Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2555 del 05/02/2014

Civile Sent. Sez. 1 Num. 2555 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: ACIERNO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 11461-2008 proposto da:
XX S.R.L., in persona del legale rappresentante
pro tempore

Data pubblicazione: 05/02/2014

che la rappresenta e difende, giusta procura in
calce al ricorso;

o6.542S40G 5
– ricorrente –

2013
contro

1809

O.O., COMUNE DI R.R., S.S.,

P.P.,

A.A.,

1

V.V., M.M.;

intimati

sul ricorso 13703-2008 proposto da:
COMUNE DI R.R., in persona del Sindaco
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato
YY, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
8000(~5_
controricorrente e ricorrentie incidentale –

contro

S.S.,

V.V.,

M.M., O.O, XX S.R.L.;

intimati

avverso la sentenza n. 1614/2007 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 26/11/2013 dal Consigliere
Dott. MARIA ACIERNO;

ALESSANDRO III 6, presso l’avvocato MANCAllO

udito, per la ricorrente, l’Avvocato CLEMENTINO
GIAMPIERO, con delega avv. MONETTI, che si riporta;
udito, per il controricorrente e ricorrente
incidentale, l’Avvocato YY che si
riporta e rileva l’inammissibilità;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

2

Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, assorbito

l’incidentale.

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di primo grado, nel giudizio instaurato dal
Comune di Roccabascerana nei confronti di P.P. e la s.r.l. XX con la chiamata in causa
dell’architetto S.S., aveva dichiarato l’estinzione

del processo per tardività della riassunzione eseguita
dall’ente territoriale, a seguito del decesso del S.S.
e dell’interruzione del procedimento. La Corte di Appello,
riformando integralmente tale pronuncia, riteneva
tempestiva tale riassunzione e rimetteva le parti davanti
al giudice di primo grado.
A sostegno della decisione assunta veniva affermato che :
a) La dichiarazione resa all’udienza del 3/5/2002 dal
difensore della s.r.l. XX, relativa alla morte del
chiamato in causa, doveva ritenersi del tutto inidonea a
determinare l’evento interruttivo in quanto il S.S.
era contumace e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 300,
quarto comma, cod. proc. civ., ratione temporis
applicabile, tale evento doveva essere dichiarato
esclusivamente nelle forme indicate dalla norma, non
potendosi ammettere equipollenti. Solo tali forme,
infatti, avrebbero assicurato alle parti una probabilità
di effettiva conoscenza dell’evento, dovendosi
sottolineare che l’indicata disposizione è dettata

4

nell’interesse di chi può e deve difendersi in
sostituzione della parte contumace.
e

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione
la s.r.l. XX, affidandosi a tre motivi. Ha resistito
con controricorso il Comune di R.R. che ha anche

proposto ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo viene dedotta la violazione degli artt.
157, terzo comma, 300, 307, e 329 cod. proc. civ. per non
avere la Corte d’Appello rilevato che il Comune di
Roccabascerana aveva rinunciato ad eccepire la nullità
del provvedimento di estinzione dichiarata dal giudice di
primo grado sia perché aveva affermato che il chiamato in
causa si era costituito in giudizio; sia perché non si era
• opposto all’ esibizione del certificato di morte del
S.S.da parte di altro convenuto M.M. sia perché
aveva accettato l’interruzione del procedimento tanto da
aver provveduto alla riassunzione del giudizio senza aver
dedotto la nullità del provvedimento interruttivo.
Il motivo è corredato del seguente quesito di diritto :
Se una delle parti del processo chiede l’interruzione del
procedimento per la morte di una parte contumace, evento
che non risulta notificato e certificato dall’ufficiale
giudiziario e se l’interruzione viene dichiarata perché
5

l’altra parte aderisce alla richiesta interruzione ed
esibisce il certificato di morte mentre l’attore nulla
oppone, può ritenersi che questi abbia tacitamente
rinunziato a far valere la nullità dichiarata dal giudice?
E nell’affermativa, versandosi in ipotesi di nullità

