Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25549 del 13/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25549 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

sentenza in forma
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROSSI LIA (RSS LIA 44T43H501W), elettivamente domiciliata in Roma,
Via Andrea Doria, n. 48, presso lo studio legale dell’Avv.
Ferdinando Emilio Abbate, che la rappresenta e difende in giudizio
per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro

tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,
presso la quale è domiciliato, in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente – avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia, reso nel
procedimento n. 626/2009 C.C., depositato in data 7 settembre
2010.

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Data pubblicazione: 13/11/2013

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’il dicembre 2012 dal Consigliere relatore Dott. ssa Maria
Rosaria San Giorgio;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Sergio Del Core, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Corte d’appello di Perugia, con decreto in data 6 giugno
2005, rigettò la domanda di equa riparazione proposta da Lia Rossi
nei confronti del Ministero della Giustizia in relazione ad un
giudizio in materia di lavoro, introdotto dalla stessa innanzi al
Pretore del lavoro di Roma con ricorso depositato il 23 marzo 1997
e definito in primo grado con sentenza depositata il 28 febbraio
2000, e, a seguito di appello proposto dalla controparte il 26
febbraio 2001, con sentenza depositata il 20 novembre 2003. La
Corte d’appello osservò che dalla durata di sei anni e mezzo del
processo doveva essere detratto il lasso di tempo intercorso tra
il deposito della sentenza di primo grado e la proposizione della
impugnazione nonché il periodo tra l’udienza del 7 novembre 2002 e
quella del 27 marzo 2003, concesso dal giudice per il deposito di
note difensive. Ritenne quindi che, operate tali detrazioni, la
durata del processo non avesse superato quella ragionevole.
A seguito di ricorso per cassazione, questa Corte rinviò la
causa al giudice dell’equa riparazione affinché verificasse se il
rinvio per note difensive potesse o meno essere ascritto ad
intento dilatorio delle parti, nonché quale fosse il periodo di
tempo,all’interno del lasso intercorso tra il deposito della

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

sentenza di primo grado e la proposizione della impugnazione, non
riconducibile all’esercizio del diritto di difesa. Questa Corte
escluse poi che la insussistenza del danno non patrimoniale
potesse desumersi dalla circostanza che la ricorrente avesse
omesso di utilizzare gli strumenti sollecitatori.

alla Corte d’appello, che, con sentenza depositata il 7 settembre
2010, condannò il Ministero della Giustizia al pagamento in favore
della Rossi della somma di euro 1200,00 oltre agli interessi
legali dalla domanda, ritenendo violato per dieci mesi il termine
di ragionevole durata del processo. Condannò altresì il Ministero
alla rifusione delle spese di lite che, per diritti ed onorari,
liquidò in euro 700,00 per il primo grado, euro 1000,00 per il
giudizio di Cassazione, euro 700,00 per il giudizio di rinvio,
oltre alle spese generali, I.V.A. e c.i. come per legge, da
distrarsi in favore del difensore antistatario.
Per la cassazione di tale decreto ricorre la Rossi sulla base
di un unico motivo. Resiste con controricorso il Ministero della
Giustizia.
Motivi della decisione
Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione
semplificata nella redazione della sentenza.
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 91 cod.proc.civ., degli artt. 4 e 5 d.m. n.
127 del 2004, in relazione alla liquidazione di onorari e
competenze in misura inferiore alle tariffe per il giudizio di

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A seguito del rinvio, la Rossi riassunse il giudizio innanzi

riassunzione. Avrebbe errato la Corte di merito nell’indicare in
modo dettagliato quanto liquidato rispettivamente a titolo di
onorari e competenze, non consentendo di verificare l’osservanza
dei minimi tariffari in relazione alle singole voci di
liquidazione. Comunque, il totale di quanto determinato a titolo

quanto riguarda la riassunzione, sarebbe inferiore ai minimi
tariffari dei soli onorari e competenze.
Il ricorso non merita accoglimento.
Nei procedimenti di natura contenziosa, quale è quello
introdotto ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 89 del 2001, la
rispondenza della liquidazione delle spese di lite alle tariffe
professionali va riscontrata in relazione all’ammontare
complessivo liquidato dal giudice, prospettiva che nel caso di
specie, ove gli onorari sono stati liquidati in euro 700 (in
misura superiore al minimo tariffario), porta a concludere che la
regolamentazione delle spese fatta dalla Corte di appello abbia
rispettato nel suo complesso i limiti posti dalle tariffe
professionali.
Il ricorso va pertanto respinto, con condanna della parte
soccombente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come
da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 293,00 per
compenso, oltre spese prenotate a debito.

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di spese, competenze ed onorari (complessivi euro 700,00), per

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, Sottosezione

Prima, 1’11 dicemre 2012.

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