Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25553 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 30/11/2011), n.25553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16141/2010 proposto da:

LIGESTRA S.R.L. (OMISSIS) in persona dell’avv. T.R.

nella qualità di Consigliere Delegato, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FABIO MASSIMO 95, presso lo studio dell’avvocato CAPPELLO

LAURA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAROLEO

FRANCESCO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.M.T. (OMISSIS), A.B.

(OMISSIS) entrambi quali eredi di B.P.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo

studio dell’avvocato GREGORIO IANNOTTA, che li rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 936/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/03/2010, R.G.N. 973/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato LAURA CAPPELLO; udito l’Avvocato FRANCESCO CAROLEO;

udito l’Avvocato ANTONELLA IANNOTTA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con atto di citazione notificato il 2 agosto 1997 l’Efim in l.c.a. chiese al Tribunale di Busto Arsizio il risarcimento dei danni che assumeva fossero stati causati da tutti gli amministratori e gli ex sindaci della Agusta s.p.a. nonchè dalle società di revisione incaricate della certificazione dei bilanci degli anni 1989, 1990 e 1991, proponendo azione ai sensi dell’art. 2395 c.c., in relazione ai diversi ruoli dai convenuti ricoperti rispetto alla società, e quantificando i danni in circa 2000 (duemila) miliardi di lire.

Si costituì in giudizio, tra gli altri, B.P. (che aveva ricoperto la carica di amministratore per gli esercizi 1989 e 1990, cessando da tale ufficio il 7 giugno 1991) ed, eccepita la nullità dell’atto di citazione, nel merito contestò la propria legittimazione passiva e la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2395 c.c.; svolse, in vìa preliminare, eccezione di prescrizione dell’azione, ai sensi dell’art. 2947 c.c..

Dichiarata, all’udienza del 21 aprile 1999, l’interruzione del processo per la morte di B.P., la causa venne riassunta, nel novembre 1999, dalle di lui eredi A.B., ved.

B., e B.M.T..

Disposta una CTU, nel corso delle successive udienze tutti i convenuti, con la sola eccezione delle eredi B., diedero atto del raggiungimento di un accordo transattivo in corso di perfezionamento.

2.- Il Tribunale di Milano, stralciata la posizione delle eredi B., che non avevano aderito alla transazione, con sentenza del 29 settembre 2006 dichiarò prescritta l’azione proposta nei confronti di B.P.; rigettò la domanda per lite temeraria avanzata dalle parti vittoriose; provvide sulle spese del giudizio, secondo il criterio della soccombenza, liquidando in favore delle eredi B. la somma complessiva di Euro 42.930,00, oltre accessori di legge e costi della CTU. 3.- Avverso la sentenza del Tribunale di Milano proposero appello principale A.B. e B.M.T., censurando esclusivamente la quantificazione delle spese processuali liquidate in loro favore, in quanto operata con riferimento allo scaglione tariffario relativo alle cause di valore indeterminato di particolare rilevanza, piuttosto che con riferimento al valore della domanda così come proposta dall’Efim nei confronti di tutti i convenuti (esattamente per l’importo complessivo di Euro 1.018.122.421,93);

l’Efim in l.c.a. sì costituì, resistendo al gravame, e propose appello incidentale, ribadendo i proprì assunti in ordine alla responsabilità dell’amministratore B. ai sensi dell’art. 2395 c.c., ed all’erroneità della dichiarazione di prescrizione dell’azione.

Nel corso del giudizio di secondo grado, subentrò all’appellata la Ligestra s.r.l. – quale “trasferitaria del patrimonio già facente capo alla Efim in l.c.a.”.

4.- La Corte d’Appello di Milano ha accolto l’appello principale e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato Ligestra s.r.l. a rifondere alle appellanti B. le spese processuali del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.729.477,93, oltre IVA e CPA; ha rigettato l’appello incidentale, confermando nel resto l’impugnata sentenza; ha compensato per 2/3 le spese del secondo grado di giudizio, ponendo il terzo residuo a carice dell’appellata, liquidato complessivamente in Euro 1.029.590,84, oltre IVA e CPA. 5.- Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano propone ricorso per cassazione la Ligestra s.r.l., a mezzo di tre motivi, illustrati da memoria. Si difendono le intimate con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo di ricorso sì denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 111 Cost., degli artt. 10 e 14 c.p.c., del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 6, commi 1 e 2, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 60, nonchè vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Sostiene la ricorrente, per un verso, che la motivazione sarebbe viziata perchè non idonea ad esprimere la ratio decidendi e perchè la Corte d’Appello avrebbe motivato facendo applicazione di principi che non si attagliano al caso concreto e facendo richiamo alla sentenza a S.U. dell’11 settembre 2007 n. 19014, stravolgendone il senso; per altro verso, che vi sarebbe il vizio di violazione di legge perchè sarebbe stato riformato il criterio seguito dal Tribunale per la determinazione delle spese, da ritenersi invece conforme a legge: più in particolare, sostiene la ricorrente che, non essendo applicabile l’art. 6 della tariffa forense, poichè non vi sarebbe stato un decisum rispetto al quantum disputatum (a causa dell’accoglimento della preliminare eccezione di prescrizione), sarebbe corretta la determinazione del valore della causa come indeterminato, al fine dell’individuazione dello scaglione tariffario applicabile; per contro, sarebbe errato il criterio seguito dalla Corte d’Appello, fondato sul secondo comma del citato art. 6, che privilegia il valore effettivo della controversia, e sarebbe altresì errata la lettura data dalla Corte territoriale alla menzionata sentenza delle Sezioni Unite, che, invece, hanno statuito che il valore della controversia, al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, va fissato in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari all’opera effettivamente prestata, ma sempre sulla base del criterio del disputatum, tenendo però conto, in caso di accoglimento parziale della domanda, del criterio del decisum.

2.- Col secondo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 1304 c.c., nonchè degli artt. 101, 112 e 113 c.p.c., e art. 132 c.p.c., n. 3.

La censura prende le mosse dall’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui “con l’interposto appello incidentale la società Ligestra (successore nel rapporto litigioso di Efirn) ha riproposto nella loro interezza le pretese risarcitorie nei confronti delle antagoniste processuali quantificate nell’importo di Euro 1.018.122.421,93…”, e dal fatto che su tale affermazione la Corte abbia fondato la determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese a carico della soccombente.

Al riguardo, la ricorrente rileva che nelle more del giudizio di primo grado (e quindi prima dell’emissione della relativa sentenza) si perfezionò tra le parti un accordo transattivo, in forza del quale l’Efim ed i convenuti transigenti rinunciarono ad ogni rispettiva ragione ed azione; che la transazione proposta non fu invece accettata dagli eredi del prof. B., per cui il Tribunale dispose la prosecuzione del giudizio unicamente nei confronti di queste ultime; che nell’accordo transattivo fu espressamente previsto che la transazione era “parziale e riferita esclusivamente alle rispettive quote di responsabilità ascritte agli ex a. ed ex s. qui transigenti” e che, non riguardando l’intera obbligazione risarcitoria, Efim restava libera di proseguire la sua azione verso coloro che non aderivano alla transazione “soltanto per le quote di responsabilità” di ciascuno.

Sostiene la ricorrente che tale previsione contrattuale avrebbe comportato, in applicazione dell’art. 1304 c.c., il venir meno del vincolo di solidarietà e che, pertanto, intervenute le transazioni, la quantificazione del danno subito dai Efim ed ascrivibile al prof. B. non avrebbe potuto che essere rapportata ad una quota parte dell’intero; di conseguenza, a tale importo si sarebbe dovuto parametrare il valore della controversia. Soltanto tenendo presente tutto ciò, si sarebbero dovute interpretare le conclusioni rassegnate da Efim sia in primo grado che nel proprio appello incidentale, vale a dire che la richiesta di condanna nei confronti delle eredi B. sarebbe stata limitata a quanto di loro esclusiva spettanza. E ciò appunto in ragione del fatto, che, alla stregua della giurisprudenza di legittimità formatasi sull’art. 1304 c.c., la transazione aveva ridotto l’intero debito dell’importo corrispondente alla quota transatta, producendo lo scioglimento del vincolo solidale fra lo stipulante e gli altri condebitori, rimasti perciò obbligati nei limiti della propria quota. La ricorrente aggiunge che la Corte d’Appello, invece, avrebbe statuito ritenendo riproposta la domanda nel suo intero originario ammontare, prescindendo completamente da quelle transazioni, delle quali aveva peraltro fatto menzione nella ricostruzione dei fatti di causa.

Ancora, la ricorrente evidenzia che già con la domanda introduttiva si era quantificato l’importo complessivamente richiesto a titolo risarcitorio, ma si era precisato che, in alternativa, la richiesta era relativa alla “diversa somma” che sarebbe risultata accertata, anche in via equitativa.

2.1.- Secondo la ricorrente, dato quanto sopra, vi sarebbe stata altresì violazione del principio del contraddittorio, nonchè del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perchè la Corte d’Appello avrebbe statuito su conclusioni diverse da quelle rassegnate.

Ancora, vi sarebbe stata violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 3, per non avere la Corte correttamente riportato in sentenza le conclusioni dell’appellata, ed appellante incidentale.