relativa, può qualcuna di esse successivamente eccepire la
nullità dell’ordinanza d’interruzione e la nullità del
successivo provvedimento di estinzione?”
Il motivo è infondato. Nel sistema delle norme processuali
relative all’interruzione ed all’estinzione del processo
conseguente alla mancanza o alla tardività della
riassunzione, applicabile ratione temporis, l’estinzione
(art. 307, ultimo comma cod. proc. civ.) non poteva essere
rilevata d’ufficio ma esclusivamente dichiarata su
eccezione di parte. Nell’ipotesi in cui la parte colpita
dall’evento interruttivo fosse contumace, secondo il
costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
la violazione delle norme sull’interruzione poteva essere
eccepita soltanto dalla parte colpita dall’evento
interruttivo, ovvero la parte non costituita (Cass. 15430
del 2005; 24672 del 2007; 24025 del 2009;4688 del 2011).
Peraltro,”La

morte della parte contumace, al sensi

dell’art. 300, quarto comma, cod. proc. civ., nella
formulazione
temporis”

applicabile, nella specie,

“ratione

antecedente alle modifiche introdotte
6

dall’art. 46, tredicesimo coma, della legge 18 giugno
2009, n. 69 (con le quali è stata espressamente attribuita
rilevanza, al fini interruttivi, anche all’attività di
documentazione proveniente dalle altri parti del
giudizio), comporta l’interruzione del processo solo se

notificata o certificata dall’ufficiale giudiziario nella
relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui
all’art. 292 cod. proc. civ., senza che tali forme
tassative ammettano equipollenti, apparendo, altresì,
manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale di detta norma in riferimento all’art. 3
Cost., nella parte in cui non prevede l’interruzione del
processo come effetto della conoscenza dell’evento
comunque acquisita. Ne consegue che non può attribuirsi
efficacia interruttiva alla produzione del certificato di
morte del contumace effettuata dal procuratore della
controparte costituita.

(ex multis Cass.8755 del 2012).

Alla luce dei principi sopra delineati deve escludersi
che il Comune di Roccabascerana avesse rinunciato a far
valere la nullità della sentenza di estinzione perché
aveva provveduto alla riassunzione del giudizio e non si
era opposto alla produzione del certificato di morte da
parte del procuratore costituito della s.r.l. XX.
L’ente territoriale, infatti, in quanto parte non colpita
dall’evento interruttivo, non aveva interesse diretto ad
eccepire la violazione dell’art. 300, quarto comma, cod.
7

proc. civ., ma era del tutto legittimato a far valere
mediante l’appello la nullità dell’estinzione, avendo
manifestato mediante l’atto di riassunzione il pieno
interesse a non far perire il giudizio. La qualificazione
giuridica di nullità relativa attribuita dalla
giurisprudenza di legittimità al rilievo relativo alla

.

violazione dell’art. 300, quarto comma cod. proc. civ.,
non esclude l’interesse ad impugnare della declaratoria di
estinzione del processo che su tale violazione si fondi,
né può individuarsi un momento processuale diverso dalla
proposizione dell’impugnazione per far valere la predetta
invalidità. Del tutto infondate devono, pertanto,
ritenersi le censure formulate al riguardo dal ricorrente.
Infine, poiché la produzione del certificato di morte
della parte contumace da parte del procuratore della
ricorrente s.r.l. XX, era del tutto inidonea a
determinare l’interruzione del procedimento, correttamente
la Corte d’Appello ha ritenuto invalida la dedotta
estinzione.
Nel secondo motivo viene prospettata ex art. 360 n. 5,
cod. proc. civ., la violazione degli artt. 300, 157 e 329
cod. proc. civ. per non avere la Corte d’Appello affermato
che non poteva essere pronunciata la nullità del
provvedimento estintivo perché non era stata eccepita la
nullità del provvedimento interruttivo che ne costituiva
8

l’antecedente logico. Tale omissione avrebbe dovuto
determinare l’inammissibilità dell’appello.
Il motivo è corredato dal seguente quesito di diritto :
L’ordinanza con la quale viene dichiarata l’interruzione

del processo, nel caso sia viziata di nullità perché
emessa senza che ricorrano i relativi presupposti, può
essere impugnata unitamente all’ordinanza sentenza che ha
dichiarato estinto il processo?
Nell’ipotesi affermativa rimanendo valida ed efficace
l’ordinanza d’interruzione del processo, l’appello
proposto avverso l’ordinanza sentenza di estinzione del
processo, deve essere dichiarato inammissibile?
Il motivo è inammissibile in quanto

