Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25553 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. I, 10/10/2019, (ud. 09/09/2019, dep. 10/10/2019), n.25553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

A.M., elettivamente domiciliato in Roma Viale Cesare

Pavese, 141 presso lo studio dell’avvocato Valenza Roberto che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 01/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/09/2019 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Roma, A.M., cittadino del Ciad, chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla competente Commissione territoriale. Con ordinanza n. 42503/2018, depositata 11 settembre 2018, l’adito Tribunale rigettava il ricorso.

2. Il giudice di merito escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al medesimo dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando non credibili le dichiarazioni del richiedente, circa le ragioni che l’avevano indotto ad abbandonare il suo Paese, ritenendo non sussistente, nella zona di provenienza dell’istante, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale, e rilevando che non erano state allegate dal medesimo specifiche ragioni di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria.

3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso A.M., nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a due motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i due motivi di ricorso, A.M., denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 5, 7 e 14 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè la “motivazione apparente”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. L’istante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto – ai fini della concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) – non credibile la narrazione dei fatti che lo avrebbe determinata a lasciare il Paese di provenienza, consistiti nel timore di essere arrestato dalle forze di polizia della Nigeria – Paese nel quale si era trasferito, provenendo dal Ciad, unitamente alla propria madre, fin da quando era bambino – in quanto il proprio datore di lavoro era un esponente del movimento indipendentista per la separazione del Biafra dalla Nigeria, per cui alcuni conoscenti lo avevano invitato “a non tornare al proprio posto, avendo la polizia esteso le ricerche anche nei suoi confronti”.

1.2. Il ricorrente si duole, altresì, del fatto che il giudice di merito non abbia concesso al medesimo neanche la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), senza tenere adeguatamente conto, sulla base di dati attinti da fonti internazionali aggiornate, della situazione socio-politica del Paese di origine, e non abbia inteso concedere al richiedente neppure la misura del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, nonostante che nei fatti allegati fossero ravvisabili evidenti ragioni di vulnerabilità.

1.3. I motivi sono inammissibili.

1.3.1. Ai fini della concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), è invero indispensabile, anche ai fini dei necessari approfondimenti istruttori, la credibilità e l’attendibilità della narrazione dei fatti effettuata dal richiedente. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), costituente un parametro di attendibilità della narrazione. Per contro, poichè il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità, il giudizio di fatto circa la credibilità del ricorrente non può essere censurato sub specie della violazione di legge (Cass. 05/02/2019, n. 3340).

In mancanza di credibilità dell’istante deve, di conseguenza, escludersi la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti.

1.3.2. Nel caso di specie, il giudice adito ha adeguatamente motivato circa le ragioni per le quali ha ritenuto non credibili le dichiarazioni del richiedente, rilevando che il timore di essere ricercato dalla polizia solo perchè il suo datore di lavoro era un componente del movimento indipendentista del Biafra, e soprattutto che “tale rischio sussista anche in caso di rimpatrio, a distanza di anni, risulta privo della caratteristica dell’oggettività e non è credibile”.

A fronte di tali motivate argomentazioni, le censure in esame inammissibilmente dedotte sotto il profilo della violazione di legge – si traducono, in concreto, in una richiesta di rivisitazione del merito della vicenda, improponibile in questa sede (Cass., 04/04/2017, n. 8758).

Va, pertanto, esclusa in radice – attesa la non credibilità dello straniero – la concessione al medesimo dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

1.3.3. Per quanto concerne, poi, la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del decreto succitato, va osservato che la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio di allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass., 28/09/2015, n. 19197). Pertanto, soltanto quando il cittadino straniero che richieda il riconoscimento della protezione internazionale, abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. c), (Cass., 28/06/2018, n. 17069; Cass., 31/01/2019, n. 3016).

1.3.4. Nel caso concreto, i fatti allegati nel giudizio di merito non attengono a situazioni di violenze indiscriminate, derivanti da un conflitto armato interno o internazionale, trattandosi di circostanze relative ad una vicenda personale del richiedente, in relazione alla quale, peraltro, il medesimo non è risultato neppure credibile. Sotto tale profilo, il giudice di merito ha comunque accertato – mediante il ricorso a fonti internazionali aggiornate, citate nel provvedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 – che la regione dell’Anambra, di provenienza del ricorrente, è immune da situazioni di violenza diffusa ed indiscriminata, per la sussistenza di un conflitto armato interno o internazionale, presenti solo in altre aree del Paese.

A fronte di tali motivati accertamenti in fatto, il motivo di ricorso si sostanzia, per contro, in generiche deduzioni circa il regime giuridico della forma di protezione in esame, nonchè nell’allegazione di circostanze fattuali e di valutazioni ed accertamenti di merito.

1.3.5. Quanto alla protezione umanitaria, il giudice di merito ne ha motivato il diniego in considerazione del fatto che la narrazione delle vicende che avrebbero determinato l’abbandono del Paese di origine da parte del richiedente non evidenziano situazione alcuna di vulnerabilità personale, e che l’istante non ha allegato nè problemi di salute, nè eventuali esigenze familiari, economiche e sociali, connesse all’integrazione del medesimo in Italia. E neppure la comparazione tra le condizioni economico-sociali dei due Paesi (quello di provenienza e quello ospitante) ha evidenziato profili di disparità tali da far temere una esposizione a pericolo dei diritti fondamentali dello straniero, in caso di rientro del richiedente in patria. Del resto l’accertata non credibilità della narrazione dei fatti operata dall’istante, ed il mancato rilievo di una generale situazione socio-politica negativa, nella zona di provenienza, correttamente hanno indotto il Tribunale a denegare la misura in esame (cfr. Cass., 23/02/2018, n. 4455).

Nè il ricorrente – al di là di generiche dissertazioni relative ai principi giuridici in materia, ed alla riproposizione dei temi di indagine già sottoposti al giudice di merito – ha dedotto di avere allegato, nel giudizio di primo e secondo grado, ulteriori, specifiche, situazioni di vulnerabilità.

1.3.6. I motivi devono essere, di conseguenza, dichiarati inammissibili.

2. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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