3.- I primi due motivi di ricorso, in quanto connessi, vanno trattati congiuntamente.

Va, in primo luogo, sgomberato il campo dai riferimenti alle norme da ultimo citate, poichè le conclusioni per Efim in l.c.a. (cui è succeduta Ligestra s.r.l.) risultano correttamente riportate nell’intestazione della sentenza impugnata (così come riprodotte nel presente ricorso), quindi l’art. 132 c.p.c., n. 3, è stato rispettato e la denuncia di violazione è infondata. Giova aggiungere che non si può certo configurare violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 3 – che è norma che riguarda gli aspetti formali della sentenza – con riferimento all’attività interpretativa e/o valutativa delle conclusioni di parte, riservata al giudice del merito: il relativo vizio è denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ovvero, ricorrendone i presupposti, per violazione dell’art. 112 c.p.c..

3.1.- Nemmeno peraltro risulta configurabile, nel caso di specie, la violazione di tale ultima norma. Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda la statuizione che il giudice prende a fronte delle domande delle parti: nel caso di specie, le statuizioni prese rispettivamente sulla domanda di riforma della liquidazione delle spese di primo grado, avanzata dalle appellanti principali, e sulla domanda di condanna delle eredi B., avanzata dalla Ligestra s.r.l., quale appellante incidentale; su entrambe tali domande la Corte d’Appello si è pronunciata nel rispetto di detto principio e ciò nemmeno è contestato col motivo di ricorso in esame. Infatti, la ricorrente non censura la pronuncia di rigetto dell’appello incidentale, nè sostiene che, nell’accogliere l’appello principale, la Corte abbia equivocato sulla domanda delle appellanti;

ciò che viene censurato è soltanto l’interpretazione della domanda avanzata nel primo grado di giudizio (e riproposta con l’appello incidentale), al fine di statuire sull’appello principale. Ancora una volta, il vizio denunciato non involge la norma della quale è dedotta la violazione, cioè l’art. 112 c.p.c., bensì l’attività interpretativa della domanda svolta da parte del giudice del merito, peraltro a fini diversi da quello della decisione sulla domanda medesima: così come proposto, il motivo riferito all’art. 112 c.p.c., risulta inammissibile.

3.2.- Sono invece fondate e vanno accolte le censure di violazione dell’art. 1304 c.c., nonchè delle norme di legge richiamate col primo motivo di ricorso; così come è fondata la censura di vizio di motivazione pure proposta col primo motivo di ricorso; i motivi primo e secondo vanno, in tali limiti, accolti, per le ragioni di cui appresso.

4.- Va in primo luogo affrontata la questione di diritto posta dal primo motivo del ricorso, vale a dire quella del criterio di determinazione del valore della domanda ai fini dell’applicazione della tariffa forense civile nel caso in cui vi sia stato il rigetto della domanda, quindi soccombente sia l’attore, specificamente nel caso in cui sia stata accolta l’eccezione preliminare di prescrizione; quindi, va affrontata l’ulteriore e connessa questione del criterio applicabile nel caso in cui il valore risultante al momento iniziale della lite subisca una riduzione per fatti sopravvenuti che delimitino la materia del contendere.

4.1.- La sentenza impugnata ha correttamente richiamato il precedente costituito da Cass. S.U. n. 19014/2007: quest’ultimo, pur essendosi occupato della diversa fattispecie in cui il giudizio sia proseguito nei gradi successivi soltanto con riferimento ad una parte della domanda totalmente accolta in primo grado e di quella in cui vi sia stato accoglimento parziale della domanda, contiene l’affermazione di principi applicabili, con i dovuti adattamenti, anche al caso oggetto della presente decisione; di tali principi, tuttavia, la Corte territoriale non ha fatto buon governo, finendo per addivenire ad una soluzione che non trova alcun riscontro nè nel precedente richiamato nè nelle norme regolamentari riguardanti la liquidazione dei diritti e degli onorari in sede civile.

Per quel che rileva ai fini della presente decisione, vanno ricordati i seguenti principi di diritto affermati nella suddetta sentenza:

“a) il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato all’opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall’interpretazione sistematica dell’art. 6, commi 1 e 2, della Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria, contenuta nella Delib. Consiglio Nazionale Forense 12 giugno 1993, approvata con D.M. Ministro Grazia e Giustizia 5 ottobre 1994, n. 585, avente natura subprimaria regolamentare e quindi soggetta al sindacato di legittimità di questa Corte – sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell’atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell’intera domanda, b) Analogamente nel caso in cui, ove una parte impugni la decisione resa dal giudice soltanto in parte, il valore della controversia nel suo successivo sviluppo nel grado di impugnazione è limitato a guanto richiesto dalla parte impugnante secondo il criterio del disputatum, integrato dal criterio del decisum in caso di accoglimento parziale dell’impugnazione”.

4.2.- La Corte d’Appello di Milano ha tenuto conto soltanto del primo princìpio, trascurando le implicazioni del secondo; inoltre, ha male applicato anche il primo, fraintendendone la portata.

Quanto al principio sub a), infatti, è da escludere che, contrariamente a quanto detto nella prima parte della motivazione della sentenza, le Sezioni Unite abbiano attribuito un’autonoma rilevanza, quale criterio di determinazione del valore della controversia ai fini in discorso, all’art. 6, comma 2, della Tariffa civile, che ha riguardo al “valore effettivo della controversia”; a maggior ragione è da escludere che tale rilevanza abbiano riconosciuto alla norma in parola nel caso di rigetto della domanda dell’attore – fattispecie della quale, come detto, nemmeno si sono occupate – vale a dire nel caso in cui non trova applicazione l’inciso finale dello stesso art. 6, comma 1 (che fissa il criterio c.d. del decisum come prevalente sul criterio c.d. del disputatum nei giudizi per il pagamento di somme o liquidazione di danni). Pertanto, ha errato la Corte territoriale quando, nella prima parte della motivazione (peraltro, come si dirà, in parziale contrasto con la seconda parte), ha valutato “l’attività defensionale svolta in termini di impegno quantitativo e di pregio qualitativo delle argomentazioni poi condivise dal Giudicante” con riferimento al parametro del “valore effettivo della controversia” di cui al citato art. 6, comma 2, richiamando il precedente delle Sezioni Unite.

Quest’ultimo si è avvalso della lettura combinata del duplice criterio dell’art. 6, comma 1 (quello del disputatum e quello del decisum) con il criterio del comma 2 (il valore effettivo della controversia), per fare emergere “il principio fondante, sotteso a questa disciplina regolamentare, che è quello dell’adeguatezza e proporzionalità degli onorari all’attività professionale svolta”, ma, per come risulta dal principio di diritto riportato sopra sub a), ha individuato il criterio cardine in quello del disputatum, fatto salvo il correttivo del decisum, per i giudizi di pagamento di somme o liquidazione di danni, quando vi sia un accoglimento parziale della domanda; e ciò in quanto l’effettiva portata della controversia normalmente è quella espressa dal disputatum, mentre in tale ultimo caso è quella espressa dal decisum. Ne segue che ogniqualvolta questo correttivo non trovi applicazione, il valore della controversia è determinato in ragione dell’oggetto della contestazione.

4.3.- Tale corollario trova riscontro nel principio di diritto riportato sopra sub b), che fa applicazione della regola del criterio del disputatum nel caso di accoglimento totale della domanda in un grado del giudizio e di impugnazione del convenuto limitatamente ad una parte della somma attribuita, con conseguente passaggio in giudicato della condanna in relazione alla somma non contestata:

rilevano le Sezioni Unite che l’applicazione della regola di cui sopra impone di rapportare il valore degli ulteriori gradi di giudizio alla sola somma ancora in contestazione; osservano altresì che questa “riduzione” del valore della causa è coerente sia con il criterio del decisum, che esprime una generale esigenza di adeguatezza delle spese di lite all’effettiva importanza della lite stessa, sia con il criterio generale dell’art. 5 della Tariffa civile e quindi il fatto che nel giudizio di impugnazione il thema decidendum si sia ridotto non può non incidere sulla natura e sull’importanza della questione; pertanto si riduce anche il disputatimi (come regola), che concorre con il decisum (come eccezione) – al pari del giudizio di primo grado – nel caso di attribuzione solo parziale del bene della vita oggetto della lite.

5.- Coerente con i principi illustrati è l’interpretazione data da questa Corte, che qui si ribadisce, all’art. 6 della Tariffa civile, in caso di rigetto della domanda e quindi di liquidazione delle spese a carico dell’attore soccombente.

Anche in tale ipotesi il criterio da seguire è quello, e soltanto quello, del disputatum, non potendo trovare applicazione il correttivo del decisum.

Pertanto, coglie nel segno la sentenza impugnata quando esclude l’applicazione dell’inciso finale del primo comma dell’art. 6 e quindi l’applicazione concorrente dei criteri del disputatum e del decisum, mentre risulta improprio il richiamo al secondo comma dell’art. 6; d’altronde è la stessa sentenza impugnata che, dopo essersi intrattenuta su tale secondo comma, finisce comunque per concludere nel senso dell’applicazione del principio del disputatum (pag. 12 sub a).

