Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25548 del 13/11/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 25548 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
•
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge
Ricorrente
Contro
Pintus Curio
Intimato
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n.
64/2011/00
depositata il 13/6/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 10/10/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Zeno;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Pintus
contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con
la decisione in epigrafe, recante
– per quanto rileva in questa sede- il parziale
raccoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia nonché dell’appello incidentale proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di La Spezia n. 121/3/2009 che aveva
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.18675/12
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 13/11/2013
parzialmente
accolto
il ricorso
avverso gli avvisi di accertamento n.
R4K0101007202007, n. R4KCOAC00290 per sanzioni relative agli anni 2004 e 2005. Il
ricorso proposto si articola in due motivi.. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso
. Il presidente ha fissato l’udienza del 10/10/2013 per l’adunanza della Corte in Camera
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul
capo si appello relativo alla rideterminazione della sanzione irrogata per mancata compilazione del modello RW per gli anni 2004 e 2005.
La censura è infondata in quanto la decisione investe la legittimità della pretesa impositiva
oggetto del punto 5 lett. b) dell’atto di appello
Con secondo motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione della decisione circa
la misura delle sanzione senza considerare la specificità delle sanzioni conseguenti all ‘omessa compilazione del modello RW per gli anni 2004 e 2005.
La censura è fondata ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla
sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del
proprio convincimento laddove ha statuito che le sanzioni dovessero essere contenute nel
minimo, senza alcun riferimento alla circostanza che le sanzioni di cui agli avvisi di accertamento riguardavano I ‘omessa compilazione del modello RW per gli anni 2004 e 2005.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Liguria
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Liguria
Così deciso in Roma, 10/10/2013
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di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.