Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25551 del 13/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 13/12/2016, (ud. 28/09/2016, dep.13/12/2016),  n. 25551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3941-2014 proposto da:

D.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell’avvocato BRUNO TAVERNITI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO VALETTINI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO,

TERESA OTTOLINI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 391/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 06/08/2013 R.G.N. 531/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. BERRINO UMBERTO;

udito l’Avvocato TAVERNITI BRUNO per delega Avvocato VALETTINI

ROBERTO;

udito l’Avvocato FAVATA EMILIA per delega Avvocate ROMEO LUCIANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5/7 – 6/8/2013 la Corte d’appello di Genova ha rigettato l’impugnazione di D.M. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di La Spezia che le aveva respinto la domanda volta sia al riconoscimento della natura professionale della malattia da sindrome depressiva ansiosa reattiva a disturbo post-traumatico da stress conseguente alle prestazioni lavorative rese alle dipendenze del Ministero della Difesa, sia alla liquidazione dell’indennizzo richiesto per il danno biologico residuato.

Ha spiegato la Corte territoriale che l’appellante non poteva vantare alcun credito nei confronti dell’Inail, avendo già ricevuto dal datore di lavoro un risarcimento superiore alla somma rivendicabile a titolo di indennizzo verso l’istituto assicuratore, per cui mancava il danno stesso. In sostanza, secondo i giudici d’appello, l’appellante aveva già ottenuto dal datore di lavoro una somma comprensiva sia dell’importo indennizzabile dall’Inail che del risarcimento per l’ammontare del residuo danno differenziale, per cui il riconoscimento di ulteriori somme costituiva una indebita locupletazione da parte dell’assicurata.

Per la cassazione della sentenza ricorre la D. con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso l’Inail.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, dedotto per violazione dell’art. 38 Cost. e del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente contesta l’affermazione della Corte di merito secondo la quale non le spettava il diritto alla prestazione di cui al D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, per il fatto di aver riscosso dal datore di lavoro una somma superiore a titolo di risarcimento del danno biologico derivante da responsabilità contrattuale. A giudizio della D. il rischio di una ingiustificata locupletazione non sussisteva in quanto la Corte di merito avrebbe dovuto limitarsi a valutare la sussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 e procedere all’accertamento del relativo diritto, nel qual caso avrebbe potuto dichiarare che l’indennità economica effettivamente riconosciutale doveva essere portata in detrazione al maggior importo erogatole dal datore di lavoro. Precisa, inoltre, la ricorrente di saper bene di non aver diritto a riscuotere sia il quantum del risarcimento del danno, sia l’indennizzo ex D.Lgs. n. 38 del 2000, ma di aver interesse unicamente a sentir affermare che non poteva esserle negato un diritto costituzionalmente riconosciuto pur in presenza di tutti i requisiti di legge, costituiti dalla sussistenza del danno all’integrità psico – fisica superiore al minimo indennizzabile derivato dall’attività lavorativa e dal riconoscimento della malattia professionale.

2. Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell’art. 100 c.p.c., la ricorrente contesta la parte della motivazione della sentenza in cui si pone in evidenza la sua carenza di interesse ad agire rispetto alla richiesta di una pronuncia dichiarativa della sussistenza della malattia professionale. La medesima sostiene che, una volta accertati in corso di causa i requisiti di cui al D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, vale a dire la natura professionale della malattia e la presenza di un’invalidità superiore al minimo indennizzabile, la Corte di merito avrebbe dovuto procedere al riconoscimento del diritto e non affrontare la problematica di natura strettamente patrimoniale, del tutto estranea a quella dell’accertamento del diritto.

3. Col terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 5, la ricorrente si duole della parte della motivazione in cui si evidenzia la sua carenza di interesse sotto il profilo patrimoniale, facendo osservare che non riconoscendole il diritto in questione la Corte di merito le avrebbe negato la possibilità di procedere in futuro, in caso di un eventuale nuovo infortunio, al cumulo delle invalidità e di vedersi riconosciuto conseguentemente il diritto ad una rendita vitalizia indipendentemente dal fatto che nel presente giudizio non fosse ipotizzabile alcun aggravamento.

4. Osserva la Corte che i tre motivi, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Orbene, per una esatta ricostruzione della fattispecie, occorre partire dalla considerazione che la Corte territoriale ha ricordato che costituiva circostanza pacifica che la lavoratrice aveva percepito dal Ministero della Difesa, suo datore di lavoro, la somma capitale di Euro 379.624,89 a titolo di danno biologico, liquidata con sentenza del Tribunale di La Spezia confermata in grado d’appello, e che all’esito della perizia d’ufficio era emerso che l’indennizzo in conto capitale che le competeva ammontava ad Euro 15.574,26, per cui la medesima non poteva vantare alcun credito nei confronti dell’Inail. Infatti, la D. aveva ricevuto dal datore di lavoro un risarcimento notevolmente superiore all’indennizzo preteso nei confronti dell’istituto assicuratore e, di conseguenza, secondo la Corte di merito, mancava in radice un danno atto a giustificare quest’ultima richiesta. Quindi, secondo il ragionamento della Corte di merito, quel che si voleva ottenere era una liquidazione duplice, giacchè l’appellante aveva già ottenuto dal datore di lavoro una somma comprensiva sia dell’importo indennizzabile dall’Inail che del risarcimento per l’ammontare del residuo danno differenziale, con la conseguenza che ulteriori somme rappresentavano null’altro che una indebita locupletazione da parte dell’interessata.

5. Orbene, tali essendo le premesse in fatto ed in diritto della vicenda in esame, si rileva che non sussiste la lamentata violazione della norma di cui al D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, avendo la Corte di merito accertato, con motivazione congrua ed esente da rilievi di ordine logico – giuridico, che difettava in radice il presupposto del danno indennizzabile.

Nè le censure mosse consentono di superare l’argomento di fondo, ben motivato dalla Corte di merito, del rischio concreto di una duplicazione del risarcimento e di un correlato indebito arricchimento dell’assicurata, dovendosi tener presente che il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 ha inserito all’art. 13 il danno biologico nella copertura assicurativa pubblica. Tra l’altro, la stessa difesa della D. contribuisce a rendere verosimile un tale rischio se solo si pone attenzione al fatto che nelle conclusioni rassegnate col presente ricorso è richiesta la condanna dell’Inail all’indennizzo del D.Lgs. n. 38 del 2000, ex art. 13, nonostante che nelle premesse fosse stato puntualizzato che non si intendeva sostenere il diritto a riscuotere sia il quantum del risarcimento che l’indennizzo di cui al D.Lgs. n. 38 del 2000.

6. Oltretutto, la decisione impugnata è condivisibile anche nella parte in cui richiama, ai fini della riscontrata carenza d’interesse dell’assicurata, l’orientamento giurisprudenziale per il quale, nel caso in cui la malattia professionale in atto non sia indennizzabile per l’inesistenza di una infermità inabilitante nella misura richiesta dalla legge, la sola prospettazione del rischio di aggravamento dell’infermità, suscettibile di una eventuale futura valorizzazione, non giustifica di per sè la richiesta di emissione di una sentenza di mero accertamento.

Infatti, questa Corte ha già precisato (Cass. sez. lav. n. 336 del 16.1.1998) che “nel caso di malattia professionale in atto non indennizzabile per l’inesistenza di una infermità inabilitante nella misura richiesta, non è possibile una pronuncia di mero accertamento, con efficacia di giudicato, dell’infermità stessa in vista di eventuali futuri aggravamenti, non essendo al riguardo configurabile – come è, invece, ove siano contestate l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l’inclusione dell’attività svolta nella tabella delle lavorazioni morbigene o l’esposizione al rischio – una questione pregiudiziale, di cui ai sensi dell’art. 34 c.p.c., possa chiedersi l’accertamento, con efficacia di giudicato, indipendentemente dall’esito della domanda principale, bensì trattandosi di uno degli elementi costitutivi del diritto alla rendita, che può essere accertato dal giudice solo come fondamento della relativa pretesa fatta valere in giudizio, non di per sè e per gli effetti futuri eventualmente ricavabili da tale accertamento”. (Conf. a C. sez. lav. n. 4124 del 4/5/1996).

7. Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate a suo carico come da dispositivo, unitamente al contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2100,00, di cui Euro 2000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA