Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25555 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 13/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18162-2011 proposto da:

P.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA F. PAULUCCI DE’ CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato PIERO

SANDULLI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE (già COMUNE DI ROMA C.F. (OMISSIS)), in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL

TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio degli avvocati CARLO SPORTELLI,

ALESSANDRO RIZZO (negli Uffici dell’AVVOCATURA CAPITOLINA) che lo

rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 684/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/02/2011 R.G.N. 11663/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. BOGHETICH ELENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso per carenza di interesse.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza depositata il 9.2.2011 la Corte di appello di Roma, su appello proposto da P.R., e a conferma della sentenza resa dal Tribunale della stessa sede, ha respinto la domanda di accertamento del diritto di scorrimento nella graduatoria approvata con Delib. n. 319 del 2001 dal Comune di Roma per la copertura di posti vacanti nella figura professionale di Istruttore direttivo amministrativo, 7 qualifica funzionale (qualifica di Funzionario amministrativo, categoria D, posizione economica D1, secondo il nuovo sistema di classificazione del personale approvato con Delib. n. 523 del 2004).

2. La Corte territoriale ha ritenuto che la clausola del bando di concorso (che escludeva l’efficacia triennale della graduatoria per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso) impediva il riconoscimento del diritto.

3. Avverso la sentenza, la P. propone ricorso per Cassazione, affidato a un motivo. Roma capitale resiste con controricorso.

4. Parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti (sottoscritta dalla parte e dal difensore), notificato a controparte.

5. Il Collegio ha autorizzato la redazione di motivazione semplificata come da decreto del Primo Presidente in data 14.09.2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la lavoratrice ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in relazione alle deliberazioni della giunta comunale n. 523 del 2004, 342 del 2007 e 270 del 2007 nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte territoriale, erroneamente interpretato le delibere adottate dall’ente comunale che, invece, correttamente valutate, dimostrano come non vi sia stata la creazione di un nuovo profilo professionale nè la previsione di mansioni e responsabilità diverse rispetto al sistema di classificazione professionale vigente sino all’agosto 2004. La Corte, inoltre, avrebbe omesso la disamina delle leggi finanziarie per il 2005 e per il 2007 che prorogavano la validità delle graduatorie già approvate.

2. La rinuncia agli atti presentata dalla ricorrente evidenzia la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.

Osserva il Collegio che la suddetta rinunzia, seppur sfornita del visto della controparte previsto dall’art. 390 c.p.c., si palesa idonea a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse della parte a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278).

3. Ricorrono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale delle parti, per compensare tra le parti le spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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