5.1.- Va in proposito ribadito il principio per il quale nell’ipotesi di rigetto della domanda il valore della controversia, ai fini dell’applicazione della Tariffa civile, è quello corrispondente alla somma domandata dall’attore (cfr. Cass. n. 12513/03 e n. 13113/04, tra le altre); e va altresì ribadito che all’ipotesi di rigetto della domanda deve assimilarsi ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito (cfr. Cass. n. 10215/01, n. 5381/06 e n. 10997/07).

Pertanto, ha avuto ragione la sentenza impugnata ad affermare l’erroneità della sentenza di primo grado che aveva fatto riferimento allo scaglione relativo alle cause di valore indeterminato di particolare rilevanza perchè, avendo accolto l’eccezione di prescrizione, non si sarebbe potuto fare riferimento ad altro criterio.

Nel ribadire i principi di cui sopra, va affermato che, nell’ipotesi di diniego della pronuncia di merito per accoglimento dell’eccezione di prescrizione, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, il valore della controversia, per la liquidazione degli onorari a carico dell’attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest’ultimo domandata.

6.- Pertanto, il giudice d’appello non ha errato nel fare applicazione del criterio del disputatumr ma ha sbagliato nell’individuazione di quest’ultimo, cioè nell’individuazione della somma oggetto di domanda e di contestazione tra le parti. Rileva, a tale proposito, la censura di violazione dell’art. 1304 c.c., di cui al secondo motivo di ricorso. La Corte d’Appello di Milano, nell’esporre lo svolgimento del processo, ha dato atto del raggiungimento di un accordo transattivo nel corso del processo di primo grado e, di conseguenza, dello stralcio della posizione delle eredi B., che erano rimaste estranee alla transazione.

Inoltre, nel delimitare il thema decidendum della controversia, nella parte iniziale dell’esposizione delle ragioni di diritto della decisione, ha individuato il petitum nella “condanna del convenuto al risarcimento dei danni esposti in poco meno di 2000 miliardi di lire”.

Nel trattare dell’appello principale ha completamente trascurato il dato della transazione, quindi dell’eventuale incidenza di questa sul petitum, anche in considerazione del fatto che la causa petendi risultava limitata alla “responsabilità del B. quale amministratore della Agusta s.p.a. negli anni di esercizio 1989 e 1990”, per come rilevato nella stessa parte iniziale della motivazione in diritto.

Peraltro, nemmeno si è occupata ex professo della domanda dell’Efim, al fine di interpretarne la portata, onde applicare il principio del disputatum, ma, nel concludere nel senso dell’applicazione di tale principio (secondo quanto detto sopra), ha dato per scontato che il valore della pretesa risarcitoria dedotta da Efim fosse quella predetta, individuata nel valore del petitum originario.

6.1.- Tale presupposto è soltanto esplicitato nella trattazione riservata all’appello incidentale. In questa parte della sentenza si afferma che l’appellante incidentale “ha riproposto nella loro interezza le pretese risarcitorie nei confronti delle antagoniste processuali quantificate nell’importo di Euro 1.018.122.421,93 o nella diversa somma che risulterà accertata (…) anche in via equitativa oltre agli interessi”. Trattasi di affermazione che finisce per riprodurre il testo delle conclusioni dell’appellante, omettendone qualsivoglia interpretazione, che, andando oltre il mero dato letterale, tenesse conto del comportamento processuale delle parti e delle vicende intervenute nelle more del processo di primo grado.

7.- Con riferimento a queste ultime, ed in particolare alla transazione ed al richiamo che la ricorrente fa alla norma dell’art. 1304 c.c., le resìstenti deducono che trattasi di richiamo inappropriato poichè la domanda della società attrice sarebbe rimasta invariata nei confronti delle eredi B. per tutto il corso del giudizio di primo grado ed anche in appello, come riconosciuto anche nello stesso ricorso avversario; deducono altresì che l’art. 1304 c.c., comma 1, prevede che la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare e che ciò non sì è verificato nella specie poichè gli eredi del prof. B. non hanno mai dichiarato di volere profittare della transazione intercorsa con gli altri condebitori.

Entrambi gli assunti sono infondati.

7.1.- Giova premettere che risulta dagli atti e non è contestato che, dopo la riassunzione del giudizio di primo grado e nel corso di questo, venne stipulata tra l’Efim in l.c.a. e tutti i convenuti originari del giudizio, ad eccezione delle eredi del prof. B., una transazione, definita dalle parti contraenti come parziale, e contenente la clausola di riserva sopra riportata; altrettanto incontestato è che tale transazione era nota alle convenute A. e B., che non vi aderirono, e fu posta a base della separazione della loro posizione processuale da quella degli altri convenuti; in conseguenza della transazione e della separazione delle cause, pertanto, la sentenza di primo grado (così come peraltro quella d’appello) venne pronunciata esclusivamente nei confronti delle odierne resistenti. Giova aggiungere che è dato indiscusso anche la natura solidale della responsabilità fra amministratori e sindaci, essendo irrilevante, nei rapporti col terzo danneggiato, che il danno lamentato sia conseguenza di diverse condotte ascrivibili a diversi soggetti e che queste abbiano avuto diversa efficienza causale (cfr., tra le altre, Cass. n. 16050/09).

Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, che qui si ribadisce, l’art. 1304 c.c., comma 1, trova applicazione soltanto qualora l’accordo transattivo tra il creditore ed uno dei debitori in solido riguardi l’intero debito; in tale ipotesi, la transazione non produce effetto nei confronti dei coobbligati a meno che questi non dichiarino di volerne profittare. Se, invece, la transazione ha ad oggetto soltanto la quota dei debitori solidali stipulanti, l’art. 1304 c.p.c., comma 1, non è applicabile, poichè si verifica lo scioglimento del vincolo solidale tra i coobbligati stipulanti e gli altri coobbligati; il debito solidale viene ridotto dell’importo corrispondente alla quota transatta; i debitori rimasti estranei all’accordo transattivo restano obbligati nei limiti della loro quota (così, da ultimo, Cass. n. 5108/11, nonchè n. 16050/09, n. 14550/09, n. 7485/07, n. 9369/06, n. 8946/06, tra le più recenti).

Nel caso di specie, non soltanto si è in presenza di una transazione parziale, ma anche di una rinuncia espressa della società creditrice ad una maggiore pretesa nei confronti del debitore rimasto estraneo alla transazione, avendo riservato l’azione contro quest’ultimo soltanto nei limiti della quota di sua spettanza. E’ vero che le eredi B. rimasero estranee a tale accordo, ma non risulta che sia mai stato contestato il contenuto della transazione nè che sia mai stato contestato che questa fosse intercorsa tra Efirn e tutti gli altri convenuti: essendo univoco detto contenuto nel senso di una transazione parziale e dell’aggiunta di una riserva di conservazione del credito nei confronti del(l’unico) debitore non stipulante nei limiti della sua quota, essa ha prodotto l’effetto dello scioglimento del vincolo solidale. Trattasi di effetto che, pur determinato dalla volontà manifestata dai soli soggetti contraenti, rispetto alla quale il debitore coobbligato è terzo, si produce indirettamente nei confronti di quest’ultimo, poichè incide sulla prestazione che forma oggetto dell'(unica) obbligazione solidale e, dal punto di vista soggettivo, opera in senso favorevole al terzo; quest’ultimo resta infatti obbligato, ex art. 1292 c.c., soltanto nei limiti della propria quota, se ed in quanto dovuta, essendo libero di opporre al creditore eccezioni sia personali sia – come accaduto nel caso di specie – relative all’obbligazione originaria.

7.2.- Pur risultando dagli atti che Efim in l.c.a., prima, e Ligestra s.r.l., poi, effettivamente non ebbero a limitare espressamente la domanda nei confronti degli eredi B. alla quota da questi dovuta, ritiene il Collegio che la stessa deduzione in giudizio dell’intervenuta transazione parziale e la conseguente separazione della causa, valutate unitamente alla causa petendi della domanda riferita alla responsabilità del B. nei limiti della condotta a lui ascrivibile quale amministratore della società per i due esercizi 1989 e 1990, comportano una sostanziale riduzione del petitum alla quota a questi spettante, non quantificabile a priori e che -come da clausola di chiusura contenuta già nell’atto di citazione- si sarebbe dovuta quantificare in corso di causa; ma poi non quantificata in conseguenza dell’accoglimento dell’eccezione preliminare di prescrizione.

In conclusione, essendo lo scioglimento del vincolo di solidarietà un effetto naturale della transazione stipulata in corso di causa, per mantenere ferma una domanda di condanna al pagamento dell’intero dell’unico debitore rimastovi estraneo, nei confronti del quale la Efim in l.c.a., poi Ligestra s.r.l., proseguiva il giudizio, la parte attrice avrebbe dovuto espressamente disconoscere la portata della transazione quanto alla clausola di riserva; al contrario, la transazione e la relativa clausola di riserva vennero dedotte e ne vennero invocati gli effetti, così implicitamente proseguendo nell’azione soltanto per il conseguimento della parte del debito spettante al prof. B.P..

8.- Risulta allora che la domanda ha subito una riduzione in corso di causa, in ragione della transazione conclusa con i condebitori solidali; pertanto, questa ha comportato che l’effettiva portata della lite si sia ridotta, cioè che si sia avuta una modifica del disputatum.

