Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25551 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.27/10/2017),  n. 25551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7227-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

INCAL S.R.L., in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OVIDIO, n. 32, presso lo studio dell’avvocato BRUNO CHIARANTANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICA MACRI;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 829/7/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI CATANZARO SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA,

depositata il 25/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. VELLA PAOLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con riguardo ad avviso di rettifica per Iva dell’anno d’imposta 1997, recante il recupero a tassazione del “finanziamento ottenuto dal Ministero dell’Industria ex L. n. 488 del 1992, per un importo complessivo di Lire 3.186.240.000”, annullato dal giudice di prime cure, il giudice di secondo grado ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’amministrazione finanziaria in quanto tardivo, in difetto di “istanza attestante la volontà di aderire al disposto di cui alla L. il 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, (chiusura delle liti fiscali pendenti) e, tenuto conto anche delle successive modifiche le quali sancivano la sospensione e non l’interruzione dei termini per l’impugnazione delle sentenze”;

2. l’Agenzia delle entrate deduce la “violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6”, ed in particolare della seconda parte della disposizione citata, in base alla quale a decorrere dal 1 gennaio 2013 i termini per le impugnazioni restavano sospesi sino al 1 giugno 2014, risultando perciò tempestivo l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado depositata il 06/05/2003 (e non notificata) con ricorso notificato il 13/06/2005;

3. all’esito della camera di consiglio il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. il ricorso è fondato, avendo questa Corte più volte chiarito che la L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6, laddove “stabilisce che, “a decorrere dal 1 gennaio 2003, per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 1 giugno 2004, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio”, dev’essere interpretato nel senso dell’operatività automatica della sospensione dei termini di impugnazione, fatta salva la sola ipotesi costituita dalla proposizione di specifica istanza di trattazione da parte del contribuente. Tale istanza, peraltro, non può che riguardare il giudizio di gravame, non potendosi dal comportamento del medesimo, che abbia reso inoperante la sospensione del procedimento pendente nel precedente grado del giudizio (nella specie, il processo di primo grado), desumere la volontà di rendere inoperante anche la sospensione del termine di impugnazione della conseguente sentenza, anche perchè “si tratta di opzione processuale, che non può essere consapevolmente operata se non sulla base della conoscenza di elementi ulteriori e successivi, tra cui il tenore della sentenza conseguita al giudizio non sospeso” (Cass. Sez. 5, 9849/16; Sez. 6-5, 1645/16; conf. ex multis Cass. 7647/14, 28371/13, 5861/13, 22552/12, 11170/10, 4515/09);

5. la sentenza impugnata, nel dichiarare tardivo (e perciò inammissibile) l’appello dell’amministrazione finanziaria, senza alcun riferimento alla predetta ipotesi di inoperatività della sospensione dei termini per l’impugnazione sino al 1 giugno 2014, si è posta in contrasto con il richiamato orientamento e merita quindi di essere cassata con rinvio, per nuovo esame.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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