Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25551 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 30/11/2011), n.25551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7155/2010 proposto da:

TREVI FINANCE N. 3 SRL e per essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK

SPA (già denominata Unicredito Gestione Crediti Società per Azioni

– Banca per la Gestione dei Crediti, in forma abbreviata UGC BANCA

SpA), quale mandataria di UniCredit SpA (quale avente causa di

Capitalia SpA a seguito di fusione per incorporazione) a sua volta

mandataria di Trevi Finance n. 3 Sri in persona del Dirigente,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 39, presso lo

studio dell’avvocato SCHIAVONE Eugenio, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

L. SPALLANZANI 36, presso lo studio dell’avvocato SANDRO FILIPPUCCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DONARELLI Roberto, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MPS GESTIONE CREDITI BANCA SFA, BANCA POPOLARE FRUSINATE SOc. Coop. a

r.l., CENTROBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO E MOBILIARE SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 514/2009 del TRIBUNALE di CASSINO del 27.5.09,

depositata il 29/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Eugenio Schiavone che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. La UniCredit Credit Management Bank s.p.a., quale mandataria della UniCredit s.p.a. (avente causa di Capitalia s.p.a.), a sua volta mandataria della Trevi Finance n. 3 s.r.l. ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro C.S.F., la s.p.a. MPS Gestione Crediti Banca, la Banca Popolare del Frusinate soc. coop. a r.l, e Centrobanca-Banca di Credito Finanziaroo e Mobiliare s.p.a., avverso la sentenza del 29 maggio 2009, con cui il Tribunale di Cassino ha accolto l’opposizione del C. all’esecuzione immobiliare promossa nei suoi confronti con un pignoramento eseguito dalla s.p.a.

Mediocredito di Roma e nella quale le altre parti erano intervenute come creditrici.

Al ricorso ha resistito soltanto il C. con controricorso.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Le parti costituite hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. Il ricorso appare inammissibile perchè proposto senza l’osservanza dell’art. 366 bis c.p.c. quanto al primo motivo, con cui si denuncia nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c. L’illustrazione del motivo, infatti, non si conclude con il prescritto quesito di diritto, applicabile anche alla denuncia del vizio de quo (Cass. (ord.) n. 4329 del 2009; (ord.) n. 1310 del 2010;

Cass. n. 4146 del 2011).

E’ da rilevare che l’art. 366 bis c.p.c. è applicabile al ricorso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47. L’art. 58, comma 5, della legge ha, infatti, sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati – come nella specie – dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010). Nel contempo, non avendo avuto l’abrogazione effetti retroattivi l’apprezzamento dell’ammissibilità dei ricorsi proposti anteriormente a quella data continua a doversi fare sulla base della norma abrogata.

p. 3.1. Il ricorso, inoltre, sia con riguardo al primo che al secondo motivo, appare inammissibile nella sua interezza, perchè inosservante del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che i due motivi si fondano sul contenuto dei tre contratti di finanziamento fatti valere come titoli esecutivi, dei quali non si fornisce l’indicazione specifica ai sensi di detta norma nei termini richiesti dalla consolidata giurisprudenza della Corte (per tutte Cass, sez. un. nn. 28547 del 2008 e 7161 del 2010). Infatti, non solo non se ne riproduce il contenuto per la parte che interessa, ma, soprattutto, si omette di indicare come e dove sarebbero stati prodotti nel giudizio di merito e se e dove sarebbero esaminabili, in quanto prodotti, nel giudizio di legittimità.

p. 3.2. L’esistenza delle ragioni di inammissibilità rende superflua ogni considerazione sulla mancata evocazione nel presente giudizio della creditrice procedente”.

p. 2. Il Collegio, letta la relazione ed esaminati gli atti, rileva che ne sono condivisibili le argomentazioni e le conclusioni, alle quali la memoria muove rilievi che non possono essere condivisi.

Quanto all’invocazione di Cass. n. 16941 del 2008, quale pronuncia che ha sostenuto l’inapplicabilità del quesito di diritto al motivo di violazione dell’art. 112 c.p.c., si rileva che le sue argomentazioni sono state disattese proprio da Cass. n. 4329 del 2009, alle cui ampie motivazioni, nonchè a quelle da essa riprese dalle altre pronunce citate dalla relazione, si rinvia.

Quanto al rilievo ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, la memoria si astiene dal prendere posizione sulla giurisprudenza citata dalla relazione, pretendendo che l’onere di indicazione specifica sia stato assolto con la riproduzione dell’art. 3 dei contratti, là dove la detta giurisprudenza esige che l’onere sia assolto anche con l’indicazione di se e dove il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e di se e dove sia stato prodotto in sede di legittimità.

Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Nella memoria il difensore del resistente ha chiesto la distrazione, che dev’essere riconosciuta.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro cinquemilatrecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Distrae le spese così liquidate a favore dell’Avvocato Roberto Donarelli, difensore del resistente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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