Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25546 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. I, 10/10/2019, (ud. 09/09/2019, dep. 10/10/2019), n.25546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23777/2018 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliata in Roma Viale Angelico, 38, presso

lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto, che lo rappresenta e

difende, come da procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi n. 12, presso Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 09/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/09/2019 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Roma, M.B., cittadina cinese, chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata alla medesima dalla competente Commissione territoriale. Con ordinanza n. 9424/2018, depositata il 9 luglio 2018, l’adito Tribunale rigettava il ricorso.

2. Il giudice adito escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento alla medesima dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando non credibili le dichiarazioni della richiedente, circa le ragioni che l’avevano indotta ad abbandonare il suo Paese, ritenendo non sussistente, nella zona di provenienza dell’istante, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale, e rilevando che non erano state allegate dalla medesima specifiche ragioni di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria.

3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso M.B. nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a quattro motivi. Il resistente ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, M.B. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, nonchè l’omesso o erroneo esame di un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

1.1. L’istante lamenta che il Tribunale abbia reputato – ai fini della concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) – non credibile la narrazione dei fatti che la avrebbe determinata a lasciare il Paese di origine, consistiti nella persecuzione posta in essere nei suoi confronti dalle autorità statali cinesi, in quanto appartenente alla religione cristiana evangelica, in relazione alla quale avrebbe anche svolto attività di proselitismo all’interno dell’Università da lei frequentata. E ciò, nonostante tutti gli sforzi fatti per dettagliare la narrazione, e sebbene lo stesso Tribunale abbia ritenuto – sulla scorta del rapporto di Amnesty International 2016/2017 – che il governo cinese ponga effettivamente in essere, anche attualmente, persecuzioni nei confronti degli appartenenti alle chiese domestiche cristiane.

La pronuncia emessa sul punto sarebbe, pertanto, del tutto illogica e contraddittoria.

1.2. La ricorrente si duole, altresì, del fatto che il giudice adito non abbia concesso alla medesima neanche la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), senza tenere adeguatamente conto, sulla base di dati attinti da fonti internazionali aggiornate, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, della situazione socio-politica del Paese di origine.

1.3. I motivi sono inammissibili.

1.3.1. Ai fini della concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), è invero indispensabile, anche ai fini dei necessari approfondimenti istruttori, la credibilità e l’attendibilità della narrazione dei fatti effettuata dal richiedente. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), costituente un parametro di attendibilità della narrazione (Cass. 05/02/2019, n. 3340).

In mancanza di credibilità dell’istante deve, di conseguenza, escludersi la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti.

1.3.2. Nel caso di specie, il giudice di merito ha ampiamente motivato circa le ragioni per le quali ha ritenuto non credibili le dichiarazioni della richiedente, per la loro contraddittorietà ed inverosimiglianza, non essendo stata la medesima in grado, pur professandosi di religione cristiana, di rispondere alle domande più elementari sui principi essenziali di tale religione, nè di fornire indicazioni circa le modalità con le quali la pretesa attività di proselitismo sarebbe stata da lei posta in essere. Il Tribunale ha, altresì, ritenuto non verosimile il fatto che, ad onta di tale presunta persecuzione, la istante non abbia avuto alcun problema per il rilascio del visto di uscita dal suo Paese, e non abbia avuto controlli sui documenti neppure al momento dell’espatrio.

A fronte di tali motivate argomentazioni, le censure in esame si traducono, in concreto, in una richiesta di rivisitazione del merito della vicenda, improponibile in questa sede (Cass., 04/04/2017, n. 8758). Va, pertanto, esclusa in radice – attesa la non credibilità della richiedente – la concessione alla medesima dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

1.3.3. Per quanto concerne, poi, la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del Decreto succitato, va osservato che la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio di allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass., 28/09/2015, n. 19197). Pertanto, soltanto quando il cittadino straniero che richieda il riconoscimento della protezione internazionale, abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. c), (Cass., 28/06/2018, n. 17069; Cass., 31/01/2019, n. 3016).

1.3.4. Nel caso concreto, i fatti allegati nel giudizio di merito non attengono a situazioni di violenze indiscriminate, derivanti da un conflitto armato interno o internazionale, trattandosi di presunte persecuzioni personali per motivi religiosi, peraltro – come dianzi detto – motivatamente escluse dal Tribunale. In ogni caso, il giudice adito ha accertato – sulla base di fonti internazionali aggiornate citate nel provvedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 – che il Paese di provenienza della ricorrente è da considerarsi “sostanzialmente stabile e sicuro”. A fronte di tali accertamenti in fatto, il motivo di ricorso si sostanzia, per contro, in generiche deduzioni circa il regime giuridico della forma di protezione in esame, nonchè nell’allegazione di circostanze fattuali e di valutazioni di merito.

1.4. Per tutte le ragioni esposte, le censure, poichè inammissibili, non possono trovare accoglimento.

2. Con il quarto motivo di ricorso, M.B. denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. Si duole l’istante del fatto che il Tribunale non abbia inteso concedere alla medesima neppure la misura del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, nonostante che nei fatti allegati fossero ravvisabili evidenti ragioni di vulnerabilità.

2.2. Il motivo è inammissibile.

2.2.1. Il giudice territoriale ha motivato il diniego di protezione umanitaria, in considerazione del fatto che la narrazione delle vicende che avrebbero determinato l’abbandono del Paese di origine da parte della richiedente non evidenziano situazione alcuna di vulnerabilità personale, che la comparazione tra le condizioni di vita nello Stato ospitante e quelle dello Stato di provenienza non rivelano una sostanziale disparità, sul piano delle condizioni economiche e sociali, e che l’istante non ha iniziato un significativo percorso di stabilizzazione, sul piano lavorativo, culturale e relazionale, nel contesto sociale italiano. Del resto l’accertata non credibilità della narrazione dei fatti operata dall’istante, ed il mancato rilievo di una generale situazione sociopolitica negativa, nella zona di provenienza correttamente hanno indotto il Tribunale a denegare la misura in esame (cfr. Cass., 23/02/2018, n. 4455).

Nè la ricorrente – al di là di generiche dissertazioni relative ai principi giuridici in materia, ed alla riproposizione dei temi di indagine già sottoposti al giudice di merito – ha dedotto di avere allegato, nel giudizio di primo e secondo grado, ulteriori, specifiche, situazioni di vulnerabilità.

2.2.2. Il mezzo deve essere, di conseguenza, dichiarato inammissibile.

3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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