Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25546 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. III, 12/11/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 12/11/2020), n.25546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 32928/2019 proposto da:

A.L.A.R., nato in (OMISSIS), rappresentato e difeso

dall’avv.to Giacomo Cainarca, del Foro di Milano

(giacomo.cainarca.milano.pecavvocati.it) giusta procura speciale

allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’avv.to Valentina Valeri, in Roma, viale Regina Margherita 239;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1745/2019 della Corte d’Appello di Milano,

depositata il 19.4.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23.7.2020 dal Cons. Dott. Antonella Di Florio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A.L.A.R., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale declinata nella forma dello stato di rifugiato, nella protezione sussidiaria e nel permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

1.1. Avverso il provvedimento di rigetto della Commissione territoriale di Milano, il ricorrente propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, opposizione dinanzi al Tribunale che la respinse.

1.2. Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello.

1.3. Il richiedente ricorre per la cassazione di tale pronuncia affidandosi a due motivi.

2. Il Ministero dell’interno non si è difeso chiedendo tardivamente di poter partecipare alla discussione della causa ex art. 370 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione dell’art. 10 Cost., comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5: censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha rigettato la sua domanda di protezione umanitaria lamentando che la Corte territoriale non aveva tenuto conto del principio costituzionale di cui all’art. 10 Cost., comma 3, sul diritto di asilo e delle disposizioni sancite dalla norma sopra richiamata oltre che del principio di non respingimento di cui alla L. n. 110 del 2017, art. 19.

1.1. Il motivo è inammissibile per mancanza di specificità (cfr. al riguardo Cass. 4905/2020).

1.2. Il ricorrente infatti dopo aver enunciato genericamente i principi di diritto che governano la forma di protezione in esame, richiamando anche la giurisprudenza consolidata formatasi sul punto (cfr. Cass. 4455/2018, seguita da Cass. SU 24960/2019), ha del tutto omesso di indicare in quale errore, apprezzabile in sede di legittimità, sarebbe incorsa la Corte territoriale che, con motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale, ha affermato che non era stata allegata alcuna situazione specifica, idonea a costituire il presupposto della misura di protezione invocata avendo narrato una storia non credibile, di natura comunque strettamente privatistica (aveva denunciato di aver lasciato il paese per motivi economici data la carenza di lavoro e la povertà e di non voler rientrare in patria in quanto non era in grado di restituire i debiti contratti dai suoi zii), rispetto alla quale da una parte non sono state riportate, in questa sede, le specifiche censure che sarebbero state proposte dinanzi ai giudici d’appello e, dall’altra, non sono stati indicati i paradigmi del giudizio di comparazione sul quale si fonda la protezione individualizzante invocata, e cioè il livello di integrazione raggiunto ed il rischio che le condizione del paese di rimpatrio possano incidere sul “nucleo ineliminabile” dei diritti fondamentali della persona.

1.3. In tal modo, la mancanza di autosufficienza e di specificità della censura non consentono a questa Corte di apprezzare gli errori lamentati.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14: lamenta al riguardo che la Corte territoriale non aveva provveduto ai doverosi accertamenti sulla condizione del paese di origine.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Il Tribunale, infatti, ha dato conto delle fonti aggiornate (cfr. pag. 5 u. cpv sentenza impugnata) dalle quali ha tratto le proprie conclusioni circa la insussistenza, nel Paese di provenienza del ricorrente, delle condizioni legittimanti la richiesta di protezione, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio dell’amministrazione.

5. Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

Si dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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