Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25548 del 12/10/2018
Cassazione civile sez. lav., 12/10/2018, (ud. 11/07/2018, dep. 12/10/2018), n.25548
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11943/2014 proposto da:
GOLMAR ITALIA ROMA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA
CLOTILDE, 7, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA MAZZAMAURO, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO TONUCCI;
– ricorrente –
contro
R.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5116/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 26/07/2013, R.G.N. 895/2010.
Fatto
rilevato che:
con sentenza nr. 5116 del 2013, la Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello principale, rigettato quello incidentale, condannava Golmar Italia Roma srl al pagamento, in favore di R.M., di Euro 25.258,54 a titolo di indennità per attività di incasso, oltre accessori; respingeva la domanda riconvenzionale della società avente ad oggetto la richiesta di restituzione delle somme corrisposte a titolo di patto di non concorrenza e di risarcimento del danno;
avverso tale sentenza Golmar Italia Roma srl ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Diritto
considerato che:
preliminarmente, deve rilevarsi che è stata depositata presso la cancelleria della Sezione lavoro della Corte di Cassazione copia dell’accordo sottoscritto, in data 22/05/2014, da cui risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, idoneo a palesare il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, quindi, a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; va, di conseguenza, emessa la corrispondente declaratoria, nulla disponendosi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, avendo le parti regolato anche detto profilo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 11 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018