Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2555 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. III, 04/02/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 04/02/2010), n.2555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. CALABRESE Renato Luigi – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19488-2005 proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI CONCIATORI 3, presso lo studio dell’avvocato UTTARO

LORETA, rappresentato e difeso dall’avvocato LONGO IGNAZIO giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ZURIGO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.A. Rappresentanza Generale per

l’Italia (OMISSIS) in persona del Procuratore e Legale

Rappresentante Dott. G.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIORGIO VASARI 5, presso lo studio dell’avvocato RUDEL

RAOUL, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MORELLI

ADRIANA giusta delega in calce al controricorso;

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (OMISSIS) in persona del

Direttore Servizio Affari Legali Avvocato L.G.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VESPASIANO 17-A, presso lo

studio dell’avvocato INCANNO’ GIUSEPPE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIELLI D’OULX LUIGI giusta delega a

margine del controricorso;

TELECOM ITALIA SPA (OMISSIS) già SIP S.P.A. in persona del suo

procuratore speciale, Sig. B.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 7 6, presso lo studio

dell’avvocato SPINELLI GIORDANO TOMMASO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CONTI MAIORCA FULVIA giusta delega in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

contro

BOGGIO GELASIO & FIGLI SPA, SICOS SPA;

– intimati –

sul ricorso 24248-2005 proposto da:

BOGGIO GELASIO SRL (OMISSIS) (già S.P.A. Impresa Boggio Gelasio

e Figli) in persona del suo legale rappresentante pro tempore Ing.

B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FERDINANDO

DI SAVOIA 3, presso lo studio dell’avvocato SGROMO GIOVAMBATTISTA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GARELLI GIOVANNI

giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

sul ricorso 24730-2005 proposto da:

SICOS SOCIETA’ ITALIANA COSTRUZIONI OPERE SPECIALIZZATE SPA

(OMISSIS) (di seguito brevemente SICOS S.P.A.), considerata

domiciliata “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GUIDO ORLANDO e

MARSON PAOLO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BOGGIO GELASIO & FIGLI SPA, ZURIGO ASSICURAZIONI SPA, REALE

MUTUA

ASSICURAZIONI SPA, TELECOM ITALIA SPA, B.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2070/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 13/2/2004, depositata il 13/12/2004, R.G.N.

2359/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato LORETA UTTARO per delega dell’Avvocato IGNAZIO

LONGO;

udito l’Avvocato RAOUL RUDEL;

udito l’Avvocato ANDREA CUCCIA per delega dell’Avvocato TOMMASO

SPINELLI GIORDANO;

udito l’Avvocato GIOVAMBATTISTA SGROMO;

udito l’Avvocato ROBERTA CORSI per delega dell’Avvocato GUIDO

ORLANDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA AURELIO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

l’assorbimento del ricorso incidentale, l’accoglimento del ricorso

incidentale “SICOS”.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza del 18 ottobre 2001 il GOA del Tribunale di Torino rigettava la domanda proposta da B.G. contro la SIP s.p.a. (ora Telecom) e la ditta Boggio Gelasio & Figli s.p.a. per sentire dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti per i danni subiti dagli immobili di proprietà e conseguentemente al loro risarcimento a suo favore.

Nel giudizio di primo grado si costituivano la SIP, la Boggio, appaltatrice dei lavori per conto della SIP, la SICOS s.p.a., chiamata in causa dalla Boggio, in quanto subappaltatrice, la Zurigo Assicurazioni, quale compagnia assicuratrice della Boggio, la Reale Mutua Assicurazioni quale compagnia presso cui era assicurata la Sicos.

Avverso questa decisione proponeva appello il B., cui resistevano tutti i soggetti costituiti in prime cure.

2.- La Corte di appello di Torino con sentenza del 13 dicembre 2004 rigettava l’appello e condannava alle spese nei confronti delle parti appellate.

Contro la sentenza propone ricorso per cassazione il B., affidandosi a tre motivi.

Resistono con controricorso la Telecom, la Boggio, la Sicos, la Zurigo Assicurazioni, la Reale Mutua Assicurazioni.

