Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25546 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 30/11/2011), n.25546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9898/2010 proposto da:

C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DUILIO 12, presso lo studio dell’avvocato MARCO SALVATI,

rappresentata e difesa da se stessa;

– ricorrente –

contro

F.P.L., PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 65/206 V.G. della CORTE D’APPELLO di

GENOVA del 19/10/06, depositato l’11/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. L’Avvocato C.E. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto dell’11 febbraio 2009, con il quale la Corte d’Appello di Genova ha rigettato il reclamo da essa ricorrente proposto avverso il decreto del 30 marzo 2005, con cui il Tribunale di Genova aveva dichiarato inammissibile la domanda da lei proposta ai sensi della L. n. 117 del 1988, art. 4, contro il Presidente del Consiglio dei ministri per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente cagionati nell’esercizio delle sue funzioni di Giudice di Pace di Firenze dalla Dott.ssa F.P.L..

Gli intimati, cioè il Presidente del Consiglio dei ministri e la F.P., non hanno svolto attività difensiva.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, veniva redatta relazione ai sensi di detta norma, che veniva notificata alla ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. Il ricorso appare gradatamente improcedibile ed inammissibile.

p. 3.1. La causa di improcedibilità discende dalla circostanza che il ricorso, dopo la notificazione, è stato depositato presso la Corte di cassazione, anzichè presso la Corte d’Appello di Genova, come imponeva il terzo inciso della L. n. 117 del 1988, art. 5, comma 4.

Al riguardo è stato già deciso che: In tema di azione per la responsabilità civile del magistrato, il ricorso per cassazione proposto, ai sensi della L. n. 117 del 1988, art. 5, avverso il provvedimento con cui la corte d’appello dichiara inammissibile la domanda, dopo la notificazione deve essere depositato nei termini stabiliti dalla norma stessa nella cancelleria della stessa corte d’appello, la quale, una volta avvenuta la costituzione delle parti e comunque dopo la scadenza del termine per il deposito, dispone la trasmissione degli atti senza indugio alla Corte di Cassazione.

Ancorchè la suddetta norma non indichi espressamente la sanzione per l’omissione o la tardività del deposito, essa si individua nella improcedibilità del ricorso, sulla base della regola generale di cui all’art. 369 cod. proc. civ., e tale sanzione è applicabile anche allorquando il ricorso, dopo la notificazione, sia stato depositato direttamente presso la cancelleria della Corte di Cassazione (Cass. n. 1104 del 2006).

p. 3.2. Il ricorso appare, poi, inammissibile perchè proposto senza l’osservanza dell’art. 366 bis c.p.c..

I tre motivi sui quali il ricorso di fonda, tutti deducenti sia vizi ai sensi del n. 3 che del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non si concludono con la formulazione del quesito di diritto prescritto per il vizio ai sensi del n. 3 non si concludono, nè contengono il ed.

momento di sintesi espressivo della c.d. chiara indicazione, alla quale alludeva l’art. 366 bis c.p.c. (si vedano già Cass. (ord.) n. 16002 del 2007 e Cass. sez. un. n. 20603 del 2007, nonchè la conforme giurisprudenza successiva).

E’ da rilevare, inoltre, che l’art. 366 bis c.p.c. è applicabile al ricorso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47. L’art. 58, comma 5, della legge ha, infatti, sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati – come nella specie – dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010). Nel contempo, non avendo avuto l’abrogazione effetti retroattivi l’apprezzamento dell’ammissibilità dei ricorsi proposti anteriormente a quella data continua a doversi fare sulla base della norma abrogata.

p. 3.3. La causa di improcedibilità prevale su quella di inammissibilità.

Infatti, è stato già deciso che: In tema di ricorso per cassazione, qualora si determini il concorso di una causa di inammissibilità ex artt. 325 o 326 cod. proc. civ. e di una causa di improcedibilità per omesso o tardivo deposito del ricorso ex art. 369, la declaratoria di quest’ultima prevale sulla prima, in quanto l’esame del ricorso improcedibile non è consentito nemmeno per rilevarne l’inammissibilità (Cass. n. 1104 del 2006, già citata)”.

p. 2. Il Collegio rileva che sono condivisibili le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Il ricorso è, dunque, dichiarato improcedibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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