Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25555 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. III, 12/11/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 12/11/2020), n.25555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29186/2019 proposto da:

A.Z., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO

TRUCCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), PROCURA GENERALE REPUBBLICA CORTE

SUPREMA CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 312/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 18/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A.Z., cittadino del (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, domandando:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza il richiedente dedusse di aver lasciato il proprio paese per le minacce subite e per il fatto di essere l’unico in grado di mantenere la propria famiglia. Precisamente, il padre, appartenente a un gruppo politico locale, fu ucciso nel (OMISSIS) da un esponente del gruppo avversario. Iniziò una faida familiare, e perse la vita anche il fratello maggiore del richiedente. In seguito a tali episodi la rimanente famiglia, madre, sorelle, moglie e figlio, si traferì in un’altra zona del Pakistan, mentre egli decise di fuggire, nella prospettiva di cercare un lavoro all’estero e mantenere la propria famiglia.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento A.Z. propose ricorso D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, dinanzi il Tribunale di Torino, che con ordinanza del 5 aprile 2018 rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) la richiedente non credibile;

b) la domanda di protezione internazionale comunque infondata perchè il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione;

c) la domanda di protezione sussidiaria infondata, perchè nella regione di provenienza della richiedente non era presente un conflitto armato;

d) la domanda di protezione umanitaria infondata poichè l’istante non aveva provato nè allegato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quella posta a fondamento delle domande di protezione maggiore, di per sè dimostrativa di una situazione di vulnerabilità;

3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 312/2019, pubblicata il 18/02/ 2019.

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da A.Z. con ricorso fondato su due motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e/o erronea applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, anche in relazione alla mancata audizione del richiedente”. Si duole da un lato della mancata audizione del richiedente in sede giudiziale, ritenuta necessaria dal ricorrente per il superamento di eventuali contraddizioni, dall’altro i giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato la situazione presente in Pakistan, in cui costante sarebbe la violazione dei diritti fondamentali e una forte instabilità politica.

Il motivo è fondato.

Per quanto concerne la mancata audizione del richiedente, la doglianza è priva di fondamento. Questa Corte ha chiarito che, nel procedimento, in grado d’appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, quale quello in oggetto, “non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10 che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza” (Cass., Sez. VI-I, 07/02/2018, n. 3003; Cass. 14600/2019). Si tratta, pel vero, di una scelta discrezionale che compete al giudice di merito di operare in base alle concrete circostanze di causa ed alla necessità di vagliarle anche alla luce delle dichiarazioni rese in sede di audizione personale. Nella specie, la Corte d’appello, sulla base della valutazione delle dichiarazioni rese dal richiedete in sede amministrativa e del contenuto dell’atto di appello, ha ritenuto non necessario procedere ad una nuova audizione.

Per quanto riguarda, invece, la seconda censura vero è che i giudici di merito non hanno adempiuto del tutto al dovere di cooperazione istruttoria che grava nel giudizio di merito. Secondo i principi di questa Corte, tale dovere si spiega nell’attivazione dei poteri istruttori del giudice, il quale ha l’onere di ricercare informazioni riguardo il paese di provenienza del richiedente, a prescindere dall’eventuale giudizio negativo sulla credibilità dello stesso, quantomeno nel caso di protezione sussidiaria di cui alla lett. c) D.Lgs. n. 251 del 2007. Tali indicazioni devono esser recepite da COI ufficiali, aggiornate e attuali.

“Il dovere di cooperazione da parte del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti – tale non potendosi ritenere il sito ministeriale “(OMISSIS)”, il cui scopo e la cui funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti in sede di giudizio di protezione internazionale – alla luce dell’obbligo, sancito dall’art. 10, comma 3 lett. b) della cd. Direttiva Procedure, “di mettere a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande informazioni precise e aggiornate provenienti dall’EASO, dall’UNHCR e da Organizzazioni internazionali per la tutela dei diritti umani circa la situazione generale nel paese d’origine dei richiedenti e, all’occorrenza, dei paesi in cui hanno transitato”. Spetterà, dunque (all’amministrazione, prima, e poi) al giudice fare riferimento anche di propria iniziativa a informazioni relative ai Paesi d’origine che risultino complete, affidabili e aggiornate”.

Nel caso di specie i giudici di merito richiamano fonti del 2015 e del 2016, venendo meno il requisito dell’attualità richiamando anche il sito (OMISSIS) per l’anno 2018-2019.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e/o erronea applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6, art. 19, ed in relazione all’art. 10 Cost., comma 3” I giudici di merito avrebbero erroneamente negato il riconoscimento della protezione umanitaria, sussistendo una sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali. L’esito del giudizio di comparazione, tra condizione del richiedente nel paese di provenienza e quella raggiunta in Italia, sarebbe tutto a favore della seconda. Lamenta in ogni caso il ricorrente che tale comparazione sarebbe assente nel giudizio della Corte d’appello.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente motivo e il giudice del merito nell’esaminarlo si atterrà ai principi espressi da questa Corte “In tema di protezione umanitaria, alla luce dell’insegnamento di cui a Cass. S.U. n. 29459 del 2019, i presupposti necessari ad ottenerne il riconoscimento devono valutarsi autonomamente rispetto a quelli previsti per le due protezioni maggiori (Cass. 1104/2020), non essendo le due valutazioni in alcun modo sovrapponibili, di tal che i fatti funzionali ad una positiva valutazione della condizione di vulnerabilità ben potrebbero essere gli stessi già allegati per le protezioni maggiori (contra, Cass. 21123/2019; Cass. 7622/2020)”.

“Il giudizio in ordine ai presupposti richiesti per il riconoscimento della protezione umanitaria va condotto alla luce di valutazioni soggettive ed individuali, condotte caso per caso – onde impedire che il giudice di merito si risolva a declinare valutazioni di tipo “seriale”, improntate ai più disparati quanto opinabili criteri, altrettanto seriali, a mò di precipitato di una chimica incompatibile con valori tutelati dalla Carta costituzionale e dal diritto dell’Unione)”.

“Il giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria, come cristallinamente scolpito dalle sezioni unite della Corte di legittimità, che ne sottolineano il rilievo centrale, ha testualmente ad oggetto la valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, sub specie della mancata tutela, in loco, del nucleo essenziale dei diritti fondamentali della persona”.

“In tema di protezione umanitaria, quanto più risulti accertata in giudizio una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del Paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri rappresentati “dalla privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (principio affermato, con riferimento ad una peculiare fattispecie di eccezionale vulnerabilità, da Cass. 1104/2020)”.

6. La Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

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