Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25551 del 13/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 25551 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

sentenza in forma
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MANZO MICHELE

ovvero MICHELINO(NZMEL 58B 07C772H),

elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio, n. 20, presso
lo studio dell’Avvocato Stefano Menicacci, che lo rappresenta e
difende, per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, Via
dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia, reso nel
procedimento n. 33/2010 A.C.c., depositato in data 29 aprile
2011.

1

Data pubblicazione: 13/11/2013

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’il dicembre 2012 dal Consigliere relatore Dott. ssa Maria
Rosaria San Giorgio;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Sergio Del Core, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ricorso depositato il 18 gennaio 2010 presso la Corte
d’appello di Perugia, Michele (ovvero Michelino) Manzo ha chiesto
il riconoscimento dell’equa riparazione per la irragionevole
durata di un procedimento promosso innanzi al Tribunale di Roma in
cui lo stesso, terzo chiamato in causa, si era costituito 1’8
marzo 1994, e concluso con sentenza del 24 gennaio 2002.
La Corte d’appello adita ha condannato il Ministero della
Giustizia al pagamento in favore del Manzo, dell’importo di euro
9650,00, nonché alla rifusione delle spese della procedura,
liquidate in euro 700,00 per diritti ed onorari, oltre accessori
di legge e spese generali come da tariffa.
Per la cassazione di tale decreto ricorre il Manzo sulla base
di un unico motivo. Resiste con controricorso il Ministero della
Giustizia.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 91 e ss. cod.proc.civ., rilevandosi che
la Corte di merito ha liquidato le spese di lite in misura
inferiore ai limiti di legge.
Il ricorso è fondato.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente deduce l’avvenuta presentazione di una nota
spese, indicando analiticamente l’avvenuto scostamento della
liquidazione in concreto effettuata dalla Corte di merito dagli
invocati minimi.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, e il decreto

spese. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
questa Corte può decidere la causa nel merito, riliquidando come
da dispositivo le spese relative al giudizio di merito e
disponendone la distrazione in favore dell’Avv. Stefano Menicacci,
dichiaratosene antistatario. In ossequio al principio della
soccombenza, le spese del presente giudizio, che vengono liquidate
come da dispositivo, devono essere poste a carico del Ministero
controricorrente, e distratte in favore dell’Avv. Stefano
Menicacci, dichiaratosene antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato
limitatamente alla statuizione sulle spese, e, decidendo nel
merito, riliquida le spese del giudizio di merito, da distrarre in
favore dell’Avv. Stefano Menicacci, dichiaratosene antistatario,
nella misura di euro 1011,28, di cui euro 31,28 per spese, euro
775,00 per diritti ed euro 205,00 per onorari, oltre spese
generali ed accessori. Condanna il Ministero della Giustizia al
pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarre in
favore dell’Avv. Stefano Menicacci, dichiaratosene antistatario,

3

impugnato deve essere cassato limitatamente alla statuizione sulle

che liquida in complessivi euro 393,00 di cui euro 293,00 per
compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione
Sesta Civile – Sottosezione Prima, della Corte Suprema di

Cassazione, 1’11 dicembre 2012.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA