Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25553 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. III, 12/11/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 12/11/2020), n.25553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29022/2019 proposto da:

A.S., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

NICOLETTA MASUELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), e COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE TORINO, PROCURA

GENERALE CORTE CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 729/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 26/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A.S., cittadina della (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, domandando:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza la richiedente dedusse quanto segue.

Dopo la morte dei genitori, avvenuta quando ella aveva sette anni, fu cresciuta dallo zio, il quale prima di morire le pianificò un matrimonio con un uomo che lavorava presso l’ufficio del governatore. Mentre era in attesa del primo figlio, l’uomo fu assassinato per questioni politiche e per la paura di esser a sua volta uccisa si rifugiò a casa di un amico, ma perse il bambino. Decise di lasciare la Nigeria, e dopo un viaggio attraverso la Libia si imbarcata per l’Italia dove giunse nel 2007. Raccontò di essersi liberamente prostituita nel territorio nazionale dal 2007 al 2010. Ha presentato la domanda per il riconoscimento di protezione internazionale nel 2014, grazie al convincimento del nuovo compagno.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento A.S. propose ricorso D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, dinanzi il Tribunale di Torino, che con ordinanza del 2 ottobre 2018 rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) la richiedente non credibile;

b) la domanda di protezione internazionale comunque infondata perchè la richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione;

c) la domanda di protezione sussidiaria infondata, perchè nella regione di provenienza della richiedente non era presente un conflitto armato;

d) la domanda di protezione umanitaria infondata poichè l’istante non aveva provato nè allegato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quella posta a fondamento delle domande di protezione maggiore, di per sè dimostrativa di una situazione di vulnerabilità;

3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 729/2019, pubblicata il 26/04/ 2019.

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da A.S. con ricorso fondato su tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione, ex at. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, artt. 1 e 33 Convenzione di Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 5, 6 e 7, art. 117 c.p.c. e dell’art. 10 Cost. italiana. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Mancata audizione della ricorrente.” I giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto non credibile la richiedente avendo effettuato un giudizio non completo delle circostanze dedotte, ma basandosi piuttosto su incoerenze e lacune del racconto che sarebbero da addebitare alla scarsa scolarizzazione della A.S. e al contesto sociale in cui la stessa viveva.

Il motivo è fondato.

I giudici di merito hanno ritenuto la richiedente non credibile, condividendo le valutazioni del Tribunale, perchè ella non chiariva le motivazioni della uccisione del marito e dell’amico e perchè inverosimile appariva ai giudici che la richiedente non sapesse nulla circa le attività del marito.

“In tema di valutazione di credibilità del richiedente asilo, il relativo giudizio, eventualmente negativo, non può in alcun modo essere posto a base, ipso facto, del diniego di cooperazione istruttoria cui il giudice è obbligato ex lege, volta che quel giudice non sarà mai in grado, ex ante, di conoscere e valutare correttamente la reale ed attuale situazione del Paese di provenienza del ricorrente – sicchè risulta frutto di un evidente paralogismo l’equazione mancanza di credibilità/insussistenza dell’obbligo di cooperazione”.

“Nella fase del giudizio volta ad acquisire le dichiarazioni del richiedente asilo (evidentemente prodromica alla decisione di merito), la valutazione di credibilità dovrà limitarsi alle affermazioni circa il Paese di provenienza rese dal ricorrente (così che, ove queste risultassero false, si disattiverebbe immediatamente l’obbligo di cooperazione)”

“Il dovere di cooperazione da parte del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti – tale non potendosi ritenere il sito ministeriale “(OMISSIS)”, il cui scopo e la cui funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti in sede di giudizio di protezione internazionale – alla luce dell’obbligo, sancito dall’art. 10, comma 3, lett. b) della cd. Direttiva Procedure, “di mettere a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande informazioni precise e aggiornate provenienti dall’EASO, dall’UNHCR e da Organizzazioni internazionali per la tutela dei diritti umani circa la situazione generale nel paese d’origine dei richiedenti e, all’occorrenza, dei paesi in cui hanno transitato”. Spetterà, dunque (all’amministrazione, prima, e poi) al giudice fare riferimento anche di propria iniziativa a informazioni relative ai Paesi d’origine che risultino complete, affidabili e aggiornate”.

Inoltre, in tema di valutazione della credibilità del richiedente asilo, costituisce errore di diritto, come tale censurabile anche in sede di legittimità, la valutazione delle dichiarazioni che si sostanzi nella capillare e frazionata ricerca delle singole, eventuali contraddizioni, pur talvolta esistenti, insite nella narrazione, volta che il procedimento di protezione internazionale è caratterizzato, per sua natura, da una sostanziale mancanza di contraddittorio (stante la sistematica assenza dell’organo ministeriale), con conseguente impredicabilità della diversa funzione -caratteristica del processo civile ordinario – di analitico e perspicuo bilanciamento tra posizioni e tesi contrapposte intra pares. Nel caso di specie i giudici non hanno effettuato un giudizio complessivo proiettato al beneficio del dubbio, così come sollecitato da questa Corte, ma piuttosto a una ricerca di contraddizioni interne non valutate alla luce del contesto sociale e culturale presente in Nigeria e il livello di difficoltà linguistica e di scarsa scolarizzazione della richiedente.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), art. 14, lett. b) e c) e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. I giudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato la condizione sociale e politica presente in Nigeria ancora oggi e non avrebbero effettuato alcun approfondimento circa l’avanzamento delle milizie di (OMISSIS) anche nelle zone meridionali e centrali della Nigeria, dove si trova Oyo State, zona di provenienza della richiedente.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 comma 3 (vecchia formulazione) e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (vecchia formulazione) e D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 9 (convertito con L. n. 132 del 2018). Omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti”. La Corte d’appello, così come il Tribunale, avrebbe erroneamente negato il riconoscimento della protezione umanitaria, ritenendo non sussistente alcuna condizione di vulnerabilità o pericolo nel caso di rientro in patria. In aggiunta, avrebbe omesso di considerare convenientemente la condizione raggiunta dalla richiedente nel territorio nazionale, dove ormai vive da dodici anni e dove ha un compagno e un lavoro con contratto determinato, contesto assente nel paese d’origine, dove è priva di una famiglia e di mestiere.

Il motivo è fondato.

Il giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria, come cristallinamente scolpito dalle sezioni unite della Corte di legittimità, che ne sottolineano il rilievo centrale, ha testualmente ad oggetto la valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, sub specie della mancata tutela, in loco, del nucleo essenziale dei diritti fondamentali della persona. E’ dunque il bilanciamento l’elemento valutativo nodale ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, che si basa su presupposti diversi rispetto alle forme maggiori di protezione e che si articola in un giudizio concreto caso per caso. Per questi motivi necessario è il raffronto tra la situazione in cui il richiedente si troverebbe nel caso di rientro in patria e la condizione tangibile raggiunta dallo stesso nel contesto italiano. Ebbene, nel caso di specie non si può negare un forte squilibrio tra le due contesti, tenendo conto dei principi costituzionali ed Europei. Invero A.S. si trova in Italia ormai da dodici anni. I primi tre anni ha dichiarato di essersi prostituita per poi interrompere nel 2010, venendo fermata dalla polizia. Ha conosciuto il suo attuale compagno, grazie al quale ha proposto domanda di riconoscimento per la protezione internazionale. Da allora convive con lo stesso e dal 2017 ha iniziato lavorare e ad oggi è assunta con contratto a tempo determinato percependo una retribuzione mensile compresa tra i 1.169,00 Euro e i 652, 00 Euro. Al contrario, in Nigeria la richiedente è priva di legami familiari essendo orfana, priva di un lavoro e di sostentamento in un contesto in cui, data anche l’assenza per così lunghi anni, potrebbe essere arduo il rinserimento sociale.

6. Pertanto la Corte accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA