Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25547 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 30/11/2011), n.25547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10121/2010 proposto da:

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

AMBROSCA Raffaele, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.M.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 119, presso lo studio

dell’avvocato DE CESARE GIULIO, rappresentata e difesa dall’avvocato

DELLA VALLE Maria Rosaria, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 738/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

18.2.09, depositata il 27/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Vincenzo Di Monte (per delega avv.

Raffaele Ambrosca) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. C.M. ha proposto ricorso per cassazione contro L.M.M. avverso la sentenza resa in grado d’appello in una controversia di riscatto agrario dalla Corte d’Appello di Napoli il 27 febbraio 2009.

Al ricorso ha resistito L.M.M. con controricorso.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, veniva redatta relazione ai sensi di detta norma, che veniva notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. Il ricorso appare gradatamente improcedibile ed inammissibile.

p. 3.1. La causa di improcedibilità discende dal fatto che nel ricorso si è allegato che la sentenza impugnata sarebbe stata notificata il 20 luglio 2009, ma non si è prodotta copia autentica della stessa con la relata della notificazione.

Viene, dunque, in rilievo il principio di diritto secondo cui la previsione – di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitarle soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione (Cass. se. un. n. 9055 rectius: 9005 del 2009).

p. 3.2. L’inammissibilità del ricorso discenderebbe in primo luogo dalla tardività della sua notificazione in relazione al termine breve decorso dalla notifica menzionata nel ricorso stesso.

Inoltre, ulteriore ragione di inammissibilità discenderebbe dall’inosservanza dell’art. 366 bis c.p.c..

Infatti, l’unico motivo su cui si fonda il ricorso, deducente, secondo l’intestazione, violazione di norme di diritto non si conclude con la formulazione del prescritto quesito di diritto.

E’ da rilevare che l’art. 366 bis c.p.c. è applicabile al ricorso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47. L’art. 58, comma 5, della legge ha, infatti, sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati – come nella specie – dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010). Nel contempo, non avendo avuto l’abrogazione effetti retroattivi l’apprezzamento dell’ammissibilità dei ricorsi proposti anteriormente a quella data continua a doversi fare sulla base della norma abrogata.

p. 3.3. L’esistenza della causa di improcedibilità e delle cause di inammissibilità innanzi rilevate rende superfluo esaminare la questione, sollevata dalla resistente, della mancata proposizione del ricorso anche nei confronti di P.T., che figura parte nella sentenza impugnata”.

p. 2. Il Collegio rileva che sono condivisibili le argomentazioni e le conclusioni della relazione, le quali non sono in alcun modo superate dalle argomentazioni svolte dal ricorrente nella sua memoria.

Infatti: a) quanto alla causa di improcedibilità la memoria assume innanzitutto che nel ricorso non sarebbe stata indicata la data di notifica della sentenza impugnata nel giorno 20 luglio 2009, ma l’assunto è sorprendente, atteso che nel diciassettesimo rigo della prima pagina del ricorso si legge testualmente che la sentenza impugnata sarebbe stata “notificata in data 20/07/09; b) quanto al principio di diritto della richiamata Cass. sez. un. n. 9005 del 2009 se ne travisa il contenuto, sostenendo che l’improcedibilità, nel caso di indicazione della notificazione della sentenza, potrebbe essere dichiarata solo se la notificazione sia riscontrata dagli atti prodotti dalle parti o dal fascicolo d’ufficio o eccepita dalla parte, per i che il ricorrente va rimandato alla lettura della citata decisione; c) quanto al rilievo di inammissibilità per tardività nelle deduzione – manifestamente priva di pregio, posto che è onere di chi impugna dimostrare la tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione – che patimenti solo se risultasse dagli atti la notifica o fosse stata eccepita esso potrebbe essere formulato; d) quanto al rilievo ai sensi dell’art. 366 bis nella postulazione che il quesito si dovrebbe desumere dall’illustrazione del motivo, il che è contraddetto dalla consolidata giurisprudenza della corte fino da Cass. (ord.) n. 16002 del 2007.

Il ricorso è, dunque, dichiarato improcedibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro millenovecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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