Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25550 del 21/09/2021

Cassazione civile sez. II, 21/09/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 21/09/2021), n.25550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24153/2019 proposto da:

S.I., rappresentato difeso dall’avv. MAURO PIGINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 728/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. S.I., cittadino del Senegal, adiva il Tribunale di Torino a seguito del rigetto da parte della Commissione territoriale della sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o comunque della protezione internazionale c.d. sussidiaria o, in subordine, quella umanitaria. A sostegno della domanda, aveva dichiarato di essere nativo di (OMISSIS), di professare la religione musulmana e, pur essendo sposato, di avere una relazione con una ragazza minorenne che rimase incinta; stante che in Senegal è ammessa la poligamia, voleva sposare la ragazza; di avere lasciato il suo paese per il timore di essere ucciso dal padre e dal promesso sposo della ragazza; di avere saputo, giunto in Libia, che la ragazza era morta di parto.

Il Tribunale di Torino ha rigettato la domanda. La Corte d’appello di Torino, con sentenza 24 aprile 2019, n. 728, ha rigettato il gravame fatto valere dal richiedente.

2. Avverso la decisione della Corte d’appello S.I. propone ricorso per cassazione.

Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1) Il primo motivo lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello – sulla base di informazioni ricavate, in ottemperanza di quanto previsto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, dal sito dell’UNHCR e da quello di Amnesty International – ha affermato che il conflitto tra l’esercito e le forze democratiche del (OMISSIS) è diventato meno intenso, così che l’insurrezione del movimento rimane “in bassa scala, con uomini armati principalmente impegnati in banditismo e altri atti di violenza”. Al riguardo il ricorrente si limita a contrapporre informazioni ricavate dal sito ministeriale (OMISSIS), informazioni che hanno la diversa finalità di tutelare il cittadino italiano che intenda viaggiare in paesi stranieri (v. al riguardo Cass. 8819/2020).

2) Il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 o comunque l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha affermato che “gli sforzi di integrazione compiuti dal richiedente e i risultati raggiunti non possono in alcun modo concretizzare i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria”. Escludendo qualsiasi rilievo all’avvenuta integrazione economico-sociale del ricorrente nel nostro paese, il giudice d’appello ha violato quanto statuito da questa Corte, secondo la quale all’interno dell’indagine comparativa “può ed anzi deve essere valutata, come fattore di rilievo concorrente, l’effettività dell’inserimento sociale e lavorativo e/o la significatività dei legami personali e familiari in base alla loro durata nel tempo e stabilità” (così Cass. 4455/2018).

II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Torino, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, al Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

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