Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2555 del 02/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 2555 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: FASANO ANNA MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 26712-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
GUGLIELMETTI MICHELANGELO;

2017
2382

intimato

avverso la sentenza n. 238/2009 della COMM.TRIB.REG.
di ANCONA, depositata il 25/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. ANNA
MARIA FASANO.

Data pubblicazione: 02/02/2018

R.G. N. 26712/10
RITENUTO CHE:

A seguito di indagini svolte dalla GdF di Pesaro-Urbino nei confronti
della ditta individuale “Eram Trading di Guglielmetti Michelangelo,
esercente attività di commercio all’ingrosso di prodotti di consumo

fiscale con riferimento agli anni oggetto di controllo (2000, 2001,
2002, 2003, 2004) ed, in particolare, che la Eram Trading aveva
emesso fatture per operazioni “soggettivamente inesistenti”,
acquistando telefoni cellulari da imprese sanmarinesi per il tramite
della società Habitat Trading S.r.l., società cartiera, la quale, pur
dovendo assolvere agli obblighi IVA, ex art. 17 d.P.R. n. 633 del
1972, non adempiva ad alcun obbligo fiscale. A seguito di questa
prima indagine veniva effettuata una attività di controllo, che si
concludeva con il PVC del 9 maggio 2006, in cui venivano
riscontrate movimentazioni bancarie non giustificate dalla
contribuente, per un importo complessivo di euro 775.163,27. Sulla
base della suddette verifiche venivano notificato l’avviso di
accertamento n. RP01430429 per IVA, IRPEF ed IRAP, relativo
all’anno di imposta 2004, impugnato dalla società contribuente
innanzi alla CTP di Pesaro, che rigettava il ricorso. La contribuente
proponeva appello, che veniva accolto dalla CTR delle Marche con
riferimento alla detraibilità dei costi per operazioni soggettivamente
inesistenti ai fini delle imposte dirette, affermava l’indetraibilità
dell’IVA sugli acquisti documentati da fatture soggettivamente
false, stante la piena consapevolezza della contribuente del
meccanismo fraudolento, e con riferimento alle operazioni bancarie
non giustificate rideterminava la percentuale di costì deducibili.
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per la cassazione della
sentenza, svolgendo due motivi. La parte intimata non ha svolto
difese.

non alimentari, emergevano elementi significativi di evasione

CONSIDERATO CHE:

1.Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata
denunciando la violazione degli artt. 39 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché 2, 8,

3, c.p.c, atteso che la CTR è incorsa in ” error juris” in quanto
rilevando la piena consapevolezza del contribuente circa la falsità
soggettiva delle fatture, e comunque in assenza di ogni allegazione
e prova circa l’estraneità alla frode, ha nondimeno ritenuto la
deducibilità ai fini delle imposte dirette dei costi documentati nelle
stesse fatture.

1.1. Il motivo è infondato.
L’Ufficio ricorrente lamenta il vizio denunciato, sostenendo che la
CTR erroneamente, pur rilevando la piena consapevolezza della
società contribuente circa la falsità soggettiva delle fatture, e
comunque in assenza di allegazione circa l’estraneità alla frode
della società, ha dedotto ai fini delle imposte dirette i costi che
erano documentati nelle fatture stesse. La decisione impugnata non
merita censura alla luce dell’indirizzo espresso da questa Corte, a
cui si intende dare continuità, secondo cui: ” In tema di imposte sui
redditi, la partecipazione alla frode carosello o la mera
consapevolezza della stessa, da parte del concessionario, non
determina ex se il venire meno dell’inerenza all’attività di impresa
del bene di cui all’operazione soggettivamente inesistente e non ne
esclude, pertanto, la deducibilità, dovendosi tenere distinti gli
effetti della condotta del contribuente in relazione alla disciplina
dell’IVA e a quella delle imposte dirette, atteso che, nel primo caso,
la condotta dolosa o consapevole del concessionario, a cui è
parificata l’ignoranza colpevole, impedisce l’insorgenza del diritto
2

14 del d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n.

alla detrazione per mancato perfezionamento dello scambio, non
essendo l’apparente cedente l’effettivo fornitore, mentre, ai fini
delle imposte dirette, l’illecito o la mera consapevolezza di esso non
incide sulla realtà dell’operazione economica e sul pagamento del
corrispettivo in cambio della consegna della merce, per cui il costo
dell’operazione, ove imputato al conto economico, può concorrere
nella determinazione della base imponibile ai fini delle imposte

reimpiegato nell’esercizio dell’attività di impresa e sempre che non
venga utilizzato per il compimento di un delitto non colposo “(Cass.
n. 13803 del 2014; Conf. n. 16719 del 2016).

2.

Il rigetto del primo motivo determina l’assorbimento del

secondo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 39 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917,
nonché 2, 8 e 14 del d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c., lamentandosi che l’error iuris denunciato nel
precedente motivo vizierebbe anche il capo della sentenza con cui
la CTR ha parzialmente annullato la ripresa a tassazione ai fini delle
imposte dirette fondata sulle movimentazione bancarie non
giustificate ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973.

3. Da siffatti rilievi consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese
in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Così è deciso, in R9na, il 5.10.2017.

dirette nella misura in cui il bene o servizio acquistato venga

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA