Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25548 del 30/11/2011
Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 30/11/2011), n.25548
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11691/2010 proposto da:
RESTAURO ARCHEOLOGICO SARDEGNA COOP. a r.l. in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VASARI 4, presso lo studio dell’avvocato BORIA PIETRO, rappresentata
e difesa dall’avvocato FAIS Paolo, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
B.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 203/2009 del TRIBUNALE di SASSARI del 7.2.09,
depositata il 24/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO
FINOCCHI GHERSI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p. 1. La Restauro Archeologico Sardegna Coop. a r.l. ha proposto ricorso per cassazione contro B.M. avverso la sentenza del 24 febbraio 2009 con la quale il Tribunale di Sassari, provvedendo in gradi appello sulla controversia decisa inter partes in primo grado nel merito dal Giudice di Pace di Sassari, ha dichiarato (dopo aver respinto sia il motivo di appello sulla giurisdizione sia il motivo di appello sull’esistenza di una clausola compromissoria), in accoglimento del terzo motivo di appello, la competenza sulla controversia del Tribunale di Sassari in composizione societaria, per essere la controversia riconducibile alle controversie c.d. societarie, di cui al D.Lgs. n. 5 del 2003.
Il B. non ha resistito.
p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, veniva redatta relazione ai sensi di detta norma, che veniva notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:
“(…) 2. Il ricorso è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e si presta ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009.
p. 3. Il ricorso appare inammissibile perchè avverso la sentenza impugnata avrebbe dovuto essere proposto il regolamento di competenza necessario (o, in ragione della decisione sui primi due motivi di appello, quello facoltativo, se non si reputa che la decisione sia solo quella finale sulla competenza).
p. 4. Al riguardo, il ricorso ordinario potrebbe convertirsi in regolamento di competenza ove parte ricorrente dimostrasse che la sua proposizione è stata tempestiva ai sensi dell’art. 47 c.p.c..
Tuttavia, se anche venisse data questa dimostrazione (che supporrebbe la produzione dell’avviso di cancelleria della comunicazione del deposito, ove avvenuta, oppure, in difetto, di certificazione in proposito), il ricorso sarebbe inammissibile in ogni caso, pur se la conversione avesse luogo, perchè l’unico motivo su cui si fonda non si conclude con la formulazione del prescritto quesito di diritto, applicabile anche al regolamento di competenza (ex multis: Cass. (ord.) n. 17536 del 2008 e (ord.) n. 17974 del 2009).
p. 5. E’ da rilevare che l’art. 366 bis c.p.c. è applicabile al ricorso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47. L’art. 58, comma 5, della legge ha, infatti, sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati – come nella specie – dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010). Nel contempo, non avendo avuto l’abrogazione effetti retroattivi l’apprezzamento dell’ammissibilità dei ricorsi proposti anteriormente a quella data continua a doversi fare sulla base della norma abrogata”.
p. 2. Il Collegio rileva che sono condivisibili le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.
Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.
Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011