Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25554 del 27/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 12/07/2017, dep.27/10/2017), n. 25554
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19270-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.D.P.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3827/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI ROMA – SEZIONE DISTACCATA DI LATINA, depositata il
02/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/07/2017 dal Consigliere Dott. MANZON ENRICO.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 28 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 500/3/10 della Commissione tributaria provinciale di Latina che aveva accolto il ricorso di D.D.P.G. contro l’avviso di accertamento IRPEF ed altro 2005. La CTR osservava in particolare che non si poteva considerare presunzione giuridicamente idonea quella di distribuzione di utili non dichiarati nelle società di capitali a ristretta base proprietaria che era stata utilizzata per fondare la ripresa fiscale de qua.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.
L’intimato non si è difeso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con il primo motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, lett. d), artt. 44 e 45, TUIR, 2729 e 2697, c.c., poichè la CTR ha affermato l’inadeguatezza della presunzione semplice fatta valere a sostegno dell’avviso di accertamento impugnato ossia quella di distribuzione degli utili non dichiarati nelle società di capitali a ristretta base proprietaria.
La censura è fondata.
E’ infatti principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che ” In materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale” (Sez. 5, Sentenza n. 15824 del 29/07/2016, Rv. 640622 – 01).
La sentenza impugnata è radicalmente difforme da tale arresto giurisprudenziale e merita dunque senz’altro cassazione in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spe e del presente giudizio.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017