Occorre allora verificare se siffatta modifica rilevi al fine di parametrare la liquidazione delle spese del primo grado di giudizio alla mutata situazione processuale.

Ritiene il Collegio che allo scopo debba essere richiamato il secondo dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite nel precedente n. 19014/07 sopra riportato, al fine di sottolineare che, seppure esso si riferisca alla modificazione dell’oggetto del contendere nel passaggio dal primo al secondo grado di giudizio, è espressione comunque di quello che le stesse Sezioni Unite hanno ritenuto essere il principio fondante della materia, vale a dire “quello dell’adeguatezza e proporzionalità degli onorari all’attività professionale svolta”; a tale principio consegue che ai fini della liquidazione degli onorari in favore della parte vittoriosa rileva l’effettiva portata della lite, che è data dall’oggetto della medesima, sicchè il fatto che il thema decidendum si sia ridotto non può non incidere anche ai fini in discorso: e ciò, sia nel caso di impugnazione, deciso dalle sezioni unite, sia nel caso in cui la riduzione intervenga nello stesso grado di giudizio, fatte salve le precisazioni di cui appresso.

8.1.- La conclusione appena raggiunta non si pone in contrasto col precedente di questa Corte n. 16707/04, richiamato dalle controricorrenti.

La ratio della decisione è anche in tale caso quella che fa leva sulla valutazione dell’attività difensiva del convenuto, così come si sia dovuta rapportare alla domanda formulata dall’attore.

Pertanto, si è ritenuto che la situazione, verificatasi in corso di causa, di parziale rinuncia dell’attore al proprio petitum, avendo comportato comunque che il convenuto da principio e per la gran parte del processo di primo grado si sia dovuto difendere da una domanda di entità diversa e maggiore, debba essere disciplinata secondo un criterio analogo a quello che si applicherebbe in caso di rinuncia totale, con conseguente cessazione della materia del contendere. Si è quindi espresso il principio di diritto per cui “in caso di totale rigetto di una demanda la cui entità sia stata ridotta dalla stessa parte attrice in corso di causa, nella liquidazione delle spese processuali in favore del convenuto, ed in particolare di quelle afferenti ad attività difensive svolte prima, della dichiarazione dell’attore di voler ridurre la propria domanda, si deve tenere conto del valore della domanda inizialmente formulata”. Presupposto di tale principio è che la riduzione della domanda da parte dell’attore è comunque rilevante al fine della liquidazione delle spese processuali in favore del convenuto.

La cessazione della materia del contendere a seguito di rinuncia dell’attore alla domanda od a parte di essa è, peraltro, fattispecie parzialmente diversa da quella oggetto del presente giudizio, in cui la riduzione del petitum originario è conseguita allo scioglimento del vincolo di solidarietà ed alla prosecuzione del processo per la quota (che si assumeva) dovuta da uno soltanto dei debitori in solido. Nei confronti di quest’ultimo si è sì venuta a determinare una parziale cessazione della materia del contendere per la somma corrispondente alle quote transatte, ma ciò si è verificato non solo in forza della volontà unilateralmente manifestata dalla società attrice, ma in ragione dell’accordo da questa raggiunto con gli altri convenuti,. coobbligati solidali, ed in conseguenza della particolare struttura dell’obbligazione solidale.

8.2.- In conclusione, si deve affermare che in caso di accoglimento dell’eccezione di prescrizione e quindi di totale rigetto della domanda proposta per l’intero credito nei confronti di uno dei debitori in solido, la cui entità sia stata ridotta dalla parte attrice in corso di causa, a seguito della transazione parziale stipulata con gli altri coobbligati ovvero dell’intervenuto pagamento parziale da parte di costoro, nella liquidazione delle spese processuali in favore del convenuto si deve tenere conto del valore della domanda quale risultante da detta riduzione, a far tempo da quest’ultima.

La sentenza impugnata non è conforme a tale principio e pertanto va cassata con riferimento alla statuizione di accoglimento dell’appello principale.

9.- Peraltro, nel caso di specie, il valore della domanda proposta nei confronti delle eredi del prof. B. a seguito dello scioglimento del vincolo di solidarietà è rimasto indeterminato, in conseguenza dell’accoglimento della preliminare eccezione di prescrizione, che ha precluso lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria volta ad individuare l’incidenza causale della condotta ascritta al prof. B. quanto ai danni (eventualmente) risarcibili alla società attrice.

Allora, sebbene sia errata la motivazione della sentenza del Tribunale laddove ha fatto conseguire automaticamente l’applicazione del criterio del valore indeterminato all’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, senza tenere conto della riduzione del petitum, la relativa decisione è comunque conforme al diritto, in considerazione del fatto che il petitum originario si è ridotto in una misura non predeterminata nè predeterminabile e che non si è potuta accertare in corso di causa per le vicende di quest’ultima; più specificamente, lo scaglione tariffario relativo alle cause di valore indeterminato è applicabile anche nel caso in cui questo valore, da accertarsi in corso di causa, sia rimasto non accertato in conseguenza dell’accoglimento di un’eccezione preliminare di merito, quale l’eccezione di prescrizione.

9.1.- Si tratta di corollario del principio più volte affermato da questa Corte, che qui si ribadisce, per il quale in tema di liquidazione dell’onorario spettante all’avvocato, la determinazione del valore della causa, anche ai fini dell’individuazione dello scaglione tariffario applicabile, va effettuata a norma del codice di procedura civile, con la conseguenza che, in mancanza di concreti ed attendibili elementi per la stima precostituiti e disponibili fin dall’introduzione del giudizio, deve ritenersi di valore indeterminabile la domanda di risarcimento, nella quale gli elementi di valutazione del danno, del quale si chiede il ristoro, costituiscano l’oggetto, o uno degli oggetti, dell’accertamento e della quantificazione rimessi al giudice (Cass. n. 5901/04, n. 14586/05, n. 6414/07). Nè sì può ritenere il contrario sulla base dei precedenti per i quali, in tema di liquidazione dell’onorario spettante all’avvocato, per domanda di valore indeterminabile, con applicazione del conseguente scaglione tariffario, deve intendersi la domanda il cui valore non può essere determinato, non anche quella di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell’istruttoria, il cui ammontare può essere fissato fino al momento della precisazione delle conclusioni (così Cass. n. 3372/07), poichè trattasi di principio affermato con riferimento all’ipotesi in cui, pur non essendovi elementi di valutazione precostituiti e disponibili fin dall’introduzione del giudizio, questi siano stati comunque accertati all’esito dell’istruttoria.

Nell’ipotesi in cui l’istruttoria non abbia avuto luogo, l’idoneità della pretesa risarcitoria ad essere tradotta in termini monetari presupporrebbe che gli elementi di valutazione risultino precostituiti e disponibili fin dall’introduzione del giudizio, nonchè specifici, concreti, obiettivi ed idonei a fornire un razionale fondamento di stima; in mancanza, la causa è da ritenersi di valore indeterminato, ai fini dell’individuazione dello scaglione tariffario applicabile.

Va, in proposito sottolineata la peculiarità del caso di specie, in cui, pur risultando determinata la domanda proposta ab origine, questa è venuta a ridursi in misura rimasta indeterminata, a seguito della più volte menzionata transazione, senza che ex actis risultassero elementi idonei alla determinazione della parte pretesa nei confronti delle eredi B..

Conclusivamente, lo scaglione tariffario cui fare riferimento per la liquidazione degli onorar in favore delle convenute vittoriose è quello relativo alle “cause di valore indeterminato di particolare rilevanza”, sia pure per una ragione diversa da quella erroneamente affermata dal Tribunale.

10.- Le argomentazioni di cui sopra comportano l’assorbimento del terzo motivo di ricorso, con cui è denunciato il vizio di motivazione sul punto della complessità dell’attività professionale svolta nel primo grado di giudizio. Trattasi di fatto non decisivo per il giudizio, attesa l’individuazione del criterio del di sputatum, da porre, come sopra, a fondamento dell’individuazione dello scaglione applicabile per la determinazione delle spese di lite.

11.- Poichè la sentenza di primo grado aveva esattamente individuato tale scaglione e poichè non risultano essere stati censurati dalle appellanti i criteri di quantificazione degli onorari nell’ambito di esso (rimessi alla discrezionalità del giudice di merito), ma soltanto i criteri di individuazione dello scaglione applicabile in ragione del valore della controversia, questa Corte può decidere la causa nel merito, confermando la liquidazione delle spese processuali di primo grado nella somma complessiva di Euro 42.930,00, oltre spese generali, iva e epa ed oltre i costi della CTU. Le spese del giudizio di appello vanno compensate in ragione della soccombenza reciproca, essendo stato rigettato l’appello incidentale di Ligestra s.r.l..

12.- Vanno altresì compensate le spese del giudizio di cassazione in ragione della peculiarità del caso concreto e della novità delle questioni affrontate.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e, decidendo nel merito, condanna Ligestra s.r.l. al pagamento in favore di Bianca Albinati e Maria Teresa B. delle spese processuali del primo grado di giudizio, liquidate nella somma complessiva di Euro 42.930,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge ed oltre i costi di CTU; compensa le spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA