Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25546 del 21/09/2021
Cassazione civile sez. VI, 21/09/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 21/09/2021), n.25546
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2908-2019 proposto da:
J.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90, presso
lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;
– ricorrente –
contro
– intimati –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ENNA, QUESTURA DI ENNA;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 68/2018 del GIUDICE DI PACE di ENNA,
depositata il 05/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA
ACIERNO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Il Giudice di Pace di Enna, con provvedimento del 05/11/2018, ha rigettato il ricorso proposto da J.A., cittadino della Guinea Bissau, avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Enna in data (OMISSIS) ritenuto illegittimo poiché emesso nonostante la presentazione da parte del richiedente dell’istanza di protezione internazionale.
2. A sostegno della decisione, il Giudice di Pace ha rilevato che la domanda di protezione internazionale non risulta essere stata presentata, avendo il ricorrente prodotto esclusivamente la nota di accompagnamento di tale istanza, priva di copia dell’istanza medesima e di qualsivoglia ricevuta.
2.1. Inoltre, ha evidenziato che il richiedente non ha fornito alcun elemento dal quale poter evincere la sussistenza delle condizioni per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.
3. Avverso la presente pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. L’Amministrazione intimata si è costituita oltre i termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta la violazione e la falsa o erronea applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, posto che l’ordinanza impugnata si duole che la richiesta di protezione internazionale è stata inoltrata solo successivamente alla notifica del decreto di espulsione. Lamenta il ricorrente che tale circostanza non assume alcun rilievo nel caso di specie tenuto conto che non è previsto un termine perentorio per la presentazione della domanda di protezione internazionale.
4.1. Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità per le ragioni che seguono.
4.2. Il Giudice di Pace ha posto a fondamento della decisione esclusivamente la circostanza della mancata prova della domanda di protezione internazionale, dal momento che il ricorrente ha prodotto esclusivamente la nota di accompagnamento di tale istanza senza la copia dell’istanza medesima o di una qualsivoglia ricevuta.
4.3. Per contro, il ricorrente non censura questa specifica ratio decidendi, lamentando esclusivamente che la proposizione della domanda di protezione in data successiva alla notifica del decreto di espulsione non rileva ai fini della verifica della legittimità del decreto stesso. Trattasi, tuttavia, di una circostanza estranea all’impianto motivazionale della decisione impugnata che determina la non pertinenza della censura.
5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese poiché l’Amministrazione si è costituita oltre i termini di cui all’art. 370 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021