Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25553 del 14/11/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 25553 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Accertamento.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARUGATI ANNA residente a Faenza,
rappresentata e
difesa, giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv.
Luca Bellini, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Quintino Sella, 41 presso lo studio dell’Avv. Camilla
Bovelacci,
RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DEL TERRITORIO,
in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.105/05/2009 della Commissione Tributaria
Regionale di Bologna – Sezione n. 05, in data
Data pubblicazione: 14/11/2013
27.10.2009, depositata il 19 novembre 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 09 ottobre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola, che ha
dichiarato di aderire alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.10948/2010 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.105/05/2009, della C.T.R. di Bologna Sezione n.05, il
27.10. 2009 e DEPOSITATA il 19.11.2009.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello
proposto dall’Agenzia del Territorio e confermato la
legittimità dell’atto con cui la medesima Agenzia,
sollecitata dal Comune di Faenza, aveva provveduto a
variare il classamento di unità immobiliare di
pertinenza della contribuente.
La contribuente, affida l’impugnazione a due mezzi.
2) L’Agenzia del Territorio, giusto controricorso, ha
chiesto il rigetto dell’impugnazione.
3) Nel caso di specie, l’atto impugnato è, – secondo
quanto evincesi dagli atti in esame, – conseguente alla
richiesta del Comune di Faenza, avanzata
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ai sensi
Sentito, per la ricorrente, l’Avv. Bellini;
della legge 23 dicembre 1996, n ° 662, art.3, comma 58,
di procedere alla riclassificazione di immobili il cui
classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente
non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi
nell’effettuare il nuovo classamento, si era tenuto
conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici
degli immobili similari, ricadenti nella stessa zona.
4)
I giudici di merito hanno ritenuto legittimo
l’impugnato riclassamento, rilevando, per un verso, che
i Giudici di appello non avevano indicato le ragioni e
gli elementi alla cui stregua, in relazione alla
fattispecie,
l’immobile
della
contribuente
non
giustificava il classamento operato dall’Agenzia, e
sotto altro profilo, che la Carugati non aveva fornito
la prova della relativa erroneità.
5)
Le questioni poste dal ricorso, sembra, possano
essere esaminate e decise, avendo riguardo a principi
desumibili da pregresse pronunce.
5 bis) E’ stato, per un verso, affermato che “Il
potere, attribuito dall’art. 68 del d.P.R. 27 marzo
1992, n. 287, agli
finanziaria,
di
uffici
dell’amministrazione
procedere all’annullamento,
totale
o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi
o
infondati, costituisce una facolta’ discrezionale,
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medesime caratteristiche; veniva esplicitato che
mancato
esercizio
non
puo’
sindacato nel giudizio di impugnazione
poiche’
in
propri
tale
di
quest’ultimo
e
l’indagine
l’aspetto
considerazione
regolamentazione
delle
sulla sua
relativo all’operato
successivo dell’ufficio, che potrebbe
in
dell’atto,
sede rilevano soltanto i vizi
legittimità assorbe
venire
essere
eventualmente
soltanto ai fini della
spese
di
lite”
(Cass.n.
1547/2002).
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ter)
E’
stato,
altresì,
n.3951/2002) “La possibilita’
di
deciso
che
per l’Amministrazione
emettere piu’ avvisi di accertamento
confronti
oggetto
dello
il
(Cass.
nei
stesso contribuente ed aventi ad
medesimo
di imposta e’
presupposto
circoscritta a casi determinati
e non puo’ essere
riconosciuta indiscriminatamente. Piu’ in particolare,
in materia
di imposte dirette, qualora un atto di
accertamento
sia annullato in primo grado, perche’
emesso da ufficio incompetente,
imposte
dell’appello,
competente
non
l’ufficio
può,
delle
in pendenza
e senza aver previamente annullato il
primo nell’esercizio dei poteri di autotutela,
emettere un nuovo atto impositivo, avente il medesimo
contenuto e riferito agli stessi anni d’imposta,
giacche’ cio’ comporterebbe la presenza contemporanea
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il cui
di piu’
atti di imposizione relativi al medesimo
credito tributario, in violazione
formulato
nell’art.
67
del
del
d.P.R.
divieto,
29 settembre
1973, n. 600, di plurima imposizione in dipendenza
del processo da parte della commissione tributaria,
con l’assegnazione di un termine per la rinnovazione
dell’ atto – come previsto dall’art. 21 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636, qualora sia rilevato un
vizio di incompetenza, proprio come nella specie, o,
comunque, non attinente all’esistenza o all’ammontare
del credito tributario -, abilita l’Amministrazione
a reiterare validamente l’accertamento, essendo essa
tenuta ad impugnare la decisione per dolersi della
mancata sospensione del giudizio con assegnazione
del termine, e potendo, solo in caso di accoglimento
rinnovare
del gravame, avvalersi della facoltà di
l’atto,
far
motivi
con l’effetto di impedire “ogni decadenza” e
materia
del
contendere
nonche’
nell’atto
tale impugnazione,
sui
motivi
rinnovato”;
l’Amministrazione
prestare acquiescenza alla
sui
l’emanazione
hanno determinato
che
dell’ordinanza
accolti
la
“cessare
che risultano
in
difetto
non
di
puo’ che
sentenza del giudice
tributario e, dopo aver annullato il primo atto,
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dello stesso presupposto. Ne’ la mancata sospensione
emettere il nuovo atto impositivo, ma senza il
riparo dell’impedimento della decadenza
eventualmente gia’ verificatasi”.
5 quater) E’ stato, d’altra parte, precisato, in tema
rendita, che “Quando procede all’attribuzione d’ufficio
di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a
destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve
specificare se tale mutato classamento è dovuto a
trasformazioni specifiche subite dalla unità
immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione
dei parametri relativi alla microzona, in cui si
colloca l’unità immobiliare. Nel primo caso, l’Agenzia
deve indicare le trasformazioni edilizie intervenute.
Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è
provveduto alla revisione dei parametri relativi alla
microzona, a seguito di significativi e concreti
miglioramenti del contesto urbano; rendendo così
possibile la conoscenza dei presupposti del
riclassamento da parte del contribuente” (Cass. n.
9629/2012, n. 11370/2012, n. 11371/2012, n.13174/2012).
6) Posta la realtà fattuale, si ritiene che la causa
possa essere trattata in camera di consiglio, ai sensi
degli artt.366 e 380 bis cpc, proponendosene la
definizione, sulla base dei trascritti principi, con
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di riclassificazione di immobili, già dotati di
l’accoglimento, per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata
l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati
principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del
presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna.
Così deciso in Roma il 09 ottobre 2013
Il Pre
altri atti di causa;