Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25545 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 30/11/2011), n.25545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6376/2010 proposto da:

M.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VASCO DE GAMA 34, (OSTIA) presso lo studio dell’avvocato

ROSSI VINCENZO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA SPA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 189/2009 del GIUDICE DI PACE di ACERRA

dell’8/08/08, depositata il 05/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato M.R. ricorrente che si riporta agli

scritti insistendo per l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

aderisce alla relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. L’Avvocato M.R. ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro la Telecom Italia s.p.a. avverso la sentenza del 5 marzo 2009, con la quale il Giudice di Pace di Acerra ha parzialmente accolto l’opposizione proposta dalla detta s.p.a. avverso un precetto intimatole da esso ricorrente.

L’intimata non ha resistito.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, veniva redatta relazione ai sensi di detta norma, che veniva notificata al ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. Il ricorso appare inammissibile per l’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3.

Invero, l’esposizione del fatto sostanziale e processuale, contenuta nell’ultima parte della pagina uno e nella seconda pagina del ricorso, si limita: a) a riferire che veniva notificato un precetto per Euro 679,13 alla Telecom Italia dal qui ricorrente sulla base di un titolo esecutivo per spettanze professionali, rappresentato da una sentenza dello stesso Giudice di Pace di Acerra; b) ad enunciare che la Telecom proponeva opposizione reputando che le somme precettate fossero eccessive; c) che l’adito Giudice di Pace assumeva la causa in decisione nella stessa prima udienza e che con la sentenza impugnata affermava che la somma dovuta era di Euro 319,49.

Tale esposizione è del tutto insufficiente, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte sul requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

In proposito, in punto di rilievo del requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, è principio consolidato che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di Cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (ex multis, Cass. n. 7825 del 2006).

Nello stesso ordine di idee si è, inoltre, sempre ribadendo lo stesso concetto, precisato che il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 3, postula che il ricorso per cassazione, pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa analitica o particolareggiata dei termini della controversia, offra, almeno nella trattazione dei motivi di impugnazione, elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza necessità di avvalersi di ulteriori elementi o atti, ivi compresa la sentenza impugnata. E, in applicazione di tale principio si è dichiarato inammissibile il ricorso in cui risultavano omesse: la descrizione dei fatti che avevano ingenerato la controversia, la posizione delle parti e le difese spiegate in giudizio dalle stesse, le statuizioni adottate dal primo giudice e le ragioni a esse sottese, avendo, per tali fondamentali notizie, il ricorrente fatto rimando alla citazione in appello) (Cass. n. 4403 del 2006).

Va, altresì, ricordato che costituisce principio altrettanto consolidato che, ai fini della detta sanzione di inammissibilità, non è possibile distinguere fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente (Cass. n. 1959 del 2004).

p. 4. Il ricorso, comunque, appare inammissibile anche per un’altra gradata ragione.

Essa è rappresentata dalla inosservanza del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

Invero, i motivi che propone il ricorso si fondano o comunque suppongono la conoscenza del contenuto del precetto e della sentenza costituente titolo esecutivo, documenti ai quali si fa più volte riferimento nella loro illustrazione. Di essi, però, non si fornisce l’indicazione specifica ai sensi di detta norma nei termini richiesti dalla consolidata giurisprudenza della Corte (per tutte e fra tantissime Cass. sez. un. nn. 28547 del 2008 e 7161 del 2010).

Infatti, non solo non se ne riproduce il contenuto per le parti idonee a sorreggere i motivi, ma, soprattutto, si omette di indicare come e dove sarebbero stati prodotti nel giudizio di merito e se e dove sarebbero esaminabili, in quanto in ipotesi prodotti (anche agli effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), nel presente giudizio di legittimità”.

p. 2. Il Collegio rileva che sono condivisibili le argomentazioni e le conclusioni della relazione, le quali non sono in alcun modo superate dalle argomentazioni svolte dal ricorrente nella sua memoria.

Egli ivi riconosce che la parte del ricorso dedicata all’esposizione del fatto è effettivamente inidonea ad assolvere al relativo requisito, ma sostiene che al riguardo sopperirebbe l’illustrazione dei motivi. Senonchè questo assunto non si sostanzia nella dimostrazione di come tale illustrazione abbia potuto adempiere ai principi di diritto sulle modalità di articolazione dell’esposizione del fatto indicati nella relazione, ma si risolve soltanto in una sorta di illustrazione dei motivi. Tanto renderebbe superflua ogni considerazione sull’ulteriore assunto con cui si contesta il rilievo di inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 6. Peraltro, anche tale assunto è privo di fondamento, sia perchè argomenta come se la relazione avesse rilevato la violazione dell’art. 369, comma 2, n. 4, e, quindi, una improcedibilità del ricorso, sia perchè pretenderebbe di farsi carico dell’onere di cui all’art. 366, n. 6, attraverso precisazioni fornite nella memoria, sia ancora perchè infondatamente sostiene che gli ultimi due motivi non risentirebbero della causa di inammissibilità di cui a detta norma, là dove il penultimo motivo, lamentando l’erroneità della liquidazione delle spese suppone la conoscenza degli atti processuali del giudizio di merito e l’ultimo motivo fa espresso riferimento al precetto.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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