Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25552 del 27/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 12/07/2017, dep.27/10/2017),  n. 25552

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17201-2016 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE

MEDAGLIE D’ORO 7, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO LINO jACOPO

SILVESTRI, che lo rappresenta e difende, unitamente e

disgiuntamente, agli avvocati PIERO FACCHINETTI ed ALBERTO

FACCHINETTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIRIZIONI, PROVINCIALE DI BERGAMO, UFFICIO

TERRITORIALE DI BERGAMO (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 68/66/2016 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALI DI MILANO – SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA, depositata il

12/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/07/2017 dal Consigliere Dott. MANZON ENRICO.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 28 settembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, respingeva l’appello proposto da P.C. avverso la sentenza n. 707/5/14 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di liquidazione IVA 2011. La CTR osservava in particolare che doveva confermarsi il giudizio meritale della CTP in ordine alla non spettanza delle agevolazioni “prima casa” (IVA ed imposta sostitutiva su prestiti a medio – lungo termine), trattandosi di una compravendita avente ad oggetto un immobile che, per la superficie superiore ai 240 mq. complessivi, era da considerarsi “di lusso” ex D.M. n. 1072 del 1969.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi.

L’intimata agenzia fiscale non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

L’impugnazione è stata notificata all’Agenzia delle entrate – sia presso la Direzione provinciale di Bergamo sia presso l’Avvocatura generale dello Stato (domiciliataria ex lege) – dal difensore del ricorrente direttamente a mezzo del servizio postale universale mediante spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento.

Della spedizione delle due raccomandate il ricorrente ha dato prova con il deposito delle copie delle relative ricevute; non altrettanto ha fatto per quanto riguarda gli avvisi di ricevimento delle raccomandate stesse che, fino al giorno nel quale si è tenuta l’adunanza, non risultano essere stati depositati.

Difettando quindi la prova della ricezione delle raccomandate e quindi del perfezionamento della procedura notificatoria dell’impugnazione, conseguentemente la stessa deve essere dichiarata inammissibile.

Va infatti ribadito che:

“La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo” (Sez. 2, Sentenza n. 13639 del 04/06/2010, Rv. 613239 – 01);

“In tema di ricorso per cassazione, la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1, un duplicato dell’avviso stesso” (Sez. 5, Sentenza n. 19623 del 01/10/2015, Rv. 636610 – 01).

Nulla per le spese stante la mancata difesa dell’agenzia fiscale.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA