Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25546 del 13/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25546 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Manzon Loretta, elett.te dom.ta in Roma Ila piazza A. Capponi 9, presso lo studio dell’avv.
Angelillo, rapp.ta e difesa dall’avv. Luigi Locateilo. Giusta procura in atti—Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli V. Giulia
n. 19/11/11 depositata il 16/2/2011 ;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 10/10/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Zeno;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Manzon Loretta

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia
contro la sentenza della CTP di Pordenone n. 57/5/2008 che aveva accolto

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

832’112

Ordinanza pag. 1

il ricorso

Data pubblicazione: 13/11/2013

avverso il silenzio dell’Ufficio sull’istanza di rimborso IVA 1999, a seguito di cessazione
dell’attività al 31/12/1999. 11 ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste la contribuente con controricorso. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo
l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 10/10/2013 per
l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria; il P.G.

Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente la violazione dell’art. 30 c. 2 e 38 bis del dpr 633/72 laddove la CTR ha ritenuto spettante il rimborso nonostante la mancata presentazione del modello
VR.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 21 del d.lgs. 546/92 laddove
la CTR non ha rilevato la tardività della domanda presentata nell’ottobre 2003.
Le censura sono infondate.
Secondo orientamento maggioritario di questa Corte, in tema di IVA, cui si intende in
questo giudizio dare continuità, “la richiesta di rimborso relativa all’eccedenza d’imposta,
risultata alla cessazione dell’attività, essendo regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30,
comma 2, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale
di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizione specifiche; proprio perché l’attività non prosegue, non sarebbe infatti
possibile portare l’eccedenza in detrazione l’anno successivo” (Cass. Trib. 9794/2010; Cass.
25318/10 e 13920/11; Cass. 27948/09 e, di recente, Cass. Trib. 14070/2012 e Cass. Trib.
7684, 7685, 23580/2012). Questa Corte ha altresì affermato (Cass. 5486/2003) che l’art. 30
cit., “laddove dispone che i contribuenti, che non hanno effettuato operazioni imponibili
nell’anno cui il credito IVA si riferisce, non possono optare per il rimborso, ma devono necessariamente computare il credito in detrazione nell’anno successivo, riguarda esclusivamente le imprese in piena attività e non esclude quindi il diritto di quelle, che hanno cessato
l’attività o che sono fallite, di ricorrere all’istituto dei rimborso per il recupero dei loro crediti
d’imposta, non avendo esse la possibilità di recuperare l’imposta assolta su acquisti ed importazioni nel corso delle future operazioni imponibili”. Si è inoltre precisato (Sez. 5, Sentenza n. 20039 dei 30/09/2011) che “deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d’imposta maturato dai contribuente, da considerarsi già presentata con

Corte Suprema di Cassarinr—V Sez. Civ. – T– R.G. n.

8825/12

Ordinanza pag. 2

ha concluso aderendo alla relazione.

compilazione nella dichiarazione annuale del quadro relativo che configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione altresì del modello “VR”, che costituisce, ai sensi
dell’art. 38-bis c.1 diva, solo presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque, adempimento per dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso; ne consegue che, una volta
esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso esso non può considerarsi

La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la
compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, 10/10/2013

DEPOSITATO IN

assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21 proc.

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