Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25548 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 13/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.13/12/2016),  n. 25548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17196-2014 proposto da:

MALIZIA DISTRIBUZIONE S.R.L. P.I. (OMISSIS), nonchè GELIMA S.R.L. IN

LIQUIDAZIONE P.I. (OMISSIS), già Società Malizia S.p.a.,

incorporante la società Emmeti S.r.l., questa ultima cessata per

effetto della incorporazione nella Malizia S.p.a., già Malizia

Distribuzione Ingrosso Unipersonale s.r.l., in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, domiciliate in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e

difese dall’avvocato GIANFRANCESCO VETERE, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

C.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 814/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 27/06/2013 R.G.N. 1509/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza 27 giugno 2013, la Corte d’appello di Catanzaro rigettava l’appello proposto da Malizia Distribuzione s.r.l. e Gelima s.r.l. avverso la sentenza di primo grado, che, nella contumacia della prima società (sola convenuta in giudizio), aveva accertato: l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra Malizia Distribuzione s.r.l. e C.G. dal 26 aprile al 10 giugno 2004, condannando la prima al pagamento, in favore della seconda, della somma di Euro 2.402,50, oltre accessori, a titolo di differenze retributive; l’illegittimità del recesso della società datrice, che condannava all’ulteriore somma di Euro 6.279,06 per risarcimento del danno, retribuzioni non percepite fino alla scadenza del termine fissato nel contratto di lavoro (30 novembre 2004), al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, oltre accessori di legge.

In esito alla ricostruita evoluzione in fatto delle vicende societarie per l’individuazione dell’effettivo datore di lavoro (essendo Malizia Distribuzione s.r.l. stata costituita soltanto il 19 settembre 2006 e Gelima s.r.l. essendo la nuova denominazione sociale di Malizia s.p.a., nella quale si era trasformata Malizia Distribuzione Ingrosso s.u.r.l., stipulante il 9 dicembre 2002 con Emmeti s.r.l., incorporata dalla prima il 7 giugno 2004, un contratto annuale, tacitamente rinnovabile, di affitto d’azienda avente ad oggetto il negozio in (OMISSIS), presso il quale C.G. aveva prestato l’attività lavorativa), la Corte territoriale disattendeva l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di Malizia Distribuzione s.r.l..

Essa riteneva, infatti, che non di una tale questione si trattasse, ma piuttosto della legittimazione a contraddire e quindi della titolarità del rapporto: e pertanto di una questione di merito, nel potere dispositivo, di allegazione e probatorio delle parti. Con la conseguenza della fondatezza delle pretese della lavoratrice nei confronti della predetta società convenuta, in quanto esplicitamente menzionata nel contratto di assunzione e non più in condizione di contrastarle probatoriamente, per la prima volta in grado di appello, per il divieto posto dall’art. 437 c.p.c..

Sicchè, per la sua operatività effettiva all’epoca (come provato anche da corrispondenza intercorsa tra le parti, nelle more del giudizio di primo grado, per la sua definizione bonaria), essa era tenuta all’adempimento delle obbligazioni contratte prima della sua formale costituzione, pertanto irrilevante.

Con atto notificato il 16 (20) giugno 2014, Malizia Distribuzione s.r.l. e Gelima s.r.l. ricorrono per cassazione con cinque motivi, mentre la lavoratrice è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, le ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il difetto di legittimazione passiva di Malizia Distribuzione s.r.l., in quanto non ancora costituita all’epoca di vigenza del rapporto di lavoro: piuttosto istituito con Emmeti s.r.l., allora affittuaria del negozio in cui C.G. aveva prestato l’attività lavorativa e pertanto legittimata passivamente nel giudizio.

Con il secondo, le ricorrenti deducono vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quali la supposta indicazione della propria denominazione nel contratto di assunzione e il supposto scambio di corrispondenza tra i legali delle parti per una definizione amichevole. Con il terzo, le ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la natura di mera difesa, e non già di eccezione in senso stretto, della deduzione del difetto di titolarità passiva del rapporto, pertanto deducibile per la prima volta anche in appello.

Con il quarto, le ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’erronea valutazione di inammissibilità delle proprie istanze istruttorie (disconoscimento di sottoscrizione, richieste di acquisizione documentale, di rinnovo della prova testimoniale e di assunzione di nuovi testi), sul presupposto della loro preclusione per la mancata costituzione della società in primo grado.

Con il quinto, le ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non corrispondenza della pronuncia risarcitoria alla domanda (irritualmente) proposta ed omessa sull’eccezione di prescrizione di Gelima s.r.l..

Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., per difetto di legittimazione passiva di Malizia Distribuzione s.r.l., non ancora costituita all’epoca di vigenza del rapporto di lavoro, è infondato.

Così come la legittimazione ad agire consiste nell’affermazione della titolarità del diritto dedotto in giudizio, in particolare rilevando la prospettazione offerta nella domanda, analogamente la legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell’azione, pure dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell’obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio: sicchè, qualora l’atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l’attore come titolare del diritto di cui si chiede l’affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l’azione sarà inammissibile e il vizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio (Cass. 20 ottobre 2015, n. 21176; Cass. 8 agosto 2012, n. 14243).

Diversamente, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicchè spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass. s.u. 16 febbraio 2016, n. 2951).

E pertanto la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell’azione diretta all’ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’azione, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e perciò la sua fondatezza (Cass. 27 giugno 2011, n. 14177).

Nel caso di specie, la contestazione della qualità di datrice di lavoro (in grado di appello essendo rimasta contumace in primo grado) di Malizia Distribuzione s.r.l., nei cui confronti Giselda Campanella ha prospettato, nell’atto introduttivo del giudizio, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (a tempo determinato), non investe una questione di legittimazione passiva, ma di titolarità del diritto, pertanto attinente al merito della controversia: come ha esattamente ritenuto la Corte territoriale (per le ragioni esposte dal terzo capoverso di pg. 11 al primo di pg. 13 della sentenza).

Nel rispetto dell’ordine logico e giuridico delle questioni, deve essere esaminato, prima del secondo, il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., per la natura di mera difesa, e non di eccezione in senso stretto, della deduzione del difetto di titolarità passiva del rapporto.

Esso è fondato.

Le contestazioni del convenuto della titolarità del rapporto controverso dedotto dall’attore hanno natura non già di eccezioni in senso stretto, ma di mere difese (Cass. 19 novembre 2015, n. 23657). Ed esse sono proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assumano valore di non contestazione o alterino la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Cass. s.u. 16 febbraio 2016, n. 2951).

Ha allora natura di difesa ben esaminabile la deduzione di Malizia Distribuzione s.r.l. di esclusione della titolarità propria, quale datrice, del rapporto oggetto di controversia tra le parti, per la sua costituzione (il 19 settembre 2006) in epoca successiva ad esso (vigente dal 26 aprile al 10 giugno 2004).

Nè un tale esame è precluso da un accertamento in fatto della Corte territoriale insindacabile in sede di legittimità, avendo essa piuttosto escluso la rilevanza della circostanza dedotta (“Non rileva… che la costituzione… sia avvenuta nel 2006… poichè… nel contratto di lavoro stipulato in data 22 maggio 2004 la detta società risulta essere espressamente menzionata, per cui è da ritenere che la stessa, pur in assenza di formale costituzione, fosse effettivamente operativa e, come tale, una volta costituita, tenuta a far fronte alle obbligazioni assuntè: così al penultimo capoverso di pg. 13 della sentenza), in virtù di una non corretta applicazione del principio di responsabilità della società per le obbligazioni assunte anche prima della sua costituzione, a norma dell’art. 2331 c.c., commi 2 e 3: e pertanto di un errore di diritto.

Appare chiaro come la Corte calabrese non abbia rettamente inteso la previsione, finalizzata alla diretta assunzione di responsabilità, illimitata e solidale, di coloro che abbiano agito per una società non ancora costituita, o non ancora iscritta: responsabilità che permane inalterata (salvo patto contrario) anche dopo la regolare iscrizione della società e anche dopo che questa, una volta conseguita la personalità giuridica, abbia ratificato dette operazioni, a tutela dell’affidamento dei terzi i quali, non conoscendo la consistenza patrimoniale dell’organismo sociale in via di costituzione, hanno negoziato fidando sulla solvibilità di coloro che hanno agito per il medesimo (Cass. 26 luglio 2012, n. 13287; Cass. 12 novembre 2004, n. 21520).

Ma nel caso di specie, non si configurerebbe, in difetto di titolarità del rapporto di lavoro, alcuna responsabilità obbligatoria di Malizia Distribuzione s.r.l., in assenza di alcun soggetto che abbia agito in suo nome (neppure essendovene stata allegazione). Nè tanto meno si configurerebbe una responsabilità propria diretta della società, all’epoca non ancora costituita nè iscritta nel registro delle imprese e pertanto inesistente quale soggetto giuridico.

Dalle superiori argomentazioni, assorbenti l’esame del secondo (vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, quali la supposta indicazione di Malizia Distribuzione s.r.l. nel contratto di assunzione e lo scambio di corrispondenza tra i legali delle parti per una definizione amichevole), del quarto (violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., per l’erronea valutazione di inammissibilità delle istanze istruttorie sul presupposto della loro preclusione per la mancata costituzione della società in primo grado) e del quinto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per non corrispondenza della pronuncia risarcitoria alla domanda della lavoratrice ed omessa sull’eccezione di prescrizione di Gelima s.r.l.), discende allora coerente l’accoglimento del terzo motivo di ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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