meramente

riproduttivo delle censure già prospettate nella prima
censura formulata dal ricorrente. Come già osservato, il
Comune di Roccabascerana poteva far valere la radicale
invalidità della dichiarazione d’interruzione del
procedimento non prima della proposizione dell’appello e,
soprattutto, l’interesse ad eccepire tale invalidità era
sorta esclusivamente dal provvedimento di estinzione
emesso dal giudice di primo grado. Deve, infine,
osservarsi, che il motivo è formulato in modo ambiguo,
risultando prospettato ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
pur contenendo censure riconducibili al vizio di
violazione di legge.
9

Nel

terzo

motivo

viene

dedotta

l’illegittimità

costituzionale dell’art. 300 n. 4 cod. proc. civ. nella
parte in cui non consente al giudice di dichiarare
interrotto il processo quando vi sia la prova documentale
della morte della parte contumace pur essendo tale prova
equipollente a quella proveniente dalla relazione della

.

notifica di atti dell’ufficiale giudiziario e pur
realizzandosi un’ipotesi di disparità di trattamento
rispetto a quella della scomparsa della parte convenuta,
trattata nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 220
del 1986.
Il motivo è manifestamente infondato alla luce della già
citata pronuncia di questa Corte n.8755 del 2012, nella
quale vengono sottolineate, alla luce del sistema
normativo processuale ratione temporis applicabile, le
radicali differenze tra la fattispecie della morte del
contumace nel corso del processo e quella relativa alla
scomparsa del convenuto mediante il richiamo ad analogo
precedente n. 1250 del 2000. In quest’ultima pronuncia
sono analiticamente individuate le ragioni d’impossibilità
di un’applicazione analogica della pronuncia della Corte
Costituzionale n. 220 del 1986. Nell’ipotesi del convenuto
contumace si ha riguardo ad un soggetto che ha
volontariamente scelto di non costituirsi in giudizio e
che viene colpito da un evento (la morte) che ne comporta
la successione universale degli eredi. Nell’ipotesi del
10

convenuto scomparso tale conseguenzialità non si ha, ma
occorre invece la dichiarazione giudiziale della scomparsa
medesima e la nomina di un curatore. Può inoltre
escludersi anche la disparità di trattamento tra la
rilevanza processuale dell’evento morte rispetto

all’evento scomparsa in quanto la disciplina dettata
dall’art. 300 cod.proc.civ. per la morte della parte
contumace è coerente con tutta l’impostazione del processo
contumaciale ed è pertanto conseguente che sia prevista
l’interruzione del processo solo nel caso in cui la morte
risulti (dalla relata dell’Ufficiale giudiziario) in caso
di prescritta notifica di alcuni atti. La scomparsa, per
le caratteristiche dell’istituto, necessita, invece, di
una serie di adempimenti che rendono – medio tempore inattuabile qualsiasi attività difensiva, donde la
necessità dell’interruzione, che è strettamente legata
alle connotazioni di tale istituto.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il relativo
motivo deve essere respinto.
Nell’unico motivo di ricorso incidentale viene dedotta la
violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in ordine alla
statuizione della Corte d’Appello che ha disposto la
compensazione di entrambi i gradi di giudizio nonostante
la rimessione al primo giudice, essendo invece tenuta a

11

decidere, secondo la parte ricorrente, esclusivamente in
ordine alle spese del grado d’appello.
Il motivo è manifestamente infondato. Secondo il costante
orientamento di questa Corte, quando il giudice d’appello
ex art. 354 cod. proc. civ. rimette il processo davanti al
giudice di primo grado, può provvedere in ordine alle
spese di entrambi i gradi di giudizio. (Cass. 16765 del
2010). Non vi sono altri profili di censura in ordine alla
statuizione sulle spese.
P.Q.M.
La Corte,
Rigetta il ricorso principale ed incidentale. Condanna la
parte ricorrente al pagamento delle spese del presente
procedimento in favore del contro ricorrente che liquida
in E. 2500 per compensi, E. 200 per esborsi oltre
accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 26 novembre
2013.

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