Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25554 del 21/09/2021

Cassazione civile sez. II, 21/09/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 21/09/2021), n.25554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26666/2019 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n. 38,

presso lo studio dell’avvocato Marco Lanzilao, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 4788/2019 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 12/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/02/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– D.A., cittadino senegalese, ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma che ha respinto il di lui gravame avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma che ha confermato il diniego della protezione internazionale e di quella c.d. umanitaria decisi dalla competente Commissione territoriale;

– a sostegno delle domande di protezione egli ha allegato di essere fuggito dal Senegal perché coinvolto in conflitti di natura politica insieme al fratello, che era stato incarcerato, con grave minaccia anche per lui;

– la Corte d’appello rilevava che lo status di rifugiato non era stato chiesto in primo grado e che la critichità della situazione dei diritti umani in Senegal era stata allegata solo genericamente;

– con riguardo alla protezione umanitaria gli indici di integrazione non erano sufficienti ai fini del rilascio del permesso per motivi umanitari;

– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta con ricorso affidato a quattro motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero dell’interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, la nullità della sentenza di appello per omessa motivazione: in particolare, si evidenzia la carenza motivazionale lì dove la corte territoriale ha negato la protezione sussidiaria sulla base della ritenuta generica allegazione riguardante la criticità dei diritti umani nel Senegal; parimenti si confuta la natura apparente della motivazione articolata in relazione al mancato rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari,

– con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto in ragione delle attuali condizioni sociopolitiche del paese di origine; si denuncia altresì il profilo dell’omesso esame delle fonti informative, nonché l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost., la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, nonché la contraddittorietà tra le fonti citate e il loro contenuto;

– con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, difetto di motivazione e travisamento dei fatti, censurando la sentenza impugnata per avere la corte territoriale negato la protezione richiesta in assenza assoluta di istruttoria;

– con il quarto motivo si deduce, in relazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, che la Corte d’appello avrebbe errato a non applicare al ricorrente la protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonché dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese di origine o vi possa correre gravi rischi;

– sotto altro profilo si denuncia l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost. e l’omesso esame delle condizioni personali per l’applicabilità della protezione umanitaria e della necessaria comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del paese di provenienza;

– i primi tre motivi possano essere esaminati congiuntamente perché riguardano la motivazione del provvedimento impugnato e sono fondati;

– costituisce principio consolidato che in materia di protezione internazionale l’onere di allegazione non esaurisce la delimitazione dell’oggetto dell’accertamento giudiziale operando il dovere di cooperazione ufficiosa, in forza del quale il giudice deve procedere alla acquisizione delle fonti informative ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alla luce delle quali accertare l’attuale situazione socio-politica ed il rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona cui è esposto il richiedente asilo e fornire di tale attività adeguata motivazione (Cass. 8819/2020; id. 24019/2020);

– nel caso di specie la corte territoriale, pur dando atto che il rischio cui ha allegato di essere esposto il ricorrente attiene alla persecuzione per ragioni politiche, l’ha escluso senza dare conto delle ragioni che sorreggono la conclusione sfavorevole di insussistenza dei parametri della Convenzione di Ginevra del 1951;

– allo stesso modo la motivazione sulla protezione sussidiaria è esaminata dalla corte territoriale senza un approfondimento che permetta di apprezzare come sia stato svolto il suddetto dovere di cooperazione, essendosi limitata la corte alla considerazione della generica allegazione della criticità dei diritti umani in Senegal; peraltro, la corte territoriale ha deciso sulla base di una fonte infomativa (report di Amnesty Internationale 2016/2017) non aggiornata perché risalente ad oltre due anni prima (cfr., sul dovere del giudice di consultare e specificare le fonti aggiornate Cass. 23999/2020; 29147/2020) senza specificare quali fonti avrebbe consultato in relazione alla zona di provenienza del richiedente la protezione (cfr., pag. 2, quarto capoverso della sentenza impugnata);

– in definitiva, i primi tre motivi di ricorso vanno accolti con assorbimento del quarto: la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA