Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25549 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 30/11/2011), n.25549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11904/2010 proposto da:

S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA SORA 47, presso lo studio dell’avvocato ROSSI Sergio,

che lo rappresenta e difende;, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CDP SRL (OMISSIS) in persona dell’amministratore unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 45, presso lo studio

dell’avvocato MARZANO Marco Stefano, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 588/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

6.2.09, depositata il 28/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Sergio Rossi che si riporta alla

relazione;

udito per la controricorrente l’Avvocato Marco Stefano Marzano che si

riporta alla relazione.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. S.G. ha proposto ricorso per cassazione contro la s.r.l. CDP avverso la sentenza del 28 aprile 2009, pronunciata in grado di appello dalla Corte d’Appello di Roma in una controversia locativa inter partes.

La s.r.l. intimata ha resistito con controricorso.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, veniva redatta relazione ai sensi di detta norma, che veniva notificata all’avvocato del ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. Il ricorso appare inammissibile perchè proposto – come eccepito anche dalla resistente – senza l’osservanza dell’art. 366 bis c.p.c..

I primi due motivi di ricorso – il primo deducente vizio di violazione di norme del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, ed il secondo vizio di violazione di norme di diritto ai sensi del n. 3 di detta norma – non si concludono con la formulazione del prescritto quesito di diritto.

Il terzo motivo – denunciane vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non si conclude nè contiene la formulazione del c.d. momento di sintesi espressivo della c.d. chiara indicazione, alla quale alludeva l’art. 366 bis c.p.c. (si vedano, per i termini nei quali detta formulazione doveva avvenire, già Cass. (ord.) n. 16002 del 2007 e Cass. sez. un. n. 20603 del 2007, nonchè la conforme giurisprudenza successiva).

p. 4. E’ da rilevare che l’art. 366 bis c.p.c., è applicabile al ricorso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47. L’art. 58, comma 5, della legge ha, infatti, sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati – come nella specie – dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010). Nel contempo, non avendo avuto l’abrogazione effetti retroattivi l’apprezzamento dell’ammissibilità dei ricorsi proposti anteriormente a quella data continua a doversi fare sulla base della norma abrogata”.

p. 2. Il Collegio, letta la relazione ed esaminati gli atti, rileva che sono condivisibili le argomentazioni e le conclusioni della relazione, le quali non sono in alcun modo superate dalle argomentazioni svolte dal ricorrente nella sua memoria.

In essa, l’unico argomento che – al di là di considerazioni sulla politica legislativa riguardo alle numerose modifiche succedutesi nella disciplina del ricorso per cassazione – si svolge in modo pertinente rispetto ai rilievi della relazione, è quello sulla circostanza che, essendo stato notificato il ricorso dopo l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c., non avrebbe dovuto osservare tale norma: senonchè si tratta di argomento che rivela l’omessa considerazione della giurisprudenza citata dalla relazione circa il diritto transitorio regolatore dell’efficacia dell’abrogazione.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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