Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25553 del 27/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 12/07/2017, dep.27/10/2017), n. 25553
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17422-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
ENERGY PROJECT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 625/8/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 27/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/07/2017 dal Consigliere Dott. MANZON ENRICO.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 13 gennaio 2016 la Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 12107/31/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso della Energy Project srl in liquidazione contro l’avviso di accertamento IRAP, IRFS, IVA ed altro 2008. La CTR osservava in particolare che il gravame doveva considerarsi inammissibile per difetto di “specificità” dei suoi motivi ossia mancando alcuna specifica critica alla sentenza appellata.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
L’intimata non si è difesa.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53,poichè la CTR ha sancito l’inammissibilità del suo appello in guanto limitato alla mera riproposizione delle ragioni dell’avviso di accertamento impugnato, senza alcuna specifica censura della sentenza appellata.
La censura è fondata.
Va infatti ribadito che “Nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7369 del 22/03/2017, Rv. 643485 – 01; v. nello stesso senso Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1200 del 22/01/2016, Rv. 638624 – 01, Su,. 6 – 5, Ordinanza n. 14908 del 01/07/2014, Rv. 631559; Sez. 5, Sentenza n. 3064 del 29/02/2012, Rv. 621983 – 01).
La sentenza impugnata è in chiaro contrasto con tale principio di diritto e va dunque cassata in relazione al motivo dedotto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017