Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25550 del 13/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25550 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

sentenza in forma
SENTENZA

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sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, Via
dei Portoghesi, n. 12;
-ricorrenteSARRACINO ARTURO (SRRRTR24E09A783A), elettivamente domiciliato in
Roma, Via Nomentana, n. 91, presso lo studio dell’Avvocato
Giovanni Beatrice, unitamente all’Avv. Francesco Amodio, che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– controricorrente e sul ricorso proposto da
SARRACINO ARTURO (SRRRTR24E09A783A), elettivamente domiciliato in
Roma, Via Nomentana, n. 91, presso lo studio dell’Avvocato

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Data pubblicazione: 13/11/2013

Giovanni Beatrice, unitamente all’Avv. Francesco modio, che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

ricorrente incidentale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, Via

– intimato avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, depositato in
data 24 maggio 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’il dicembre 2012 dal Consigliere relatore Dott. ssa Maria
Rosaria San Giorgio;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Sergio Del Core, il quale ha chiesto raccoglimento del
ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di pignoramento immobiliare notificato il 14 ottobre
1991, Arturo Sarracino iniziò una procedura esecutiva innanzi al
Tribunale di Benevento, al fine di ottenere il soddisfacimento del
suo credito per lire 83.484.000.
Il procedimento, concluso con il provvedimento del 16 ottobre
2006 di approvazione del progetto di distribuzione, emesso dal
giudice dell’esecuzione del Tribunale di Benevento, si protrasse
per quindici anni. In relazione a ciò, il Sarracino propose in
data 16 aprile 2007 ricorso alla Corte d’appello di Roma chiedendo
l’equa riparazione di cui alla legge n. 89 del 2001 per i danni

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dei Portoghesi, n. 12;

patrimoniali e non patrimoniali subiti per il ritardo nella
definizione del procedimento.
Con decreto del 24 maggio 2010, la Corte d’appello condannò il
Ministero della Giustizia al pagamento in favore della parte
ricorrente, a titolo di equa riparazione del solo danno non

legali.
Per la cessazione di tale decreto ricorre il Ministero della
Giustizia sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso
il Sarracino, che ha altresì proposto ricorso incidentale affidato
ad un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione
semplificata nella redazione della sentenza.
Deve preliminarmente essere esaminata la eccezione di
inammissibilità per tardività del ricorso, sollevata dal
controricorrente alla stregua del rilievo che lo stesso,
pubblicato il 24 maggio 2010, risulta notificato al
controricorrente solo in data 8 luglio 2011, oltre il termine
semestrale previsto per l’impugnazione.
La eccezione è infondata.
L’art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009, che ha
abbreviato in sei

mesi

il termine di proposizione delle

impugnazioni ex art. 327 cod. proc. civ., trova applicazione, ai
sensi dell’art. 58, comma primo, della stessa legge ai soli
giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009, e, dunque, non al

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patrimoniale, dell’importo di euro 12000,00, oltre agli interessi

presente giudizio, introdotto innanzi alla Corte d’appello di Roma
con ricorso del 16 aprile 2007.
Del pari infondata risulta la ulteriore eccezione di
inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366, n. 3,
cod.proc.civ. Questo, infatti, non risulta del tutto carente, come

fatti. Né l’adozione, nella redazione del ricorso, della tecnica
della spillatura degli atti dei precedenti gradi del giudizio,
ovvero della trascrizione integrale di essi, ha impedito una sia
pur sintetica ricostruzione della vicenda, nonché la immediata
percezione delle censure sollevate.
Immeritevole di accoglimento si rivela, infine, la ulteriore
eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente con
riferimento alla mancata indicazione della fase e della sede di
rinvenibilità degli atti e documenti sui quali è fondato il
ricorso e sulla mancata trascrizione delle parti di detti atti
ritenute decisive ai fini della decisione. Invero, tali atti erano
in parte quelli già indicati nel decreto impugnato ai fini della
individuazione del tempo di ragionevole durata del procedimento
(ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione invitava il
creditore ad integrare

la

documentazione; istanza di vendita

depositata il 27 novembre 1991); in parte (giudizio di opposizione
agli atti esecutivi del 2003) erano menzionati nello stesso
ricorso con il quale il Sarracino aveva chiesto l’equa riparazione
per la irragionevole durata del procedimento de quo.

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sostenuto dal controricorrente, nella esposizione sommaria dei

Con il primo motivo del ricorso principale, si deduce la
insufficienza della motivazione su di un fatto decisivo della
controversia. La Corte di merito, pur dando atto della “stasi”
subita dalla procedura nel periodo 1991-2000 per la incompletezza
della documentazione prodotta dalla parte ed allegata alla istanza

a disfunzioni organizzative dell’Ufficio, laddove era stato
proprio il ricorrente ad impedire lo svolgimento della procedura,
ed a consentire che essa proseguisse solo rinunciando alla
esecuzione relativamente ai beni immobili per i quali era stata
richiesta la produzione documentale,

e

che ben avrebbero potuto

essere pretermessi sin dall’inizio senza pregiudizio per il
creditore.
Con il secondo motivo si lamenta violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001. Sarebbe del
tutto inadeguata la individuazione del termine di durata
ragionevole della procedura de qua operata dalla Corte di merito
in quattro anni, nonostante la stessa Corte abbia dato atto della
obiettiva complessità della stessa e della necessaria decurtazione
dell’arco temporale corrispondente ad alcuni rinvii richiesti
dalle parti, essendosi, dunque, assunto come base di riferimento
il termine triennale di durata ragionevole relativo ai giudizi di
cognizione ordinaria di media complessità, senza considerare che
una procedura esecutiva, massimamente di tipo immobiliare, non
potrebbe essere assimilata, sotto il profilo della complessità,
ad un giudizio di cognizione ordinario, sicché, ove di media

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di vendita, avrebbe immotivatamente addebitato il relativo ritardo

complessità, non potrebbe che esaurirsi nell’arco di un
quinquennio. Nella specie, tenuto conto dei fattori maggiorativi
richiamati dalla Corte di merito, la procedura non avrebbe potuto
ragionevolmente essere definita prima di sei anni.
Con il terzo motivo si deduce ancora violazione e/o falsa
89 del 2001. Si lamenta

che la Corte di merito abbia pretermesso l’effetto sui tempi di
definizione della procedura esecutiva di cui si tratta del
giudizio di opposizione agli atti esecutivi, proposto nel 2003 e
definito nel 2006.
I motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta
connessione logico-giuridica, sono fondati nei termini che
seguono.
La Corte di merito ha omesso di tenere conto, nella
valutazione del termine di durata ragionevole della procedura
esecutiva di cui si tratta, che nel periodo dal 1991 al 2000 la
stessa era rimasta quiescente a causa della incompletezza della
documentazione allegata alla istanza di vendita: arco temporale,
quello indicato, che avrebbe dovuto essere scorporato dal computo
della durata del processo ai fini di cui si tratta, gravando sul
ricorrente, che aveva, con la sua inerzia, determinato la stesi
della procedura.

è

Più in generale, poi, non

condivisibile la valutazione

della Corte di merito in ordine al termine di durata ragionevole
della procedura

de qua,

fissato in quattro anni, nonostante la

complessità della stessa, ammessa dallo stesso giudice di merito.

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applicazione dell’art. 2 della legge n.

Risulta, invero, contraddittoria, in presenza di operazioni
complesse, messe in evidenza nel provvedimento impugnato, e, in
particolare, del giudizio di opposizione agli atti esecutivi,
durato dal 2003 al 2006, la individuazione della durata
ragionevole in quattro anni.

ricorso principale l’esame del quarto, proposto in via
subordinata, e concernente il

quantum della liquidazione operata

dalla Corte capitolina.
Passando all’esame del ricorso incidentale, con l’unico motivo
dello stesso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.
112 cod.proc.civ. in relazione alla mancata pronuncia sulla
domanda di risarcimento del danno patrimoniale da irragionevole
durata del processo.
Il motivo è inammissibile, in quanto, a fronte della mancata
pronuncia della Corte di merito in ordine a detta domanda, il
Sarracino avrebbe dovuto, in ossequio al principio
dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, dare compiuta
indicazione della parte dell’atto introduttivo del giudizio in
cui avrebbe avanzato la domanda medesima.
Conclusivamente, il ricorso principale deve essere accolto,
il ricorso incidentale va rigettato. Il decreto impugnato deve
essere cassato, e la causa rinviata ad altro giudice – che si
individua nella stessa Corte d’appallo di Roma in diversa
composizione, cui è demandato altresì il regolamento delle spese

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Resta assorbito dall’accoglimento dei primi tre motivi del

del presente giudizio

che riesaminerà la domanda di equa

riparazione ex legge n. 89 del 2001 alla luce dei rilievi svolti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta quello
incidentale. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le
Corte

d’appello di Roma in

diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione
Sesta Civile – Sottosezione Prima, della Corte Suprema di
Cassazione, 1’11 dicembre 2012.

spese del presente giudizio, alla

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