Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25550 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. III, 12/11/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 12/11/2020), n.25550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28358/2019 proposto da:

B.A., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ORSOLINA PERROTTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1124/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. B.A., cittadino del (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, domandando:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza il richiedente dedusse di essersi allontanato dal proprio paese d’origine per il timore di esser perseguitato e accusato di omicidio colposo ed essere poi assoggettato al carcere. A causa di un frigorifero riparato non accuratamente dal richiedente, morì una ragazza prendendo la scossa. Giunse in Italia nel 2015, passando per la Libia.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento B.A. propose ricorso D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, dinanzi il Tribunale di Torino, che con ordinanza del 19 luglio 2018 rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) la richiedente non credibile;

b) la domanda di protezione internazionale comunque infondata perchè il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione;

c) la domanda di protezione sussidiaria infondata, non essendo provato un timore fondato di danno grave riconducibile al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), (tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d’origine) ed comunque assente era un conflitto armato nella zona di provenienza del richiedente;

d) la domanda di protezione umanitaria infondata poichè l’istante non aveva provato nè allegato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quella posta a fondamento delle domande di protezione maggiore, di per sè dimostrativa di una situazione di vulnerabilità;

3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 1124/2019, pubblicata il 27/06/ 2019.

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da B. sdama con ricorso fondato su tre motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione o falsa applicazione del D.lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a)”. I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, avrebbero violato l’anzidetta norma non avendo fissato l’udienza di comparizione delle parti nonostante la indisponibilità della videoregistrazione del colloquio dinanzi la Commissione Territoriale.

Il motivo è fondato.

E’ orientamento di questa Corte ritenere che in tema di protezione internazionale, allorchè il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, a nulla rilevando che l’audizione, nella specie, sia stata effettuata davanti alla Commissione territoriale in data anteriore alla consumazione del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017, essendo l’udienza di comparizione delle parti, anche in tale ipotesi, conseguenza obbligata della mancanza della videoregistrazione (Cass. 32029/2018).

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 TUI”. I giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere la protezione umanitaria sia per la giovane età del richiedente, rimasto orfano, ma anche per il percorso di integrazione intrapreso in Italia sotto il profilo lavorativo.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta “l’omessa o carente motivazione su un fatto decisivo per la controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5”. Si duole del mancato esame della questione posta alla base del racconto ovvero il fondato timore di subire un ingiusto processo per omicidio colposo ed esser incarcerato a lungo e in condizioni disumane. I due motivi sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.

6. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di appello di Torino.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di appello di Torino.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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