Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25552 del 30/11/2011
Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25552
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FILADORO Camillo – Presidente –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 22700/2009 proposto da:
S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GIUSEPPE GATTI 12, presso lo studio dell’avvocato MORICONI
ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato SPADAVECCHIA
Pierluigi giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
P.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA G. DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato GUERRA
Cristina, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MALFATTI LETTA PAOLA giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 705/2008 del TRIBUNALE di FERMO, depositata il
10/10/2008, R.G.N. 807/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/10/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
S.G. propose opposizione al precetto che gli intimava di pagare a P.R. la somma di Euro 48.288,61, in adempimento delle obbligazioni derivanti dalle condizioni di separazione stabilite in data 8 maggio 2002.
Dedusse che la somma intimata era parametrata su una misura degli obblighi di mantenimento non più attuale, essendo stati gli stessi modificati in data 6 luglio 2005, con ordinanza presidenziale, e poi in data 28 gennaio 2006 con ordinanza emessa dal giudice istruttore del procedimento di divorzio.
L’opposta, costituitasi in giudizio, dedusse l’infondatezza delle contestazioni della controparte.
Con sentenza depositata il 10 ottobre 2008 il giudice adito, in parziale accoglimento del mezzo, dichiarò il diritto della P. a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del S. per il pagamento delle somme di cui ai punti 8, 7 e 12 delle condizioni di separazione; di quella di Euro 2.500,00 mensili dall’agosto 2005 al 28 gennaio 2006; nonchè, ancora, degli importi maturati successivamente alla notifica del precetto.
Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione S. G., formulando due motivi. Ha resistito con controricorso P.R..
Prima dell’udienza il ricorrente ha depositato in cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, debitamente notificato alla controparte e dalla stessa sottoscritto.
Ne consegue che, a norma dell’art. 390 cod. proc. civ., il processo deve essere dichiarato estinto.
Nulla sulle spese processuali, ex art. 391 cod. proc. civ., comma 4.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011