui per potersi configurare il vizio di
motivazione su un asserito punto decisivo della
controversia, è necessario un rapporto di causalità fra
la circostanza che si assume trascurata e la soluzione
giuridica data alla controversia, tale da far ritenere
che quella circostanza, se fosse stata considerata,
avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza
3

cui la parte, in sede di ricorso per cassazione, “ha

(Cass.n.9368/2006, n.1014/2006, n.22979/2004).
5) Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione in Camera di Consiglio e la relativa
definizione, con declaratoria di rigetto del ricorso

infondatezza, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione,

il ricorso,

l’atto di mera

costituzione dell’Agenzia Entrate e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va rigettato, per
manifesta infondatezza;
Considerato, altresì, che nulla va disposto per le
spese del giudizio, in assenza dei relativi
presupposti;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 09 ottobre 2013
Il

per inammissibilità del motivo, o per manifesta

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