Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25552 del 13/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25552 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA

4

sul ricorso 995-2012 proposto da:
SISTEMI & AUTOMAZIONE SRL 04869021008, in persona del
Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO
CONFALONIERI 2, presso lo studio dell’avvocato SATRIANO
ROCCO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
FALLIMENTO ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS SPA IN
LIQUIDAZIONE;

intimato

avverso il decreto n. 305/2011 del TRIBUNALE di ROMA del
19/10/2011, depositato il 27/10/2011;

51 26)
3

Data pubblicazione: 13/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha
concluso come da relazione.
PREMESSO

segue:
«1. — La Sistemi & Automazione s.r.l. presentò istanza di
ammissione allo stato passivo del fallimento Enterprise Digital
Architects s.p.a. in liquidazione per € 167.077,38 in via chirografaria ed
29.792,50 in via privilegiata (quale credito di rivalsa dell’IVA).
Ammesso esclusivamente il credito chirografario di € 52.678,54,
portato da decreto ingiuntivo emesso in relazione ad un rapporto di
subfornitura, la Sistemi & Automazione propose opposizione allo stato
passivo davanti al Tribunale di Roma.
Nella fase decisoria del relativo giudizio la curatela fallimentare,
non costituitasi, depositò una relazione con la quale informava il
Giudice istruttore che nella contabilità della società fallita risultava un
credito chirografario dell’opponente pari ad ulteriori € 123.931,46.
Il Tribunale, ritenuto che l’opponente non avesse dimostrato il
pattuii/ nella sua interezza, dovendo necessariamente demandarsi la
definizione del quantum a un’ulteriore attività istruttoria, e attribuita
rilevanza alla dichiarazione della curatela fallimentare, ha ammesso al
passivo l’ulteriore credito chirografario di € 123.931,46, dichiarando
irripetibili le spese di lite per la sussistenza di giusti motivi, dato che la
curatela aveva reperito progressivamente nel tempo le scritture
contabili della società fallita, acquisendole anche presso la società
controllante, l’inglese Damovo Corporate Services Limited, e che lo
sforzo della medesima curatela di semplificare il contenzioso,
Ric. 2012 n. 00995 sez. M1 – ud. 04-06-2013
-2-

Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto

tradottosi nell’invio di relazioni concernenti tutte le 58 cause di
opposizione a stato passivo, meritava di essere premiato.
La Sistemi e Automazione s.r.l. ha proposto ricorso per
cassazione per tre motivi. Il fallimento non ha svolto difese.
2. — Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di

a) non abbia spiegato le ragioni per cui le prove fornite dalla
opponente non erano sufficienti a dimostrare il credito vantato;
b) non abbia riconosciuto gli accessori di cui all’art. 3, comma 3,
1. 18 giugno 1998, n. 192, trattandosi di subfornitura, in relazione alla
fattura 105/2006 emessa in esecuzione del medesimo ordine per cui vi
era già stata la precedente ammissione di crediti comprensivi di siffatti
accessori;
c) abbia ricavato il credito residuo per semplice differenza tra il
maggiore credito riconosciuto dalla curatela e quello già ammesso in
sede di formazione dello stato passivo, pur comprendendo
quest’ultimo altresì le spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo e gli
accessori di legge, che dunque avrebbero dovuto essere sommati anche
all’importo di € 123.931,46.
2.1. — Il motivo è inammissibile sotto tutti i profili dedotti.
Quanto al profilo sub a), premesso che era onere della ricorrente
precisare quali evidenze in atti, trascurate dal Tribunale, deponessero
per l’ammissione del credito come da domanda, va osservato che le
indicazioni del ricorso a tal proposito sono generiche, rinviando alle
“scritture contabili”, a non meglio specificati “riconoscimenti di
pugno della EDA in bonis in ordine alla esatta esecuzione delle
prestazioni commissionate alla Sistemi & Automazione s.r.l.” e a prove
testimoniali delle quali si indicano gli autori, ma non il contenuto.
Quanto al profilo sub b), la critica della ricorrente si basa
Ric. 2012 n. 00995 sez. M1 – ud. 04-06-2013
-3-

norme di diritto e vizio di motivazione, si lamenta che il Tribunale:

sull’assunto che titolo del credito riconosciuto dal curatore fosse la
subfomitura. Il che, però, è tutto da dimostrare, posto che, a tenore del
decreto impugnato, il curatore si era soltanto limitato ad indicare
l’ammontare (€ 123.931,46) dell’ulteriore credito risultante dalla
contabilità, non il suo titolo.

— l’avere il curatore ricavato l’importo dell’ulteriore credito predetto
per differenza tra quello del maggior credito spettante alla opponente e
quello già ammesso al passivo — che non risulta dal decreto impugnato
e che comporterebbe, quindi, accertamenti di merito preclusi in questa
sede.
3. — Con il secondo motivo si denunciano violazione di norme
di diritto e vizio di motivazione perché il Tribunale, non fornendone
motivazione, ha ammesso in via chirografaria il credito di € 123.931,46,
senza scorporare l’importo della rivalsa IVA, per la quale la ricorrente
aveva richiesto il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2758,
comma secondo, c.c.
3.1. — Il motivo è infondato perché, non essendo indicati i beni
su cui graverebbe il privilegio, il credito s’intende chirografario, ai sensi
dell’art. 93, comma terzo n. 4 e comma quarto secondo periodo, legge
fallim., nel testo novellato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
4. — Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di
norme di diritto e vizio di motivazione per avere il Tribunale dichiarato
irripetibili le spese di lite, pur non ricorrendo le gravi ed eccezionali
ragioni richieste dall’art. 92 c.p.c. per la compensazione. Infatti
l’acquisizione della contabilità della società fallita presso la società
controllante non era provata, e comunque il curatore aveva avuto a
disposizione tre anni e mezzo per acquisirla, con un piccolo “sforzo di
immaginazione”, presso la società controllante.
Ric. 2012 n. 00995 sez. M1 – ud. 04-06-2013
-4–

Analogamente, anche la critica di cui sub c) presuppone un fatto

4.1. — Il motivo è inammissibile.
La scelta di compensare le spese processuali è riservata al
motivato apprezzamento del giudice di merito, la cui statuizione può
essere censurata in sede di legittimità quando siano illogiche o
contraddittorie le ragioni poste a base della motivazione, e tali da

7763/2012). Le considerazioni della ricorrente, invece, non superano il
livello della pura critica di merito della scelta del giudice,
decontestualizzando la medesima e non tenendo conto che, secondo il
Tribunale, soltanto la relazione del curatore aveva consentito
l’ammissione, sia pur parziale, dell’ulteriore credito, la cui prova non
era stata completamente fornita dalla ricorrente.»;
che detta relazione è stata comunicata al P.M. e notificata agli
avvocati delle parti costituite e non sono state presentate conclusioni o
memorie;
che, condividendo il Collegio quanto si legge nella relazione, il
ricorso va respinto;
che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non
occorre provvedere sulle spese processuali;
P. Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 giugno 2013
Il Presidente

inficiare, per inconsistenza o erroneità, il relativo ragionamento (Cass.

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