Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2555 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 25/10/2016, dep.31/01/2017),  n. 2555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24461/2015 proposto da:

M.S., B.E.G., elettivamente domiciliati

in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato DAVIDE LO GIUDICE, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

LA FONDIARIA SAI SPA, S.N., R.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1231/2014 del TRIBUNALE di AGRIGENTO del

9/07/2014, depositata l’11/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Consigliere relatore ha depositato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

Ricorrente: M.S..

Intimati: La Fondiaria Sai s.p.a; S.N., R.N..

Provvedimento impugnato: Sentenza della Corte di Appello di Agrigento, n. 416 del 30 maggio 2015.

1. M.S. ricorre affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato rigettato il suo appello, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palma di Montechiaro, che non ha accolto la richiesta di risarcimento del danno, per sinistro stradale, del M. e B..

2. Gli intimati non svolgono attività difensiva.

3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., anche in relazione all’art. 360 bis c.p.c. – potendosi dichiarare inammissibile.

4. Con i quattro motivi il ricorrente si duole sia della violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; sia, ex art. 360c.p.c., della violazione dell’art. 2735 c.c. e artt. 228 e 229 c.p.c.; sia della violazione dell’art. 2043 c.c. e art. 141 codice delle assicurazioni e, infine, della violazione dell’art. 2054 c.c..

I motivi sono tutti inammissibili laddove prospettano, in maniera generica ed attraverso una superficiale esposizione della vicenda, una serie di questioni di fatto tendenti ad ottenere dalla Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione del merito della controversia.

Il ricorrente pur denunciando, apparentemente, violazione di legge chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/ 2006).

Non sono state depositate memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva e pertanto non occorre provvedere sulle spese.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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