La Sicos propone ricorso incidentale, con un unico motivo.

La Boggio propone ricorso incidentale condizionato, con un unico motivo.

Hanno depositato memoria il B., la Sicos e la Zurigo Assicurazioni.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c..

1.- Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 155 e 116 c.p.c. – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione a punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, denunzia ex art. 360 c.p.c., n. 5) il B. lamenta che il giudice dell’appello avrebbe errato nel valutare la CTU, perchè in essa si accertava l’esistenza del nesso di causalità tra i lavori effettuati sul terreno SIP e le lesioni strutturali del fabbricato di sua proprietà.

Va precisato in punto di fatto che nei primi mesi del 1987 il B. aveva constatato che due unità immobiliari di civile abitazione di sua proprietà in (OMISSIS) presentavano nella muratura diffuse fessurazioni conseguenti a lavori di sbancamento, poti in esser dall’impresa Boggio, in occasione della costruzione di un fabbricato di proprietà SIP, di qui l’incardinamento del giudizio.

Il Tribunale, sulla base della CTU espletata e che aveva concluso per una mera verosimiglianza del nesso eziologico tra i danni alle unità immobiliari e i lavori eseguiti, aveva respinto la domanda, in quanto la verosimiglianza può solamente consentire di affermare che la domanda attrice non è stata pienamente provata (p. 10 sentenza impugnata).

Nella CTU venivano evidenziate alcune circostanze fattuali, che non sarebbero state esaminate congruamente dal giudice dell’appello.

Infatti, sebbene il fabbricato del B. fosse stato edificato esclusivamente in funzione del suo appoggio per così dire naturale sul terreno, tale operazione costruttiva non era anomala rispetto all’epoca in cui fu edificato, con muri di sostegno a valle ed a monte altrettanto connaturali e quindi di per sè atta al suo sostentamento (p. 9 ricorso, ove si riporta il brano della CTU).

Nello stabile vicino a quello del B., di proprietà L., furono avvertiti soprattutto dei riscontri di cedimento a metà della corsia stradale verso valle.

Peraltro, “le stesse manifestazioni riscontrate nel terreno e nell’edificio attoreo concorrono ad intravedere un cedimento del terreno e delle opere verso valle., e per quel che riguarda il terreno e il fabbricato SIP vi sono chiare indicazioni da parte delle stesse parti o del loro ctp di una non attitudine statica all’esecuzione dell’opera talchè sono state intraprese tutta una serie di complesse e sistematiche opere di rinforzo del terreno a monte sottostante alla strada e alla proprietà B. (p. 10 ricorso, stralci della CTU).

Quindi, conclude il ricorrente, vi era la prova che la SIP e la Boggio erano ben consapevoli del pericolo e, pertanto, intrapresero tutta una serie di opere eminentemente volte a consolidare il terreno proprio a monte dove sorge la villetta del B. (p. 10 ricorso).

Il giudice dell’appello, per il vero, tiene presenti queste circostanze fattuali rilevate dal CTU e, condividendo la tesi del giudice di prime cure, ritiene che sia stata raggiunta una probatio semi plena.

Da una parte, il giudice del merito non prende posizione sul significato esatto (v. Dizionario della lingua italiana Oli e Devoti), evidenziato dal ricorrente, dell’aggettivo verosimile (conforme al vero fino al punto da garantire la probabilità o la credibilità di un fatto anche non avvenuto), ma si limita a ritenere che il concetto di verisimiglianza di un fatto non è equiparabile alla “esistenza” dello stesso, il che è esatto sotto il profilo semantico – dall’altro approfondisce l’analisi delle risultanze tecniche della CTU. Al riguardo, il giudice del merito non si sofferma solo sul fatto che il CTU constati la edificazione del fabbricato del B. su di un terreno di costante pendenza, ma pone in rilievo che il CTU ha affermato che il movimento, che genera fessurazioni, prosegue ancora a lavori finiti e ciò sta a significare che tali movimenti potessero preesistere all’attivazione del cantiere SIP e che non sono dipesi dalle vibrazioni, ma da un naturale abbassamento del terreno, privo di fondazioni (p. 12 sentenza impugnata).

Ne rileva, dunque, che vi sono elementi (natura del terreno, assenza di valide fondazioni, mancanza di legamenti statici tra le varie parti dell’edifici, spinte continue del terreno) che conducono a ritenere anche non sia stata raggiunta la prova rigorosa, incombente sul B., in ordine al nesso di causalità tra lavori effettuati e danni lamentati.

Peraltro, nulla il B. ha provato nè si è offerto di provare sulla condizione del suo immobile prima dei lavori, soprattutto alla luce delle caratteristiche costruttive dell’edificio sopra evidenziate (p. 13 sentenza impugnata).

Anche per tali ragioni il giudice del gravame non accoglie la istanza di rinnovo della CTU o di ulteriore convocazione del CTU (p. 14).

La motivazione sopra riportata della sentenza impugnata, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, è immune da ogni vizio logico-giuridico.

Il giudice dell’appello non si è sostituito con propria convinzione tecnica a quanto emerso dalla CTU, ne ha approfondito i rilievi in essa contenuti ed ha espresso le ragioni del proprio convincimento in termini tali da consentire a questa Corte il controllo del processo logico adottato per pervenire ad esso (Cass. 17906/03), e correttamente, in virtù di tale processo logico, non ha disposto una nuova indagine peritale a fronte delle contestazioni del B..

2.- Il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2049, 2050 e 2051 c.c. in relazione all’art. 2697 c.c. – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione a punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio) e il terzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 191, 196 e 345 c.p.c.) vanno esaminati congiuntamente per la loro interconnessione.

Con essi il ricorrente lamenta che il giudice dell’appello avrebbe errato nel ritenere che la prova sulla condizione dell’immobile prima dei lavori spettasse a lui stesso.

Come è noto, in tema di danno cagionato da cosa in custodia il danneggiato non è esonerato dall’onere di provare la efficacia del nesso causale tra la cosa e, l’evento (Cass. n. 10687/01): il che non è stato raggiunto, se non in termini probabilistici, come visto e considerato.

Peraltro, come correttamente si esprime il giudice dell’appello, quello che il B. non ha provato si concreta non in un elemento tecnico, bensì in un fatto ed è di certo onere della parte evidenziare la situazione ex ante, onde poter portare argomenti anche solo indiziar o presuntivi a sostegno di quanto si domandi per eventi accaduti successivamente.

Ne consegue che anche il terzo motivo, per quanto sopra considerato, va disatteso.

3.- Il ricorso incidentale della SICOS circa la omessa e/o insufficiente pronuncia su un punto decisivo della vertenza – art. 360 c.p.c., n. 5 – va respinto.

Allorchè la Corte territoriale ha disposto la condanna dell’attore a rifondere ad essa le sole spese del secondo grado del giudizio e non già a condannare la Boggio e la Reale Mutua a rimborsare in solido gli oneri sostenuti per resistere alle loro domande(infondate) promosse nei suo riguardi (p. 23 controricorso SICOS), non solo il giudice dell’appello ha tenuto conto dell’esito della causa principale, ma per quanto concerne il rapporto tra i soggetti sopra indicati ha ritenuto implicitamente la legittimità della chiamata in causa della SICOS, peraltro, richiesta ed ammessa dal giudice di prime cure, senza trascurare che, solo all’esito del giudizio, le domande promosse nei suoi riguardi si sono potute rivelare infondate.

Il ricorso della Boggio, in quanto condizionato è assorbito dal rigetto del ricorso principale.

La complessità della vicenda, la non condanna dei convenuti per il non raggiungimento della prova sul nesso eziologico, il rigetto del ricorso incidentale della Sicos sono tutti elementi che inducono il Collegio a compensare tra le parti le spese del presente giudizio per cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale del B., il ricorso incidentale della Sicos, assorbito il ricorso incidentale condizionato della Boggio; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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