Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25547 del 13/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25547 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

A.A.L.C.B. Azienda Agricola Case Bianche s.r.l.

Intimata

d■

Vekie IA

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale Idei Friuli V. Giulial
n. 28/24/11

depositata il 10/3/2011 ;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 10/10/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Zeno;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da A.A.L.C.B. Azienda Agricola Case Bianche s.r.l. contro
l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto
dell’appello proposto dalla Agenzia
87/2/2008 che aveva accolto

contro la sentenza della CTP di Treviso n.

il ricorso avverso il silenzio dell’Ufficio sull’istanza di

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.10106/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 13/11/2013

rimborso IVA 1999. Il ricorso proposto si articola in due motivi Nessuna attività difensiva
ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo
l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 10/10/2013 per
l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria. Il P.G.
ha concluso aderendo alla relazione.

Assume la ricorrente la violazione dell’art. 30 c. 2 e 38 bis del dpr 633/72 laddove la CTR
ha ritenuto spettante il rimborso nonostante la mancata presentazione del modello VR.
Con secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 21 del d.lgs. 546/92 laddove
la CTR ha escluso l’applicabilità del termine decadenziale di cui all’art.21
Le censure sono infondate.

Secondo l’ orientamento maggioritario di questa Corte, in tema di IVA, cui si intende in
questo giudizio dare continuità, “la richiesta di rimborso relativa all’eccedenza d’imposta,
risultata alla cessazione dell’attività, essendo regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30,
comma 2, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale
di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizione specifiche; proprio perché l’attività non prosegue, non sarebbe infatti
possibile portare l’eccedenza in detrazione l’anno successivo” (Cass. Trib. 9794/2010; Cass.
25318/10 e 13920/11; Cass. 27948/09 e, di recente, Cass. Trib. 14070/2012 e Cass. Trib.
7684, 7685, 23580/2012). Questa Corte ha altresì chiarito che l’art. 30 cit., “laddove dispone che i contribuenti, che non hanno effettuato operazioni imponibili nell’anno cui il credito
IVA si riferisce, non possono optare per il rimborso, ma devono necessariamente computare
il credito in detrazione nell’anno successivo, riguarda esclusivamente le imprese in piena
attività e non esclude quindi il diritto di quelle, che hanno cessato l’attività o che sono fallite,
di ricorrere all’istituto del rimborso per il recupero dei loro crediti d’imposta, non avendo
esse la possibilità di recuperare l’imposta assolta su acquisti ed importazioni nel corso delle
future operazioni imponibili” (Cass. 5486/2003) . Si è inoltre precisato (Sez. 5, Sentenza n.
20039 del 30/09/2011) che “deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del
credito d’imposta maturato dal contribuente, da considerarsi già presentata con compilazione
nella dichiarazione annuale del quadro relativo che configura formale esercizio del diritto,

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Ordinanza pag. 2

Motivi della decisione

rispetto alla presentazione altresì del modello “VR”, che costituisce, ai sensi dell’art. 38-bis
c.1 d.Iva, solo presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque, adempimento per dar inizio
al procedimento di esecuzione del rimborso; ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso esso non può considerarsi assoggettato al
termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21 proc. trib., ma solo a quello di prescrizio-

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, 10/10/2013

DEPOSITATO IN OPSCELUM

ne ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ..

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